Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 225 c.c. – Scioglimento della comunione

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • Articolo abrogato dalla L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia).
  • Faceva parte della disciplina del regime dotale nel Codice Civile del 1942.
  • La norma non produce più effetti giuridici nell'ordinamento vigente.
  • L'istituto della dote è stato integralmente soppresso dalla riforma del 1975.
Indice dei contenuti

L'art. 225 c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Ratio

L'art. 225 c.c. apparteneva al sistema normativo del regime dotale, che nel Codice Civile del 1942 disciplinava i rapporti patrimoniali tra coniugi attraverso l'istituto della dote. La ratio originaria di queste disposizioni rispondeva a un modello familiare e sociale ormai superato, fondato su una struttura di potere economico incentrata sul marito.

Analisi

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha operato una revisione sistematica e radicale del diritto patrimoniale della famiglia, abrogando l'intero corpus delle norme sul regime dotale, tra cui l'art. 225 c.c. La riforma ha introdotto la comunione legale dei beni come regime suppletivo (artt. 177 ss. c.c.) e ha ridisegnato i rapporti patrimoniali tra coniugi in chiave paritaria, in attuazione degli artt. 3 e 29 Cost.

Quando si applica

La norma è priva di efficacia giuridica. Conserva valore esclusivamente storico-interpretativo. Le norme transitorie della L. 151/1975 disciplinano le situazioni patrimoniali costituite sotto il regime dotale e non ancora esaurite alla data della riforma.

Connessioni

L. 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia); artt. 159-230 c.c. nel testo vigente; art. 29 Cost.; art. 3 Cost.; disposizioni transitorie L. 151/1975.

Domande frequenti

L'art. 225 c.c. è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, con effetto dal 20 settembre 1975.

A quale istituto apparteneva l'art. 225 c.c.?

Faceva parte della disciplina del regime dotale nel Codice Civile del 1942, istituto integralmente soppresso dalla riforma del diritto di famiglia.

Qual è la ragione dell'abrogazione?

Il regime dotale era fondato su una struttura patrimoniale diseguale tra i coniugi, incompatibile con i principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Cosa ha sostituito le norme del regime dotale?

La comunione legale dei beni, introdotta come regime patrimoniale legale suppletivo dalla L. 151/1975 e disciplinata dagli artt. 177 ss. c.c.

Le situazioni patrimoniali create sotto il vecchio regime sono ancora regolate dall'art. 225 c.c.?

No. Le situazioni pregresse sono disciplinate dalle norme transitorie della L. 151/1975, non dall'art. 225 c.c. che è formalmente abrogato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 7 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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