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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 221 c.c. [Locazioni] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 220 - Art. 220 Codice Civile: Amministrazione della comunione→Cod. civ. art. 222 - Art. 222 Codice Civile: Amministrazione affidata alla moglie→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni→Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione→Art. 218 Codice Civile: Obbligazioni del coniuge che gode dei beni→Art. 224 Codice Civile: Obbligazioni contratte dal marito e dalla→Art. 217 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni→Art. 225 Codice Civile: Scioglimento della comunione→Art. 216 Codice Civile: Fonti del regolamento della comunione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 221 c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Ratio
L'art. 221 c.c. apparteneva alla disciplina del regime dotale, istituto cardine del diritto patrimoniale della famiglia nel Codice Civile del 1942. La ratio originaria risiedeva nella tutela patrimoniale della moglie attraverso la costituzione di una dote affidata all'amministrazione del marito, secondo un modello di famiglia gerarchicamente strutturato ormai incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza.
Analisi
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha operato una revisione radicale del diritto di famiglia, eliminando l'intero istituto della dote e sostituendo il previgente regime con la comunione legale dei beni quale regime patrimoniale legale suppletivo. L'abrogazione dell'art. 221 c.c. si inscrive in questo processo di adeguamento del Codice Civile ai principi di parità coniugale sanciti dall'art. 29 Cost. La norma abrogata non trova applicazione per i rapporti giuridici sorti successivamente all'entrata in vigore della riforma (20 settembre 1975).
Quando si applica
La disposizione è priva di efficacia normativa. Residua esclusivamente un rilievo storico-interpretativo per le fattispecie costituitesi sotto la vigenza del vecchio regime e non ancora esaurite alla data di entrata in vigore della L. 151/1975, in base alle norme transitorie della stessa legge.
Connessioni
L. 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia); artt. 159-230 c.c. (regime patrimoniale della famiglia nel testo vigente); art. 29 Cost. (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi); disposizioni transitorie L. 151/1975.
Domande frequenti
L'art. 221 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, che ha riformato integralmente il diritto di famiglia e soppresso il regime dotale.
Perché l'art. 221 c.c. è stato abrogato?
La riforma del 1975 ha eliminato il regime dotale per adeguare il diritto di famiglia al principio costituzionale di parità tra i coniugi, sostituendolo con la comunione legale dei beni.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 221 c.c.?
La norma faceva parte del corpus dedicato al regime dotale, istituto che regolava i beni conferiti in dote alla moglie e la loro amministrazione da parte del marito.
Esistono effetti giuridici residui dell'art. 221 c.c.?
Solo in via transitoria, per fattispecie costituite prima del 20 settembre 1975 e non ancora esaurite, in base alle norme transitorie della L. 151/1975.
Quale norma ha sostituito la disciplina del regime dotale?
La L. 151/1975 ha introdotto la comunione legale dei beni come regime patrimoniale legale suppletivo, disciplinata dagli artt. 177 e ss. c.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate