Testo dell'articoloAbrogato
Art. 225 c.c. – Scioglimento della comunione
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 224 - Art. 224 Codice Civile: Obbligazioni contratte dal marito e dalla→Cod. civ. art. 226 - Art. 226 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione→Art. 227 c.c. – Divisione dei beni della comunione (abrogato)→Art. 222 c.c. – Amministrazione affidata alla moglie (abrogato)→Art. 228 c.c. – Prelevamento di beni mobili (abrogato)→Art. 221 c.c. – Locazioni (abrogato)→Art. 229 c.c. – Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare (abrogato)→Art. 220 c.c. – Amministrazione della comunione (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 225 c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Ratio
L'art. 225 c.c. apparteneva al sistema normativo del regime dotale, che nel Codice Civile del 1942 disciplinava i rapporti patrimoniali tra coniugi attraverso l'istituto della dote. La ratio originaria di queste disposizioni rispondeva a un modello familiare e sociale ormai superato, fondato su una struttura di potere economico incentrata sul marito.
Analisi
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha operato una revisione sistematica e radicale del diritto patrimoniale della famiglia, abrogando l'intero corpus delle norme sul regime dotale, tra cui l'art. 225 c.c. La riforma ha introdotto la comunione legale dei beni come regime suppletivo (artt. 177 ss. c.c.) e ha ridisegnato i rapporti patrimoniali tra coniugi in chiave paritaria, in attuazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quando si applica
La norma è priva di efficacia giuridica. Conserva valore esclusivamente storico-interpretativo. Le norme transitorie della L. 151/1975 disciplinano le situazioni patrimoniali costituite sotto il regime dotale e non ancora esaurite alla data della riforma.
Connessioni
L. 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia); artt. 159-230 c.c. nel testo vigente; art. 29 Cost.; art. 3 Cost.; disposizioni transitorie L. 151/1975.
Domande frequenti
L'art. 225 c.c. è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, con effetto dal 20 settembre 1975.
A quale istituto apparteneva l'art. 225 c.c.?
Faceva parte della disciplina del regime dotale nel Codice Civile del 1942, istituto integralmente soppresso dalla riforma del diritto di famiglia.
Qual è la ragione dell'abrogazione?
Il regime dotale era fondato su una struttura patrimoniale diseguale tra i coniugi, incompatibile con i principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Cosa ha sostituito le norme del regime dotale?
La comunione legale dei beni, introdotta come regime patrimoniale legale suppletivo dalla L. 151/1975 e disciplinata dagli artt. 177 ss. c.c.
Le situazioni patrimoniali create sotto il vecchio regime sono ancora regolate dall'art. 225 c.c.?
No. Le situazioni pregresse sono disciplinate dalle norme transitorie della L. 151/1975, non dall'art. 225 c.c. che è formalmente abrogato.
Fonti consultate: 1 fonte verificate