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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2471 c.c. Responsabilità degli accomandatari verso i terzi

In vigore

La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. […] (1) L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

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In sintesi

  • La partecipazione S.r.l. può essere oggetto di espropriazione forzata da parte dei creditori del socio.
  • Il pignoramento si esegue con notificazione al debitore e alla società, seguita da iscrizione nel registro delle imprese.
  • Il giudice può disporre la vendita della partecipazione; l'ordinanza deve essere notificata alla società.
  • Se la partecipazione non è liberamente trasferibile, la vendita all'incanto è sospendibile se la società entro 10 giorni presenta un acquirente allo stesso prezzo.
  • Le stesse norme si applicano in caso di fallimento del socio.

Espropriazione forzata della partecipazione S.r.l.

L'art. 2471 c.c. disciplina le modalità con cui i creditori personali del socio di S.r.l. possono aggredire coattivamente la sua partecipazione sociale. La norma costituisce una deroga alle regole generali dell'esecuzione forzata, adattando il procedimento espropriativo alla natura non cartolarizzata della quota di S.r.l.

Procedimento di pignoramento

A differenza delle azioni (che si pignorано mediante notifica all'emittente e annotazione nel libro soci), il pignoramento della quota S.r.l. richiede due fasi: (i) notificazione sia al debitore-socio sia alla società, e (ii) successiva iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione ha funzione di pubblicità e di opponibilità ai terzi: dal momento dell'iscrizione il creditore pignorante è tutelato rispetto ad atti dispositivi successivi della quota.

Vendita della partecipazione

Una volta eseguito il pignoramento, il giudice può disporre con ordinanza la vendita della partecipazione. L'ordinanza deve essere notificata alla società a cura del creditore, affinché la compagine sociale possa esercitare i diritti che le competono, in particolare il meccanismo protettivo previsto per le partecipazioni non liberamente trasferibili.

Tutela della compagine sociale: diritto di gradimento e riscatto

Quando lo statuto prevede limitazioni alla trasferibilità (clausole di gradimento, prelazione, intrasferibilità), il legislatore ha introdotto una procedura speciale: se creditore, debitore e società non trovano un accordo sulla vendita, si procede alla vendita all'incanto. Tuttavia, la società può bloccare l'ingresso di un estraneo indesiderato presentando, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, un acquirente sostitutivo disposto a pagare lo stesso prezzo. Si tratta di un meccanismo di riscatto coattivo che bilancia la tutela del creditore con l'interesse alla stabilità della compagine.

Fallimento del socio

L'ultimo comma estende la disciplina al caso di fallimento del socio (oggi liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019 Codice della Crisi): la curatela può vendere la partecipazione con le stesse modalità e incontrando gli stessi limiti derivanti da clausole statutarie di intrasferibilità.

Domande frequenti

Come si esegue il pignoramento di una quota S.r.l.?

Il creditore notifica l'atto di pignoramento sia al socio debitore sia alla società, poi provvede all'iscrizione nel registro delle imprese. Solo da quel momento il pignoramento è opponibile ai terzi.

Può la S.r.l. impedire l'ingresso in società di un acquirente estraneo in sede di esecuzione forzata?

Sì, se lo statuto limita la trasferibilità. In tal caso, se le parti non si accordano, si va all'incanto; ma entro 10 giorni dall'aggiudicazione la società può presentare un altro acquirente al medesimo prezzo, rendendo la vendita all'incanto priva di effetto.

L'ordinanza di vendita della quota S.r.l. deve essere comunicata alla società?

Sì, il creditore deve notificare l'ordinanza giudiziale alla società. È un adempimento essenziale che consente alla società di esercitare il diritto di presentare un acquirente sostitutivo nei 10 giorni successivi all'aggiudicazione.

Le stesse regole si applicano se il socio fallisce?

Sì, il secondo comma dell'art. 2471 c.c. estende la disciplina al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) del socio. La curatela subentra nei diritti del socio e la partecipazione viene liquidata con le stesse modalità, inclusi i limiti da clausole statutarie.

Qual è la differenza tra pignoramento di quota S.r.l. e pignoramento di azioni S.p.A.?

Le azioni S.p.A. sono titoli di credito e si pignorано con le modalità dei titoli (notifica e annotazione). Le quote S.r.l. non sono incorporate in un titolo, quindi il pignoramento avviene tramite notifica alla società e iscrizione nel registro delle imprese, con un meccanismo più simile al pignoramento di crediti.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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