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Art. 142 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.
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In sintesi
Art. 142 c.p. abrogato: disciplinava la liberazione condizionale, poi trasfusa negli artt. 176-177 c.p. e nella L. 354/1975.
Ratio
L'art. 142 c.p., nella sua formulazione originaria, si inseriva nel sistema delle misure che consentivano l'anticipazione della libertà per il condannato che avesse dato prova di ravvedimento. La liberazione condizionale rappresentava — e rappresenta tuttora — uno strumento di rieducazione del reo, coerente con il principio costituzionale di cui all'art. 27, comma 3, Cost., secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Analisi
L'abrogazione dell'art. 142 c.p. è conseguenza della riforma organica dell'esecuzione penale operata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), che ha accentrato la disciplina delle misure alternative alla detenzione in un testo normativo autonomo e sistematico. Gli artt. 176 e 177 c.p. hanno mantenuto la sede codicistica per i presupposti sostanziali e gli effetti della liberazione condizionale, mentre la L. 354/1975 ne regola il procedimento applicativo e il relativo controllo da parte della magistratura di sorveglianza. Il trasferimento di disciplina ha comportato il superamento delle norme originarie del codice Rocco, ritenute inadeguate rispetto a un sistema rieducativo più articolato.
Quando si applica
L'art. 142 c.p. non è applicabile: si tratta di norma abrogata priva di effetti giuridici attuali. Chi intenda verificare le condizioni per la liberazione condizionale deve fare riferimento esclusivamente all'art. 176 c.p. (presupposti: espiazione di almeno trenta mesi e almeno metà della pena, buona condotta, sicuro ravvedimento) e all'art. 177 c.p. (revoca e estinzione della pena), nonché alle disposizioni procedurali della L. 354/1975.
Connessioni
Le norme di riferimento per la materia già disciplinata dall'art. 142 c.p. sono: art. 176 c.p. (liberazione condizionale, presupposti), art. 177 c.p. (revoca della liberazione condizionale ed estinzione della pena), artt. 69 e 70 L. 354/1975 (competenze del tribunale e del magistrato di sorveglianza), art. 27 Cost. (funzione rieducativa della pena). Da non confondere con l'art. 142 del codice di procedura penale, che riguarda la nullità degli atti processuali e rimane norma vigente.
Domande frequenti
L'art. 142 c.p. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato a seguito della riforma penitenziaria operata dalla L. 354/1975. Non produce effetti giuridici e non è applicabile ad alcun caso concreto.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 142 c.p.?
Regolava le condizioni e gli effetti della liberazione condizionale, istituto che consente al condannato di essere rimesso in libertà prima del termine della pena a determinate condizioni di buona condotta e ravvedimento.
Dove è ora disciplinata la liberazione condizionale?
Gli artt. 176 e 177 c.p. contengono la disciplina sostanziale. La L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) regola il procedimento e la competenza della magistratura di sorveglianza.
L'art. 142 c.p. e l'art. 142 c.p.p. sono la stessa cosa?
No. Si tratta di due norme distinte: l'art. 142 c.p. (codice penale) è abrogato e riguardava la liberazione condizionale; l'art. 142 c.p.p. (codice di procedura penale) è vigente e disciplina la nullità degli atti processuali.
La liberazione condizionale è ancora prevista dall'ordinamento italiano?
Sì. L'istituto è vigente ed è disciplinato dagli artt. 176-177 c.p. e dalla L. 354/1975. Il giudice competente a concederla è il tribunale di sorveglianza, previa valutazione della condotta e del percorso rieducativo del condannato.
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