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Art. 354 c.p. Astensione dagli incanti
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Astensione dagli incanti mediante corruzione: chi si astiene dal concorrere a aste pubbliche per denaro o utilità è punito con reclusione sino a sei mesi.
Ratio
L'articolo protegge la lealtà dei procedimenti di gara pubblica, garantendo che tutti i potenziali offerenti possano partecipare in condizioni eque. La norma mira a reprimere la corruzione che distorce la concorrenza negli incanti, ipotesi complementare dell'art. 353 c.p. (corruzione attiva nei pubblici incanti).
Analisi
La norma sanziona chiunque si astiene dalla gara ricevendo denaro o altra utilità. Non è richiesto che il denaro provenga dalla stazione appaltante: la norma colpisce tanto chi riceve da rivali concorrenti quanto da chiunque altro abbia interesse a escluderlo. Elemento costitutivo è l'astensione consapevole, cioè il mancato concorso a una gara altrimenti possibile, dietro corrispettivo.
Quando si applica
Ipotesi concrete: imprenditore che accetta denaro da concorrente per non presentare offerta a una gara di appalto; ditta che riceve utilità (prestazioni di servizi, sconto commerciale) affinché non partecipi a un'asta pubblica; professionista che si ritira da un bando per pagamento sottobanco. La norma si applica indipendentemente dalla natura della stazione appaltante (Stato, Comuni, enti pubblici economici, imprese di servizi pubblici).
Connessioni
Art. 353 c.p. (corruzione negli incanti pubblici, profilo attivo); art. 356 c.p. (frode nelle forniture pubbliche); artt. 1-2 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (anticorruzione). Per appalti comunitari: Direttiva 2014/24/UE. Il reato concorre con altri delitti di corruzione se sussistono elementi ulteriori (concussione, abuso di ufficio).
Domande frequenti
Chi commette il reato: solo il ricevente o anche chi paga?
Entrambi. Chi si astiene e riceve denaro risponde ex art. 354 c.p. (corruzione passiva). Chi paga per ottenere l'astensione risponde ex art. 353 c.p. (corruzione attiva negli incanti pubblici).
Che cosa significa 'astensione'?
L'astensione è il mancato concorso a una gara o licita. Non è sufficiente presentare un'offerta fittizia o al rialzo: occorre il completo non-esercizio del diritto di partecipazione che il soggetto avrebbe potuto vantare.
Vale anche per aste giudiziali o solo per appalti?
L'art. 354 c.p. si applica agli 'incanti e licitazioni indicati nell'articolo precedente' (art. 353), cioè incanti di beni dello Stato e licitazioni pubbliche in senso lato. Non copre tutte le aste giudiziali, ma quelle di carattere pubblico rientrano nell'ambito di applicazione.
È necessario che il denaro sia corrisposto subito?
No. La legge sanziona tanto il denaro «dato» quanto quello «promesso». Anche una promessa di pagamento futuro, anche se non ancora realizzata al momento dell'astensione, integra il reato.
Qual è la pena?
Reclusione sino a sei mesi oppure multa fino a 516 euro. Le pene sono alternative, a discrezione del giudice in base alle circostanze del caso e alla personalità dell'imputato.
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