Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

In vigore dal 1° luglio 1931

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

In sintesi

  • Definisce 'pubblico ufficiale' ai fini penali: esercente funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa
  • La funzione amministrativa deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi
  • Caratteristica essenziale: manifestazione della volontà della PA o poteri autoritativi/certificativi
  • Non include semplici mansioni di ordine o prestazioni meramente materiali
  • Base definitoria per reati contro la PA (corruzione, abuso d'ufficio, omessa denuncia)
Indice dei contenuti

Nozione di pubblico ufficiale: per diritto penale sono pubblici ufficiali coloro che esercitano funzioni legislative, giudiziarie o amministrative pubbliche.

Ratio

L'articolo fornisce la nozione giuridica di «pubblico ufficiale» per l'intera legislazione penale italiana. È fondamentale perché molti delitti (corruzione, concussione, abuso di ufficio, falsificazione di atti, omessa denuncia) richiedono come elemento costitutivo che l'autore sia un pubblico ufficiale. Una definizione ampia ma non vaga è necessaria per garantire parità di protezione penale a tutti i soggetti che esercitano autorità pubblica, indipendentemente dal grado gerarchico.

Analisi

La norma articola la nozione in due commi. Il primo è molto sintetico: «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». Il secondo comma specifica ulteriormente la funzione amministrativa, che deve essere: (a) disciplinata da norme di diritto pubblico; (b) caratterizzata da atti autoritativi; (c) rivolta alla formazione e manifestazione della volontà della PA oppure allo svolgimento tramite poteri autoritativi o certificativi. Non è pubblico ufficiale chi svolge solo mansioni materiali (portiere, addetto pulizie) o di semplice ordine, anche presso ufficio pubblico.

Quando si applica

Magistrato, giudice, cancelliere: pubblici ufficiali ex funzione giudiziaria. Sindaco, assessore, dipendente comunale con compiti gestionali: pubblici ufficiali ex funzione amministrativa. Carabiniere, poliziotto, finanziere: pubblici ufficiali (funzione amministrativa con poteri autoritativi). Dirigente scolastico, preside: pubblico ufficiale (amministrazione scolastica). Notaio, ufficiale di stato civile, geometra estimatore per PA: pubblici ufficiali (esercizio di funzione autoritaria e certificativa per conto della PA). Al contrario: insegnante (no poteri autoritativi rilevanti per penale, salvo eccezioni); bidello (mansioni materiali); consulente privato di una PA (non esercita funzione pubblica, solo servizio privato).

Connessioni

Art. 358 c.p. (incaricato di pubblico servizio, figura distinta); art. 359 c.p. (esercente servizio di pubblica necessità, ulteriore categoria); art. 320 c.p. (corruzione di pubblico ufficiale); art. 346 c.p. (abuso d'ufficio); art. 361 c.p. (omessa denuncia di reato da parte di PU). Jurisprudenza Cassazione: pubblico ufficiale è chiunque, anche per una sola azione, eserciti una funzione pubblica, anche se temporaneamente (Cass. Pen. 1955 ss.). Direttive UE su conflitto d'interessi e incompatibilità per PU.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio è sindaco di un Comune di 20mila abitanti

A titolo personale, accetta una tangente da un imprenditore in cambio di una variante urbanistica. Tizio, in quanto sindaco, è indisputabilmente «pubblico ufficiale» ex art. 357 c.p., perché esercita funzione amministrativa con poteri autoritativi. Risponde di corruzione (art. 318 c.p.) e eventualmente concussione (art. 317 c.p.).

Caso 2: Caso 2

Caio è un consulente esterno assunto da un Ente Locale per redigere relazioni tecniche su pratiche edilizie. Le relazioni hanno valore consultivo non vincolante per l'ufficio tecnico. Caio, per una singola pratica, riceve denaro per scrivere una relazione favorevole fittizia. La questione è delicata: Caio esercita una funzione amministrativa per la PA, ma non è «pubblico ufficiale» strutturalmente. Tuttavia, se incaricato di mansioni certificative o di manifestazione di volontà della PA, rientra nel novero per quella azione specifica (è «incaricato» ex art. 358, categoria affine).

Domande frequenti

Un magistrato fuori servizio commette un reato contro la PA. È sempre 'pubblico ufficiale' per legge penale?

Sì. La qualità di pubblico ufficiale non cessa con il turno di servizio. Ai fini penali, è pubblico ufficiale finché conserva il suo status giuridico, anche se al momento del fatto non stava esercitando funzioni (salvo disposizioni specifiche come l'art. 360 c.p.).

Un vigile urbano che dirige il traffico fuori dal suo orario è pubblico ufficiale?

Sì, per il diritto penale italiano. La qualità di pubblico ufficiale è intrinseca alla persona che ricopre l'incarico, non temporanea per singolo atto. Tuttavia, se agisce fuori ruolo e senza autorizzazione dell'ente (es. traffico in città straniera), la responsabilità potrebbe diversificarsi.

Un privatista in commissione di concorso pubblico è pubblico ufficiale?

Sì, limitatamente all'esercizio della funzione commissariale. Per il tempo in cui partecipa alla commissione, esercita una funzione amministrativa pubblica con carattere decisionale e certificativo. Fuori dalla commissione, torna privato.

Qual è la differenza fra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio?

Il pubblico ufficiale ha poteri tipici (autoritativi, certificativi, decisori). L'incaricato di pubblico servizio (art. 358) non ha questi poteri, ma svolge attività disciplinata da norme pubbliche e regolata dall'ente (es. medico ospedaliero, insegnante statale come personale).

Uno psicologo privato che lavora presso una struttura pubblica è pubblico ufficiale?

No, se agisce in qualità di consulente privato contrattualizzato per prestazioni. Sì, se gli è attribuita funzione decisionale o certificativa pubblica (es. redige certificati di idoneità per patenti). Dipende dal contenuto funzionale concreto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.