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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 235 CCII – Decreto di chiusura

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall’articolo 45. Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 130, comma 9, anche ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 281, comma 1.

2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell’articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell’articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all’articolo 45 per ogni altro interessato.

4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.

5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.

In sintesi

In sintesi

  • La chiusura della liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del curatore o del debitore, oppure d'ufficio.
  • Il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale conforme all’art. 130, comma 9, CCII, utile anche per l’esdebitazione di diritto ex art. 281, comma 1.
  • Nei casi di chiusura per incapienza accertata prima del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti curatore, comitato dei creditori e debitore.
  • Contro il decreto di chiusura o quello di rigetto è ammesso reclamo ex art. 124 CCII; contro la decisione della Corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione entro trenta giorni.
  • Il decreto acquista efficacia decorso il termine di reclamo o dopo il rigetto definitivo dell’impugnazione.
  • I decreti dispongono le misure esecutive necessarie ad attuare gli effetti della decisione di chiusura.
Forma del provvedimento e iniziativa

L’art. 235 CCII disciplina la veste formale e il procedimento di chiusura della liquidazione giudiziale, riprendendo in larga parte l’impianto del previgente art. 119 l.fall. e introducendo alcune innovazioni di sistema. La chiusura è dichiarata con decreto motivato del tribunale, organo collegiale individuato come competente in coerenza con la rilevanza del provvedimento, che non costituisce mera presa d'atto ma comporta valutazioni di merito sull’esistenza dei presupposti tassativi dell’art. 233 CCII. L’iniziativa può essere del curatore, del debitore o assunta d'ufficio dal tribunale stesso: la pluralità di canali garantisce che la procedura non resti pendente per inerzia degli organi. La pubblicazione del decreto avviene nelle forme prescritte dall’art. 45 CCII, con iscrizione nel registro delle imprese e annotazione nelle pubbliche amministrazioni interessate, al fine di rendere conoscibile erga omnes la cessazione della procedura concorsuale.

Il rapporto riepilogativo finale e l’esdebitazione

L’innovazione di maggior rilievo è il collegamento, esplicitato in chiusura del comma 1, tra il rapporto riepilogativo finale ex art. 130, comma 9, CCII e la dichiarazione di esdebitazione di cui all’art. 281, comma 1, CCII. Il legislatore valorizza il principio del fresh start adottando un meccanismo di esdebitazione di diritto che opera automaticamente, salvo per i casi ostativi previsti dalla legge. Il rapporto riepilogativo finale assume così duplice funzione: rendiconto dell’attività liquidatoria e presupposto documentale per la liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui. Si pensi a Tizio, imprenditore individuale onesto e sfortunato, la cui procedura si chiude per riparto finale incapiente: il deposito del rapporto consente al tribunale di pronunciare contestualmente l’esdebitazione di diritto, senza ulteriore istanza, secondo le regole degli artt. 278 ss. CCII.

Chiusura anticipata per incapienza

Il comma 2 disciplina un sub-procedimento speciale per l’ipotesi di chiusura ex art. 233, comma 1, lett. d), CCII dichiarata prima dell’approvazione del programma di liquidazione. In tali casi, la decisione di chiudere la procedura senza neppure tentare la liquidazione richiede un contraddittorio rafforzato: il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore. La ratio è duplice: da un lato evitare chiusure precipitose che possano pregiudicare interessi creditori non valutati; dall’altro consentire al debitore di rappresentare elementi utili a giustificare la prosecuzione, ad esempio l’esistenza di azioni recuperatorie o sopravvenienze attese. L’orientamento prevalente ritiene che il contraddittorio possa svolgersi anche in forma camerale scritta, purché le parti abbiano effettiva possibilità di esprimere le proprie posizioni.

Regime impugnatorio

Il comma 3 articola il sistema dei rimedi. Contro il decreto che dichiara la chiusura - o che ne respinge la richiesta - è ammesso reclamo alla Corte d'appello secondo le forme dell’art. 124 CCII, che disciplina in via generale il reclamo nelle materie concorsuali. Contro la decisione della Corte d'appello è poi proponibile ricorso per cassazione nel termine perentorio di trenta giorni, con decorrenza differenziata: per il curatore, il debitore, il comitato dei creditori e chi ha proposto o aderito al reclamo, dalla notificazione o comunicazione del provvedimento; per ogni altro interessato, dal compimento della pubblicità ex art. 45 CCII. La distinzione risponde alla diversa intensità del coinvolgimento processuale e garantisce la tutela degli interessi diffusi. Caio, creditore concorsuale non costituito nel reclamo, potrà comunque ricorrere per cassazione se la pubblicità lo abbia messo in condizione di conoscere l’esito.

Efficacia e misure attuative

Il comma 4 fissa il momento di efficacia del decreto: alla scadenza del termine per il reclamo senza che sia stato proposto, o al definitivo rigetto del reclamo. Si tratta di un differimento finalizzato a evitare conseguenze irreversibili (cancellazione dal registro imprese, restituzione di beni, scioglimento di vincoli) prima che la decisione sia stabile. Il comma 5 estende il meccanismo delle disposizioni esecutive accessorie anche al passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale e alla definitività del decreto di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale: in tutti questi casi il tribunale impartisce le disposizioni necessarie ad attuare gli effetti della cessazione, riportando il debitore nella piena disponibilità del patrimonio residuo. La norma assicura così una transizione ordinata tra fase concorsuale e regime ordinario, evitando vuoti di tutela e contenziosi su atti esecutivi compiuti nelle more dell’efficacia del decreto.

Domande frequenti

Chi può chiedere la chiusura della liquidazione giudiziale?

L’istanza può essere proposta dal curatore o dal debitore, ma il tribunale può dichiarare la chiusura anche d'ufficio. Il decreto è motivato e pubblicato nelle forme dell’art. 45 CCII.

Che rapporto sussiste tra rapporto riepilogativo finale ed esdebitazione di diritto?

Il rapporto finale ex art. 130, comma 9, CCII costituisce presupposto documentale per la dichiarazione di esdebitazione di diritto ex art. 281, comma 1, CCII, in favore del debitore persona fisica meritevole.

Come si impugna il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale?

Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’art. 124 CCII; contro la decisione della Corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione entro trenta giorni con termini differenziati.

Quando diventa efficace il decreto di chiusura?

Il decreto acquista efficacia decorso il termine per il reclamo senza impugnazione, oppure dopo il rigetto definitivo del reclamo proposto, evitando così conseguenze irreversibili prima della stabilità.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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