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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 199 c.p.c. – Processo verbale di conciliazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d’ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

In sintesi

  • Se le parti raggiungono un accordo durante la consulenza tecnica, si redige un processo verbale di conciliazione.
  • Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico d'ufficio.
  • Il documento viene inserito nel fascicolo d'ufficio del procedimento.
  • Il giudice istruttore può attribuire al verbale efficacia di titolo esecutivo con decreto.
  • L'efficacia esecutiva è subordinata all'apposita richiesta delle parti.

Il processo verbale di conciliazione redatto davanti al consulente tecnico può essere omologato dal giudice istruttore come titolo esecutivo.

Ratio della norma

L'articolo 199 c.p.c. si inserisce nel quadro sistematico delle disposizioni dedicate alla consulenza tecnica d'ufficio (artt. 191-201 c.p.c.) e disciplina l'ipotesi, tutt'altro che rara nella prassi, in cui le parti, nel corso delle operazioni peritali, giungano a un accordo transattivo sulla controversia. La norma risponde a una duplice esigenza di politica processuale: da un lato incentivare la composizione bonaria delle liti, riducendo il carico dei tribunali e i costi per i litiganti; dall'altro garantire che l'accordo raggiunto in sede stragiudiziale, ma con l'assistenza di un ausiliario del giudice, acquisti la stessa stabilità e forza esecutiva di una pronuncia giudiziale. Il legislatore ha così costruito un meccanismo di omologazione semplificato, affidato al giudice istruttore mediante decreto, che trasforma un atto di natura negoziale-processuale in titolo idoneo ad azionare la procedura esecutiva forzata. Tale scelta riflette la valorizzazione della conciliazione come strumento deflattivo del contenzioso civile, in armonia con i princìpi che ispirano anche le successive riforme in materia di mediazione e negoziazione assistita.

Analisi del testo

Il primo periodo dell'art. 199 c.p.c. stabilisce le condizioni di forma del processo verbale di conciliazione. Tre sono i requisiti strutturali: la redazione del verbale, la sottoscrizione congiunta delle parti e del consulente tecnico, e l'inserimento nel fascicolo d'ufficio. La redazione spetta al consulente tecnico d'ufficio, che nella fase delle operazioni peritali assume la funzione di mediatore qualificato, capace di illustrare alle parti le implicazioni tecniche della controversia e di favorire il raggiungimento di un punto di equilibrio. La sottoscrizione delle parti è elemento costitutivo dell'accordo sotto il profilo sostanziale: essa manifesta il consenso libero e consapevole al contenuto dell'intesa. La firma del consulente tecnico assolve invece a una funzione di attestazione e garanzia: certifica che l'accordo è stato raggiunto nel corso delle operazioni peritali e che il verbale ne riproduce fedelmente il contenuto. L'inserimento nel fascicolo d'ufficio garantisce la conservazione del documento e la sua conoscibilità da parte del giudice, delle parti e dei terzi eventualmente interessati. Il secondo periodo disciplina il procedimento di omologazione. Il giudice istruttore attribuisce con decreto al processo verbale efficacia di titolo esecutivo. L'uso del decreto, provvedimento non collegiale, non motivato e non soggetto a reclamo ordinario, riflette la natura officiosa e semplificata dell'intervento giudiziale, che non ha carattere giurisdizionale in senso stretto, ma di controllo formale sull'esistenza dei presupposti previsti dalla legge. Presupposto necessario e sufficiente per l'emissione del decreto è la richiesta delle parti: il giudice non può procedere d'ufficio, poiché la trasformazione in titolo esecutivo risponde a un'esigenza delle parti stesse e non dell'ordinamento. La norma non specifica i criteri di controllo cui il giudice deve attenersi nell'esaminare la richiesta, ma la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che il sindacato si estende alla verifica della regolarità formale del verbale, alla capacità delle parti di disporre del diritto controverso e all'assenza di cause di nullità dell'accordo per illiceità dell'oggetto o per violazione di norme imperative.

