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Art. 140 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.
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In sintesi
Art. 140 c.p. abrogato: disciplinava la liberazione condizionale, ora regolata dagli artt. 176-177 c.p. e dall'ordinamento penitenziario.
Ratio
L'art. 140 c.p., nella sua originaria formulazione, costituiva la sede codicistica della liberazione condizionale: un istituto con cui l'ordinamento riconosce al condannato la possibilità di accedere anticipatamente alla libertà, in presenza di determinati presupposti legati al ravvedimento e al percorso rieducativo. La ratio dell'istituto si radica nel principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, sancito dall'art. 27, comma 3, della Costituzione.
Analisi
L'abrogazione dell'art. 140 c.p. non ha determinato la scomparsa dell'istituto della liberazione condizionale, bensì il suo riposizionamento sistematico all'interno del codice penale, negli artt. 176 e 177 c.p., che oggi ne costituiscono la disciplina codicistica fondamentale. Parallelamente, la legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) ha introdotto una normativa organica sull'esecuzione della pena e sulle misure alternative alla detenzione, assorbendo e sviluppando i contenuti originari della disposizione abrogata. Il trasferimento della materia risponde a una logica di coerenza sistematica: la liberazione condizionale, in quanto misura che interviene nella fase esecutiva della pena, trova collocazione più appropriata nelle disposizioni dedicate all'esecuzione, sia nel codice sia nella legislazione speciale penitenziaria.
Quando si applica
L'art. 140 c.p. non è applicabile, in quanto abrogato. Per la disciplina vigente della liberazione condizionale occorre fare riferimento agli artt. 176 e 177 c.p., nonché alle disposizioni della legge n. 354/1975 e del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 230/2000). La competenza a concedere la misura spetta al Tribunale di sorveglianza, su istanza del condannato o del pubblico ministero.
Connessioni
La materia già regolata dall'art. 140 c.p. si collega agli artt. 176 e 177 c.p. (liberazione condizionale e revoca), all'art. 27 Cost. (finalità rieducativa della pena), alla legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), al d.P.R. n. 230/2000 (regolamento penitenziario) e alle disposizioni sull'affidamento in prova al servizio sociale e sulle altre misure alternative alla detenzione. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina della recidiva (artt. 99 e ss. c.p.) e con le preclusioni previste per determinati reati ostativi.
Domande frequenti
L'art. 140 c.p. è ancora in vigore?
No, l'art. 140 c.p. è stato abrogato. La materia della liberazione condizionale è oggi disciplinata dagli artt. 176 e 177 c.p. e dalla legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 140 c.p.?
L'art. 140 c.p. disciplinava la liberazione condizionale, ovvero l'istituto che consente al condannato di essere rimesso in libertà prima dell'espiazione completa della pena, al ricorrere di determinati requisiti di legge.
Dove si trova oggi la disciplina della liberazione condizionale?
La liberazione condizionale è attualmente regolata dagli artt. 176 e 177 del codice penale e, per i profili esecutivi e procedurali, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario).
Chi decide sulla liberazione condizionale dopo l'abrogazione dell'art. 140 c.p.?
La competenza spetta al Tribunale di sorveglianza, che valuta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 176 c.p., tra cui il sicuro ravvedimento del condannato e l'avvenuta espiazione di una parte qualificata della pena.
L'art. 140 c.p. va confuso con l'art. 140 del codice di procedura penale?
No, si tratta di disposizioni distinte. L'art. 140 c.p.p. appartiene al codice di rito e riguarda le notificazioni, mentre l'art. 140 c.p. era una norma sostanziale del codice penale, oggi abrogata, relativa alla liberazione condizionale.
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