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Art. 139 c.p. Computo delle pene accessorie
In vigore dal 1° luglio 1931
Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposta a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il tempo di detenzione o misura di sicurezza non riduce la durata delle pene accessorie temporanee.
Ratio
L'art. 139 c.p. risponde all'esigenza di assicurare che le pene accessorie temporanee non vengano di fatto svuotate dalla contemporanea espiazione della pena detentiva. Se il tempo trascorso in carcere valesse anche ai fini delle pene accessorie, queste ultime si estinguerebbero spesso prima che il condannato riacquisti la libertà, rendendo nulla la loro funzione dissuasiva e limitativa.
Analisi
La norma stabilisce una sospensione automatica del decorso delle pene accessorie temporanee in tre ipotesi distinte: durante l'espiazione della pena detentiva, durante l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva (come l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro), e nel periodo in cui il condannato si sia sottratto volontariamente all'esecuzione. In quest'ultimo caso, la sottrazione deve essere volontaria: se il ritardo nell'esecuzione dipende da cause indipendenti dalla volontà del condannato, la regola non trova applicazione. La decorrenza della pena accessoria inizia quindi, in concreto, solo dal momento della liberazione definitiva o dalla cessazione della misura di sicurezza.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente alle pene accessorie di natura temporanea, come l'interdizione dai pubblici uffici, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, e simili. Non riguarda invece le pene accessorie perpetue, per le quali non esiste un termine di durata da computare.
Connessioni
L'art. 139 c.p. si collega agli artt. 28-35 c.p. (disciplina delle singole pene accessorie e loro durata), all'art. 137 c.p. (detrazione della custodia cautelare dalla pena principale) e alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario in materia di esecuzione. Va letto anche in relazione all'art. 139 del codice della strada, spesso confuso per assonanza nella ricerca.
Domande frequenti
Le pene accessorie decorrono contemporaneamente alla pena detentiva?
No. Ai sensi dell'art. 139 c.p., il tempo trascorso in stato di detenzione non si computa nella durata delle pene accessorie temporanee, che iniziano a decorrere solo dalla liberazione del condannato.
Cosa succede se il condannato è sottoposto a una misura di sicurezza detentiva?
Anche in questo caso il decorso delle pene accessorie temporanee rimane sospeso per tutta la durata della misura di sicurezza detentiva, con lo stesso meccanismo previsto per la pena detentiva.
La latitanza volontaria influisce sul computo delle pene accessorie?
Sì, ma in senso sfavorevole al condannato: il periodo in cui egli si è volontariamente sottratto all'esecuzione non è computato ai fini della durata delle pene accessorie temporanee.
L'art. 139 c.p. si applica anche alle pene accessorie perpetue?
No. La norma riguarda esclusivamente le pene accessorie temporanee, quelle cioè che hanno una durata determinata. Le pene accessorie perpetue, come la interdizione perpetua dai pubblici uffici, non sono soggette a questo meccanismo di computo.
Da quando decorre concretamente una pena accessoria temporanea?
Di regola dal giorno in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile, ma, per effetto dell'art. 139 c.p., la sua durata effettiva inizia a consumarsi solo dal momento in cui il condannato non è più sottoposto a detenzione o a misura di sicurezza detentiva.
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