Quando si applica

L'art. 199 c.p.c. trova applicazione ogniqualvolta, nel corso di un procedimento civile pendente davanti al tribunale, sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 191 ss. c.p.c. e le parti, nel corso delle operazioni peritali, manifestino la volontà di definire la controversia in via conciliativa. La disposizione presuppone dunque: (a) l'esistenza di un procedimento civile in corso; (b) la nomina di un consulente tecnico d'ufficio; (c) la fase delle operazioni peritali quale contesto in cui si svolge la conciliazione; (d) l'accordo di tutte le parti del giudizio sul contenuto della transazione. La norma non si applica alle conciliazioni raggiunte fuori dall'ambito della consulenza tecnica, per le quali operano le disposizioni degli artt. 185 e 185-bis c.p.c. riguardanti il tentativo di conciliazione in udienza. Parimenti, la disposizione non trova applicazione nei procedimenti davanti al giudice di pace, salvo compatibilità, né, secondo l'orientamento prevalente, nei procedimenti sommari o cautelari, ove la consulenza tecnica assume connotazioni diverse. L'istituto si presta particolarmente alle controversie di natura tecnico-estimativa, come quelle in materia di confini, di indennità di espropriazione, di difformità edilizie, di danni da sinistro stradale o da responsabilità medica, nelle quali il contributo del perito è determinante per aiutare le parti a valutare realisticamente le rispettive posizioni e a trovare un accordo equilibrato.

Connessioni con altre norme

L'art. 199 c.p.c. si colloca in un sistema normativo articolato che occorre leggere in modo coordinato. Sul piano processuale interno, la norma si coordina con l'art. 191 c.p.c., che disciplina la nomina del consulente tecnico, e con l'art. 195 c.p.c., relativo alla relazione peritale: la conciliazione, se raggiunta, rende superfluo il deposito della relazione definitiva. Il decreto di omologazione si affianca agli altri provvedimenti del giudice istruttore disciplinati dall'art. 186 ss. c.p.c. Sul piano esecutivo, il processo verbale omologato costituisce un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c., equiparabile alle sentenze e agli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria aventi efficacia esecutiva, e consente di avviare il procedimento di esecuzione forzata nelle sue diverse forme (espropriazione, consegna, rilascio). Il rapporto con l'art. 185-bis c.p.c., introdotto dalla l. n. 98/2013, è di complementarità: mentre quest'ultimo attribuisce al giudice il potere di formulare una proposta conciliativa in udienza, l'art. 199 disciplina la conciliazione promossa nell'ambito della perizia. Sul piano sostanziale, l'accordo conciliativo ha natura transattiva ex art. 1965 c.c. e soggiace alle relative disposizioni in materia di capacità, vizi del consenso e liceità dell'oggetto. Va infine ricordata la connessione con la disciplina della mediazione obbligatoria (d.lgs. n. 28/2010) e della negoziazione assistita (d.l. n. 132/2014, conv. l. n. 162/2014): gli accordi ivi raggiunti, una volta omologati, producono anch'essi efficacia di titolo esecutivo, ma attraverso meccanismi distinti da quello previsto dall'art. 199 c.p.c., che rimane confinato alla fase della consulenza tecnica nel giudizio ordinario.

Domande frequenti

Chi redige il processo verbale di conciliazione previsto dall'art. 199 c.p.c.?

Il processo verbale è redatto dal consulente tecnico d'ufficio, che lo sottoscrive insieme alle parti. Egli ne attesta l'autenticità e certifica che l'accordo è stato raggiunto nel corso delle operazioni peritali.

È necessaria la presenza del giudice durante la conciliazione davanti al consulente tecnico?

No. La conciliazione avviene durante le operazioni peritali, che si svolgono sotto la direzione del consulente tecnico, senza la presenza del giudice. Il giudice istruttore interviene solo successivamente, con decreto, per attribuire al verbale efficacia esecutiva su richiesta delle parti.

Il giudice istruttore è obbligato a emettere il decreto di omologazione se le parti lo richiedono?

Il giudice svolge un controllo formale e di legittimità sull'accordo. Può rifiutare l'omologazione se il verbale è irregolare, se le parti non avevano capacità di disporre del diritto controverso, o se l'accordo ha un oggetto illecito o contrario a norme imperative.

Qual è la differenza tra il processo verbale di conciliazione ex art. 199 c.p.c. e la conciliazione in udienza ex <a href="/articolo-185-codice-di-procedura-civile/">art. 185 c.p.c.</a>?

La conciliazione ex art. 185 c.p.c. avviene in udienza davanti al giudice istruttore, che redige il verbale con efficacia esecutiva immediata. Quella ex art. 199 c.p.c. si svolge invece durante le operazioni peritali, davanti al consulente tecnico, e richiede il successivo decreto del giudice per acquistare efficacia esecutiva.

Il processo verbale di conciliazione omologato è impugnabile?

L'accordo ha natura transattiva e può essere impugnato per i vizi propri del contratto (errore, dolo, violenza) davanti al giudice ordinario. Il decreto di omologazione, in sé, non è soggetto ai mezzi di impugnazione ordinari, ma la parte che intenda contestare la validità della transazione dovrà agire in giudizio per ottenerne la declaratoria di nullità o l'annullamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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