Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2471-bis c.c. – Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’articolo 2352.

In sintesi

  • Disponibilità reale della partecipazione. La quota di SRL può essere gravata da pegno (garanzia reale a favore del creditore), da usufrutto (diritto di godimento a favore di terzi) e da sequestro (misura cautelare giudiziaria).
  • Rinvio all'art. 2352 c.c. Per la disciplina di dettaglio - esercizio del diritto di voto, percezione dei dividendi, gestione in caso di aumento di capitale - si applicano le disposizioni dettate per le azioni di S.p.A., in quanto compatibili con la struttura della SRL.
  • Forma scritta e iscrizione al Registro. La costituzione del pegno richiede atto scritto con data certa; per essere opponibile alla società e ai terzi è necessaria l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
  • Salvezza delle limitazioni statutarie alla circolazione. I vincoli operano salvi gli effetti dell'art. 2470 c.c.: se lo statuto prevede clausole limitative della cessione, tali clausole rilevano anche per la costituzione e il trasferimento dei vincoli.
  • Sequestro e custode giudiziario. In caso di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, la quota è affidata a un custode che ne amministra i diritti nei limiti del provvedimento cautelare.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2471-bis c.c. risponde all'esigenza di garantire che la partecipazione in SRL possa circolare non soltanto attraverso la cessione definitiva, ma anche attraverso le figure classiche del diritto civile destinate a costituire vincoli temporanei o funzionali sul bene: il pegno, l'usufrutto e il sequestro. Prima dell'introduzione di questa norma nel quadro della riforma del diritto societario del 2003, la disciplina applicabile alle partecipazioni in SRL era incerta; la norma ha colmato il vuoto richiamando esplicitamente le regole dettate per le azioni di S.p.A. dall'art. 2352 c.c. e adattandole alla struttura della SRL. La ratio è dunque quella di garantire piena fungibilità patrimoniale alla quota, senza tuttavia ignorare le specificità della SRL, in particolare il carattere personalistico che si manifesta nelle clausole di gradimento e nelle limitazioni alla circolazione.

Analisi

Il pegno sulla quota di SRL costituisce uno strumento di garanzia reale che consente al creditore di soddisfarsi sul valore della partecipazione in caso di inadempimento del debitore-socio. Per la sua costituzione è necessario un atto scritto avente data certa; per la sua opponibilità alla società e ai terzi è indispensabile l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2471-bis e dell'art. 2470 c.c. In mancanza di iscrizione, il pegno è valido tra le parti ma inopponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti sulla stessa quota in buona fede. Il diritto di voto in caso di pegno o usufrutto spetta, salvo diverso accordo risultante dall'atto costitutivo del vincolo, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, ai sensi dell'art. 2352, comma 1, c.c. Le parti possono tuttavia regolare diversamente l'esercizio del diritto di voto nell'atto di pegno o nel contratto di usufrutto. I dividendi, in caso di pegno, spettano al socio-debitore salvo diversa pattuizione; in caso di usufrutto, spettano all'usufruttuario. In caso di aumento di capitale, il diritto di opzione spetta al socio-debitore, ma il creditore pignoratizio ha il diritto di rivalersi sul ricavato derivante dalla vendita del diritto non esercitato. Il sequestro è un atto cautelare disposto dall'autorità giudiziaria (civile o penale) che comporta il blocco della disponibilità della quota e la nomina di un custode giudiziario. Il custode amministra la quota e ne esercita i diritti nei limiti del provvedimento cautelare. La norma fa salvi gli effetti dell'art. 2470 c.c., che prevede le formalità per il trasferimento della partecipazione e le limitazioni statutarie. Ciò significa che le clausole di gradimento, prelazione o riscatto inserite nello statuto rilevano anche per la costituzione dei vincoli di pegno e usufrutto: se lo statuto richiede il consenso degli altri soci per la cessione, tale consenso potrebbe essere richiesto anche per la costituzione del pegno, a seconda della formulazione della clausola.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che un socio di SRL voglia costituire una garanzia reale sulla propria partecipazione a favore di un creditore, concedere l'usufrutto a un terzo (ad esempio nell'ambito di operazioni di finanziamento o pianificazione successoria), oppure subisca un provvedimento cautelare che colpisce la quota. Si applica a prescindere dalla dimensione della società e dalla natura dell'attività. Non si applica alle ipotesi di pignoramento della quota, che restano regolate dall'art. 2471 c.c. (terzo comma), disposizione che l'art. 2471-bis esclude espressamente dal proprio campo di operatività. Pertanto, mentre il sequestro è coperto dall'art. 2471-bis, il pignoramento vero e proprio resta soggetto all'art. 2471 c.c. e alle sue peculiari regole procedurali.

Connessioni

L'art. 2471-bis c.c. si collega direttamente all'art. 2470 c.c. (trasferimento della partecipazione e iscrizione al Registro delle Imprese) e all'art. 2471 c.c. (pignoramento della quota), rispetto al quale si pone in rapporto di complementarità. Il rinvio all'art. 2352 c.c. importa nell'ordinamento della SRL tutta la disciplina elaborata per le azioni di S.p.A. in materia di pegno, usufrutto e sequestro, con i necessari adattamenti. Sul piano processuale, il sequestro dialogherà con le norme del codice di procedura civile sulle misure cautelari (artt. 670 e ss. c.p.c.) e con le norme sulla custodia giudiziaria. In ambito penale, il sequestro preventivo delle quote è regolato dal codice di procedura penale e dalle norme speciali in materia di misure cautelari reali.

Casi pratici

Caso 1: Pegno sulla quota per finanziamento bancario

Tizio è socio al 50% di una SRL manifatturiera e ha necessità di ottenere un finanziamento bancario per acquistare un macchinario. La banca Alfa richiede, come garanzia, la costituzione di un pegno sulla quota di Tizio. Le parti sottoscrivono un atto di pegno con data certa; l'atto viene iscritto nel Registro delle Imprese. Lo statuto della SRL non prevede clausole limitative alla costituzione di vincoli sulle quote. La banca Alfa ottiene così il diritto di soddisfarsi sulla quota in caso di mancato rimborso del finanziamento. Il diritto di voto rimane a Tizio, salvo diversa pattuizione nell'atto di pegno.

Caso 2: Usufrutto della quota nell'ambito di pianificazione successoria

Caio, fondatore e titolare dell'80% di una SRL familiare, intende trasferire la nuda proprietà della quota ai propri figli Sempronio e Mevia, mantenendo per sé l'usufrutto. Caio e i figli stipulano un contratto di usufrutto con atto notarile; il contratto viene iscritto nel Registro delle Imprese. Caio, in qualità di usufruttuario, mantiene il diritto di voto e la percezione dei dividendi; i figli diventano nudi proprietari. Alla morte di Caio, l'usufrutto si estingue e la piena titolarità si consolida in capo ai figli. L'operazione consente a Caio di gestire la transizione generazionale mantenendo il controllo finché in vita.

Domande frequenti

Il pegno sulla quota di SRL richiede il consenso degli altri soci?

Dipende dallo statuto. Se l'atto costitutivo contiene clausole limitative alla circolazione della partecipazione (gradimento, prelazione), tali clausole potrebbero applicarsi anche alla costituzione del pegno. In assenza di limitazioni statutarie, il consenso degli altri soci non è necessario.

Chi esercita il diritto di voto in caso di pegno sulla quota di SRL?

Ai sensi dell'art. 2352 c.c., richiamato dall'art. 2471-bis c.c., il diritto di voto spetta, salvo diverso accordo, al creditore pignoratizio. Le parti possono tuttavia stabilire nell'atto di pegno che il voto venga esercitato dal socio-debitore.

Come funziona il sequestro giudiziario di una quota di SRL?

Il sequestro, disposto dall'autorità giudiziaria in sede civile o penale, comporta la nomina di un custode giudiziario che amministra la quota e ne esercita i diritti nei limiti del provvedimento cautelare. La disponibilità della quota da parte del socio è bloccata per tutta la durata della misura.

Il pegno sulla quota di SRL è opponibile alla società senza iscrizione al Registro delle Imprese?

No. Per essere opponibile alla società e ai terzi, il pegno deve essere iscritto nel Registro delle Imprese. In mancanza, il vincolo è valido tra le parti ma non può essere fatto valere nei confronti della società né dei terzi che abbiano acquistato diritti sulla stessa quota.

Cosa accade ai dividendi in caso di usufrutto sulla quota?

In caso di usufrutto, i dividendi spettano all'usufruttuario, salvo diversa pattuizione nell'atto costitutivo del vincolo. Il socio-nudo proprietario mantiene la titolarità della quota ma non percepisce i frutti durante la vigenza dell'usufrutto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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