Testo dell'articoloAbrogato
Art. 221 c.c. – Locazioni
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall’usufruttuario
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 220 - Art. 220 Codice Civile: Amministrazione della comunione→Cod. civ. art. 222 - Art. 222 Codice Civile: Amministrazione affidata alla moglie→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni→Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione→Art. 218 Codice Civile: Obbligazioni del coniuge che gode dei beni→Art. 224 c.c. – Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie (abrogato)→Art. 217 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni→Art. 225 c.c. – Scioglimento della comunione (abrogato)→Art. 216 c.c. – Fonti del regolamento della comunione (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 221 c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Ratio
L'art. 221 c.c. apparteneva alla disciplina del regime dotale, istituto cardine del diritto patrimoniale della famiglia nel Codice Civile del 1942. La ratio originaria risiedeva nella tutela patrimoniale della moglie attraverso la costituzione di una dote affidata all'amministrazione del marito, secondo un modello di famiglia gerarchicamente strutturato ormai incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza.
Analisi
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha operato una revisione radicale del diritto di famiglia, eliminando l'intero istituto della dote e sostituendo il previgente regime con la comunione legale dei beni quale regime patrimoniale legale suppletivo. L'abrogazione dell'art. 221 c.c. si inscrive in questo processo di adeguamento del Codice Civile ai principi di parità coniugale sanciti dall'art. 29 Cost. La norma abrogata non trova applicazione per i rapporti giuridici sorti successivamente all'entrata in vigore della riforma (20 settembre 1975).
Quando si applica
La disposizione è priva di efficacia normativa. Residua esclusivamente un rilievo storico-interpretativo per le fattispecie costituitesi sotto la vigenza del vecchio regime e non ancora esaurite alla data di entrata in vigore della L. 151/1975, in base alle norme transitorie della stessa legge.
Connessioni
L. 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia); artt. 159-230 c.c. (regime patrimoniale della famiglia nel testo vigente); art. 29 Cost. (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi); disposizioni transitorie L. 151/1975.
Domande frequenti
L'art. 221 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, che ha riformato integralmente il diritto di famiglia e soppresso il regime dotale.
Perché l'art. 221 c.c. è stato abrogato?
La riforma del 1975 ha eliminato il regime dotale per adeguare il diritto di famiglia al principio costituzionale di parità tra i coniugi, sostituendolo con la comunione legale dei beni.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 221 c.c.?
La norma faceva parte del corpus dedicato al regime dotale, istituto che regolava i beni conferiti in dote alla moglie e la loro amministrazione da parte del marito.
Esistono effetti giuridici residui dell'art. 221 c.c.?
Solo in via transitoria, per fattispecie costituite prima del 20 settembre 1975 e non ancora esaurite, in base alle norme transitorie della L. 151/1975.
Quale norma ha sostituito la disciplina del regime dotale?
La L. 151/1975 ha introdotto la comunione legale dei beni come regime patrimoniale legale suppletivo, disciplinata dagli artt. 177 e ss. c.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate