Art. 234 CCII – Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. La chiusura della procedura nel caso di cui all’articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non è impedita dall’esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo
143. La legittimazione del curatore sussiste alresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l’attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.
2. In deroga all’articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.
3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonchè le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall’articolo 232, comma 2.
4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all’articolo 235.
5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.
6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all’articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all’esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.
7. Eseguito l’ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.
8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell’articolo 233, comma 2, primo periodo.
In sintesi
Ratio della chiusura «con strascico» processuale
L’articolo 234 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza disciplina una delle innovazioni più significative del nuovo regime concorsuale: la possibilità di chiudere la procedura di liquidazione giudiziale pur in presenza di giudizi pendenti, procedimenti esecutivi non definiti o crediti verso altre procedure ancora in attesa di riparto. La norma supera la rigidità interpretativa che aveva caratterizzato l’applicazione dell’art. 118 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), in particolare a seguito della novella del 2015 (D.L. 83/2015, conv. L. 132/2015), e si pone in piena coerenza con il principio di tempestività della procedura affermato dalla Direttiva UE 2019/1023. La ratio è duplice: da un lato consentire la liberazione del debitore e l’accesso all’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII) senza che l’esito di contenziosi residui ne ritardi indefinitamente la concessione; dall’altro tutelare l’interesse del ceto creditorio a non subire la dilatazione dei costi di procedura derivante dal mantenimento in vita della liquidazione per la sola gestione di lite isolate.
Ambito oggettivo: le ipotesi richiamate dall’art. 233
Il comma 1 circoscrive l’operatività dell’istituto alle ipotesi di chiusura previste dall’art. 233, comma 1, lett. c) e d), CCII, ossia: lett. c) integrale ripartizione dell’attivo; lett. d) compiuta liquidazione dell’attivo manifestamente insufficiente. Restano escluse le chiusure per pagamento integrale (lett. b) e per insussistenza di passivo (lett. a), nelle quali la pendenza di liti non assume tipicamente carattere ostativo. L’orientamento prevalente sottolinea come il presupposto applicativo sia da individuare in una valutazione di economicità: la pendenza del giudizio non deve costituire occasione di indebita protrazione della procedura, ma rappresenta una mera coda processuale gestibile in autonomia.
Legittimazione processuale del curatore post-chiusura
Il profilo di maggiore rilievo sistematico è la conservazione della legittimazione processuale in capo al curatore anche dopo la chiusura della procedura, tanto nei gradi successivi del giudizio quanto nei procedimenti cautelari ed esecutivi strumentali all’attuazione di decisioni favorevoli alla procedura, ancorché instaurati post-chiusura. La dottrina maggioritaria qualifica tale legittimazione come straordinaria e funzionalmente vincolata, in ragione della perdurante necessità di tutelare l’interesse del ceto creditorio insoddisfatto. Il curatore, in altre parole, agisce non più quale gestore della massa attiva, ma quale soggetto processuale incaricato di portare a definizione le pretese controverse al fine del successivo riparto supplementare. Si pensi a Tizio, curatore della liquidazione Gamma S.r.l., che debba proseguire un giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 166 CCII pendente in Cassazione: l’art. 234 gli consente di chiudere la procedura, evitando la stagnazione di costi e adempimenti, mantenendo intatta la capacità di portare a casa l’eventuale rientro patrimoniale.
Atti dispositivi: rinunzie e transazioni
Il comma 2 disciplina, in deroga all’art. 132 CCII, l’autorizzazione delle rinunzie alle liti e delle transazioni, che dopo la chiusura competono al giudice delegato. La deroga si giustifica con la cessazione dell’operatività ordinaria degli organi della procedura: il comitato dei creditori non è più in funzione e il controllo si concentra in capo al giudice delegato, che valuta la convenienza economica dell’atto dispositivo nell’interesse residuo della massa. La giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoghe sotto la vigenza della legge fallimentare, aveva richiesto un controllo non solo formale ma sostanziale sulla congruità dell’importo transattivo rispetto al valore della pretesa, e tale orientamento è ragionevolmente estensibile al nuovo regime.
Accantonamenti e somme provvisoriamente acquisite
Il comma 3 richiama la disciplina degli accantonamenti ex art. 232, comma 2, CCII per le somme necessarie a coprire spese future ed eventuali oneri dei giudizi pendenti, nonché per le somme riscosse in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato. La ratio è duplice: assicurare la copertura dei costi della prosecuzione processuale ed evitare riparti definitivi su somme suscettibili di restituzione in caso di riforma del provvedimento. Caio, curatore della procedura Delta S.p.A., che abbia incassato 200.000 euro in forza di sentenza di primo grado impugnata in appello, dovrà accantonare l’intera somma fino al passaggio in giudicato, eventualmente investendola in strumenti finanziari a basso rischio secondo le indicazioni del giudice delegato.
Riparto supplementare e sopravvenienze attive
I commi 4 e 5 delineano il meccanismo del riparto supplementare: una volta passati in giudicato i provvedimenti, le somme incassate e gli eventuali residui degli accantonamenti vengono distribuite tra i creditori secondo le modalità individuate dal tribunale con il decreto ex art. 235 CCII. Significativamente, il comma 5 esclude espressamente che le sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti possano determinare la riapertura della procedura (istituto disciplinato all’art. 237 CCII per altre ipotesi): la gestione del residuo avviene interamente nell’ambito dell’archiviazione differita disciplinata dai commi successivi. Tale scelta sistematica garantisce certezza e prevedibilità, evitando le oscillazioni dello stato giuridico del debitore e l’incertezza per i terzi acquirenti.
Adempimenti rendicontativi e differimento della cancellazione
Il comma 6 prevede che con il decreto di chiusura il tribunale impartisca le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo ex art. 130, comma 9, CCII, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. Rileva inoltre, sul piano del diritto societario, la previsione che la chiusura non comporti la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi e all’effettuazione dei riparti. La persistenza dell’iscrizione consente al curatore di operare in nome e per conto di un ente ancora esistente, evitando le complicazioni interpretative connesse al fenomeno della cancellazione ante litem (oggetto della nota giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite del 2010 e degli anni successivi).
Archiviazione finale e cancellazione
I commi 7 e 8 chiudono la sequenza procedurale. Eseguito l’ultimo progetto di ripartizione o definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura: il tribunale provvede con decreto. Entro dieci giorni dal deposito del decreto, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese, ovvero, qualora le ripartizioni abbiano coperto integralmente i crediti ammessi (con pagamento di prededuzioni e spese), procede ai sensi dell’art. 233, comma 2, primo periodo. Si delinea così un percorso a doppio binario, che distingue chiaramente il momento della chiusura formale della procedura da quello dell’estinzione definitiva del soggetto giuridico debitore, in coerenza con la funzione di tutela dei creditori e di stabilità dei rapporti giuridici.
Profili applicativi: esdebitazione del debitore persona fisica
Per la persona fisica imprenditore commerciale, la chiusura della liquidazione giudiziale ex art. 234 CCII non pregiudica l’accesso all'esdebitazione di diritto ex art. 280 CCII o su istanza ex art. 282 CCII. La giurisprudenza di merito ha già avuto modo di precisare che il maturarsi dei presupposti per l’esdebitazione si correla allo stato di chiusura formale, non già alla definitiva archiviazione. Si pensi a Sempronio, imprenditore individuale la cui liquidazione giudiziale venga chiusa per integrale ripartizione dell’attivo ex art. 233, lett. c), pur in pendenza di un giudizio di impugnazione promosso dal curatore avverso un creditore privilegiato: Sempronio potrà domandare l’esdebitazione senza dover attendere l’esito del giudizio. Tale soluzione, in linea con la fresh start approach eurounitaria, evita che la persistenza di code processuali frustri la finalità di reintegrazione economica del debitore meritevole.
Spese e compensi del curatore nella fase post-chiusura
Un ulteriore profilo applicativo riguarda il regime dei compensi del curatore per l’attività svolta nella fase post-chiusura. L’orientamento prevalente ritiene che il curatore abbia diritto a un compenso aggiuntivo, da determinarsi secondo i criteri del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 (richiamato dal CCII in via transitoria) e dei parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione dell’attività processuale ulteriore prestata. Le relative somme sono prededotte dagli accantonamenti e dalle sopravvenienze attive prima del riparto supplementare. Anche le spese vive (CTU, costi di registrazione, contributi unificati) seguono il medesimo regime di prededuzione, in coerenza con la natura strumentale dell’attività rispetto all’interesse del ceto creditorio residuo.
Domande frequenti
La pendenza di un giudizio impedisce la chiusura della liquidazione giudiziale?
No. L’art. 234 CCII consente la chiusura nelle ipotesi di cui all’art. 233, lett. c) e d), anche in presenza di giudizi o procedimenti esecutivi pendenti.
Chi rappresenta la procedura nei giudizi che proseguono dopo la chiusura?
Il curatore, che mantiene la legittimazione processuale anche nei gradi successivi e nei procedimenti cautelari ed esecutivi strumentali all’attuazione delle decisioni favorevoli.
Chi autorizza transazioni e rinunzie alle liti dopo la chiusura della procedura?
Il giudice delegato, in deroga al regime ordinario dell’art. 132 CCII, in considerazione della cessata operatività del comitato dei creditori.
Cosa accade alle somme incassate dopo la chiusura della liquidazione?
Vengono ripartite tra i creditori mediante riparto supplementare disposto dal tribunale con decreto ex art. 235 CCII, senza riapertura della procedura.
Quando la società viene cancellata dal registro delle imprese?
Solo dopo il decreto di archiviazione: il curatore chiede la cancellazione entro dieci giorni, oppure procede ex art. 233, comma 2, se i crediti sono integralmente soddisfatti.