Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 352 c.p. – Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .

In sintesi

  • Commercializzazione di materiale scritto i cui sequestro era stato ordinato
  • Applica a scritti/disegni per cui autorità decise sequestro preventivo
  • Sanzione amministrativa pecuniaria, non delitto
  • Distinto da reato di stampa e diffamazione per elemento procedimentale
Indice dei contenuti

Vendita stampati sequestrati: distribuzione, affissione o vendita di scritti sequestrati autorità in luogo pubblico, sanzione amministrativa 103-619 euro.

Ratio

L«art. 352 cp vieta la ri-commercializzazione di scritti e disegni sottratti al commercio per ordine autorità. Il fondamento è la continuazione della funzione censoria amministrativa: se l«autorità ha disposto sequestro (es. per oscenità, ingiuria, propaganda illegale), non ha senso che lo stesso scritto ri-circoli. La norma protegge l«efficacia del provvedimento amministrativo di sequestro.

A differenza di reati contro la stampa (artt. 595-596 cp per diffamazione), art. 352 non punisce il contenuto dello scritto, bensì la violazione del sequestro autoritativo.

Analisi

Norma: «Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l«autorità ha ordinato il sequestro». Tre modalità: vendita (commercializzazione a titolo oneroso), distribuzione (gratuita o su base non commerciale), affissione (esposizione pubblica). Sanzione: amministrativa pecuniaria 103-619 euro.

Elemento oggettivo: scritti/disegni già sequestrati per ordine autorità (non autoprocedimenti). Luogo: pubblico o aperto al pubblico (non casa privata). Elemento soggettivo: dolo (consapevolezza sequestro), non negligenza.

Quando si applica

Casistica: rivista oscena sequestrata dalla questura; il negoziante continua a venderla illecitamente; volantino propagandistico illegale sequestrato dalla prefettura; il distribuitore ne affigge copie nonostante sequestro. Specificamente: bandi, ordinanze sindacali sequestrate per irregolarità; libri illegalmente confiscati.

Non ricade: possesso personale privato sequestrato (non pubblica distribuzione), vendita volontaria di titoli sequestrati a fini confisca penale (è istituzionale, non violazione), distribuzione di scritti simili non formalmente sequestrati (è libero commercio, salvo altri reati).

Connessioni

Artt. 345 cp (danneggiamento affissioni pubbliche), 349 cp (violazione sigilli), CPP artt. 354-360 (sequestro probatorio, preventivo). D.lgs. 633/1972 (diritto d«autore, copyrights). L. 47/1948 (stampa e editoria) su sequestro amministrativo. Giurisprudenza: autorità provinciale/comunale competente a ordinare sequestro per violazione ordinanze locali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio gestisce edicola

Questura sequestra rivista oscena (art. 528 cp - oscenità) con ordine esplicito: «sequestro preventivo, vieta vendita». Tizio continua a vendere rivista sottocoperta a clienti abituali. Vendita di stampati sequestrati, art. 352 cp: sanzione amministrativa 103-619 euro. La questura irrogherà verbale. Sequestro rimane; se ripete, sanzione duplicata.

Caso 2: Caso 2

Caio, attivista politico, distribuisce volantini contenenti invettive contro una figura pubblica (copre limite diffamazione, art. 595 cp). Prefettura ordina sequestro preventivo per «contenuto sedizioso e propaganda illegale». Caio, insistente, continua a distribuire copie in piazza via internet (link). Violazione art. 352 cp per distribuzione: sanzione amministrativa. Inoltre potrebbe valutarsi diffamazione (art. 595) a livello diverso. La norma colpisce la distribuzione, non il contenuto in sé.

Domande frequenti

Se compro una rivista prima del sequestro e la tengo privata, rischio?

No, possesso privato non è punibile. Art. 352 colpisce vendita/distribuzione/affissione in luogo pubblico. Lettura personale è tutelata.

Posso vendere una copia del libro che era stato sequestrato?

No, se conosci il sequestro ordinato. L«art. 352 applica indipendentemente dalle ragioni (oscenità, diffamazione, ecc.). La sanzione è 103-619 euro per ogni vendita/distribuzione.

Chi ordina il sequestro (questura, prefettura, magistrato)?

CPP distingue: magistrato ordina sequestro probatorio (artt. 354-360); questura/prefettura ordinano sequestro amministrativo preventivo (es. oscenità, propaganda). Art. 352 applica per entrambi.

Qual è la differenza tra sequestro probatorio (penale) e preventivo (amministrativo)?

Sequestro penale: è atto di procedimento penale, mira a raccogliere prova. Sequestro amministrativo: è atto amministrativo, mira a impedire circolazione materiale ritenuto illegale. Art. 352 sanziona violazione di entrambi.

Se creo una nuova edizione di libro sequestrato, ricado in art. 352?

Se la nuova edizione è identica e il sequestro è esteso anche alle ristampe, sì. Se è sostanzialmente modificato (es. versione censurata), potrebbe non ricadere. Rivolgi consiglio legale prima di distribuire.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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