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Art. 137 c.p. Custodia cautelare
In vigore dal 1° luglio 1931
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall’ammontare della pena pecuniaria.
La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
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In sintesi
La carcerazione cautelare sofferta prima della sentenza definitiva si detrae dalla pena detentiva o pecuniaria da eseguire.
Ratio
L'articolo 137 c.p. è espressione del principio di equità sanzionatoria: chi ha già subito una restrizione della libertà personale in fase cautelare non può essere costretto a scontare una pena detentiva come se tale periodo non fosse mai esistito. La norma impedisce che la durata complessiva della privazione della libertà superi la misura della pena definitivamente inflitta.
Analisi
Il primo comma stabilisce la regola generale della detrazione: la carcerazione sofferta in custodia cautelare, purché anteriore all'irrevocabilità della sentenza, si sottrae alla pena detentiva temporanea o all'ammontare della pena pecuniaria. Il secondo comma chiarisce la natura giuridica della custodia ai fini del computo: essa è equiparata alla reclusione ovvero all'arresto, a seconda del tipo di reato per cui si procede, consentendo così un confronto omogeneo tra il tempo trascorso in custodia e la pena da eseguire. La detrazione della pena pecuniaria avviene applicando i criteri di ragguaglio previsti dall'art. 135 c.p.
Quando si applica
La norma opera ogni volta che, a conclusione del processo penale, viene pronunciata una sentenza di condanna irrevocabile nei confronti di un soggetto che abbia trascorso un periodo in custodia cautelare (arresti domiciliari, custodia in carcere o altra misura custodiale) durante il procedimento. Non si applica in caso di assoluzione, in quanto in quel caso non vi è pena da detrarre; eventuali rimedi risarcitori seguono percorsi distinti (riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.).
Connessioni
L'art. 137 c.p. va letto in combinato disposto con l'art. 135 c.p. (ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie), con l'art. 300 c.p.p. (estinzione delle misure cautelari per decorso dei termini) e con gli artt. 657-658 c.p.p. che disciplinano il computo della custodia cautelare in sede di esecuzione. Rilevano inoltre le disposizioni sulla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) nei casi in cui la custodia non sia seguita da condanna.
Domande frequenti
Cosa si intende per «sentenza irrevocabile» ai fini dell'art. 137 c.p.?
È la sentenza che non è più impugnabile con i mezzi ordinari (appello, ricorso per cassazione) e che produce effetti definitivi. Solo a partire da quel momento la pena è eseguibile e la detrazione viene concretamente operata dal giudice dell'esecuzione.
La detrazione si applica anche agli arresti domiciliari?
Sì. Secondo l'art. 284 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata, gli arresti domiciliari costituiscono misura cautelare custodiale e il periodo trascorso in tale regime è computato in detrazione dalla pena, salva la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice.
Cosa succede se la custodia cautelare è stata superiore alla pena inflitta?
In tal caso la pena è da considerarsi interamente espiata al momento dell'irrevocabilità della sentenza. Il condannato non deve scontare ulteriori periodi detentivi; per il tempo in eccedenza può eventualmente richiedere la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ove ne ricorrano i presupposti.
Come si effettua la detrazione quando la pena è pecuniaria?
Si ricorre al criterio di ragguaglio fissato dall'art. 135 c.p., che stabilisce la corrispondenza tra un giorno di pena detentiva e un determinato importo di pena pecuniaria. I giorni di custodia cautelare vengono così convertiti in un equivalente monetario da detrarre dalla multa o dall'ammenda inflitta.
L'art. 137 c.p. si applica anche se il reato per cui si è stati in custodia è diverso da quello per cui si viene condannati?
No, in linea generale la detrazione opera solo quando la custodia cautelare è stata sofferta nell'ambito dello stesso procedimento che ha condotto alla condanna. La detrazione per custodia sofferta in un procedimento diverso è disciplinata dall'art. 657 c.p.p., che ne regola i presupposti in sede esecutiva.
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