Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 222 c.c. – Amministrazione affidata alla moglie

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell’interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l’amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • Articolo abrogato dalla L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia).
  • Faceva parte della disciplina del regime dotale nel Codice Civile del 1942.
  • La norma non produce più effetti giuridici nell'ordinamento vigente.
  • L'intero istituto della dote è stato soppresso dalla riforma del 1975.
Indice dei contenuti

L'art. 222 c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Ratio

L'art. 222 c.c. era inserito nel sistema normativo del regime dotale, che nel Codice Civile del 1942 costituiva uno strumento di organizzazione patrimoniale del matrimonio fondato su un assetto di potere economico incentrato sul marito. La ratio originaria rispondeva a un modello familiare non più compatibile con il principio costituzionale di eguaglianza tra i coniugi.

Analisi

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha integralmente riscritto il diritto patrimoniale della famiglia, abrogando le norme sul regime dotale e introducendo la comunione legale dei beni quale regime suppletivo. L'art. 222 c.c., insieme alle disposizioni contigue, è stato travolto da questa revisione sistematica. L'abrogazione ha effetto dal 20 settembre 1975, data di entrata in vigore della riforma.

Quando si applica

La norma è priva di efficacia giuridica attuale. Conserva rilievo unicamente in chiave storico-giuridica e, in misura residuale, per la risoluzione di controversie aventi a oggetto rapporti costituiti prima dell'entrata in vigore della L. 151/1975.

Connessioni

L. 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia); artt. 159-230 c.c. (regime patrimoniale della famiglia nel testo vigente); art. 29 Cost.; disposizioni transitorie L. 151/1975.

Domande frequenti

L'art. 222 c.c. è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, che ha eliminato il regime dotale dall'ordinamento italiano.

Cosa disciplinava l'art. 222 c.c. nel Codice del 1942?

La norma faceva parte del sistema del regime dotale, insieme alle disposizioni adiacenti che regolavano la costituzione, l'amministrazione e la restituzione della dote.

Dal quando l'art. 222 c.c. ha cessato di avere effetto?

Dal 20 settembre 1975, data di entrata in vigore della L. 151/1975, salvo le norme transitorie per le situazioni pregresse.

Quale istituto ha sostituito il regime dotale?

La comunione legale dei beni, introdotta come regime patrimoniale legale suppletivo dagli artt. 177 e ss. c.c., come riformati dalla L. 151/1975.

Esistono cause pendenti basate sull'art. 222 c.c.?

Solo in via del tutto residuale, per controversie relative a doti costituite prima del 20 settembre 1975 e non ancora definitivamente liquidate, secondo le norme transitorie della L. 151/1975.

Ultimo aggiornamento redazionale: 7 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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