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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 138 c.p. Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero

In vigore dal 1° luglio 1931

Quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all’estero è sempre computata tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all’estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

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In sintesi

  • Se un processo celebrato all'estero viene rinnovato in Italia, la pena già espiata all'estero viene computata.
  • Il computo avviene tenendo conto della specie della pena (detentiva, pecuniaria, ecc.).
  • La custodia cautelare subita all'estero è equiparata a quella italiana ai fini del computo, per rinvio all'art. 137 c.p.
  • La norma tutela il principio del ne bis in idem sostanziale, evitando che l'imputato sconti due volte la stessa pena.
  • La disposizione si applica esclusivamente quando il giudizio estero viene rinnovato nello Stato italiano.

La pena scontata all'estero è computata nel giudizio rinnovato in Italia, tenendo conto della specie di pena.

Ratio

L'art. 138 c.p. risponde all'esigenza di equità sostanziale: quando la sovranità penale italiana impone la rinnovazione del giudizio già celebrato all'estero, sarebbe ingiusto ignorare quanto l'imputato ha già concretamente subito. La norma realizza un bilanciamento tra il principio di territorialità della legge penale e il divieto di doppia punizione per lo stesso fatto.

Analisi

Il meccanismo operativo si articola in due regole distinte. La prima riguarda la pena eseguita: essa è sempre computata, ma non in modo meccanico; si tiene conto della specie, ossia della natura della sanzione (reclusione, arresto, multa, ammenda). Questo significa che una pena pecuniaria scontata all'estero non può essere detratta automaticamente da una pena detentiva italiana, ma il giudice deve effettuare un ragguaglio proporzionale. La seconda regola riguarda la custodia cautelare subita all'estero: per essa il legislatore rimanda all'art. 137 c.p., che disciplina la detrazione della custodia cautelare dalla pena, garantendo la medesima tutela prevista per la custodia cautelare sofferta in Italia.

Quando si applica

La norma trova applicazione esclusivamente nel caso di rinnovazione del giudizio nello Stato italiano, che può verificarsi nei casi previsti dagli artt. 7-10 c.p. (reati commessi all'estero perseguibili in Italia). Non opera, invece, quando la sentenza straniera è riconosciuta in Italia ai soli effetti civili o amministrativi, né quando il giudizio italiano è il primo e unico procedimento.

Connessioni

L'art. 138 c.p. si collega sistematicamente all'art. 137 c.p. (detrazione della custodia cautelare), agli artt. 7-10 c.p. (reati commessi all'estero), all'art. 11 c.p. (rinnovamento del giudizio) e, sul piano processuale, agli artt. 730-741 c.p.p. in materia di rogatorie e riconoscimento di sentenze straniere. Sul piano internazionale, la disposizione si coordina con le convenzioni bilaterali sull'estradizione che l'Italia ha concluso con numerosi Stati.

Domande frequenti

Cosa significa che la pena è computata «tenendo conto della specie»?

Significa che il giudice italiano non sottrae automaticamente i giorni di pena esteri, ma considera la natura della sanzione: se la pena estera era pecuniaria e quella italiana è detentiva, effettua un ragguaglio proporzionale secondo i criteri dell'art. 135 c.p.

L'art. 138 c.p. vale anche se il processo estero si è concluso con un'assoluzione?

No. La norma presuppone che all'estero sia stata irrogata e (almeno parzialmente) espiata una pena oppure che sia stata applicata una misura cautelare. In caso di assoluzione definitiva all'estero, si pone semmai un problema di ne bis in idem processuale, non di computo della pena.

Qual è la differenza tra l'art. 138 e l'art. 137 c.p.?

L'art. 137 c.p. disciplina la detrazione della custodia cautelare sofferta in Italia o all'estero nell'ambito dello stesso procedimento italiano. L'art. 138 c.p. riguarda il caso specifico in cui un giudizio già celebrato all'estero viene rinnovato in Italia, prevedendo il computo sia della pena scontata sia della custodia cautelare estera.

Il giudice italiano è obbligato a computare la pena estera o ha discrezionalità?

La norma usa il termine «sempre», quindi il computo è obbligatorio e non lascia margini di discrezionalità al giudice sul se computare; residua tuttavia una valutazione tecnica sul come effettuare il ragguaglio quando le specie di pena non coincidono.

L'articolo 138 c.p. si applica anche alla custodia cautelare sofferta in uno Stato extraeuropeo?

Sì. La disposizione non distingue tra Stati europei ed extraeuropei: il rinvio all'art. 137 c.p. opera indipendentemente dal Paese in cui la custodia cautelare è stata sofferta, purché il giudizio sia poi rinnovato in Italia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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