Art. 237 CCII – Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Salvo che sia stata pronunciata l’esdebitazione nei casi preveduti dall’articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.
2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza: a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo; b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell’articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
3. La sentenza può essere reclamata a norma dell’articolo 51.
4. La sentenza è pubblicata a norma dell’articolo
45.
5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
In sintesi
In sintesi
Funzione e presupposti della riapertura
L’art. 237 CCII disciplina l’istituto della riapertura della liquidazione giudiziale, ripreso dal previgente art. 121 l.fall. e adeguato al nuovo impianto codicistico. La riapertura è strumento eccezionale volto a recuperare attività patrimoniali emerse dopo la chiusura della procedura, evitando che esse rimangano sottratte al concorso dei creditori non integralmente soddisfatti. Due sono i presupposti sostanziali: un presupposto temporale (entro cinque anni dal decreto di chiusura) e un presupposto patrimoniale (l’esistenza nel patrimonio del debitore di attività in misura tale da rendere utile il provvedimento). Il termine quinquennale risponde a esigenze di certezza giuridica: oltre tale soglia, la riapertura non è ammessa e la situazione patrimoniale del debitore si consolida definitivamente. La valutazione di utilità è rimessa al tribunale e deve essere effettuata in concreto, tenendo conto delle prevedibili spese di procedura e dei costi degli organi: una riapertura per attività di valore esiguo, destinata a essere assorbita dalle prededuzioni, sarebbe priva di utilità sostanziale.
Il limite dell’esdebitazione
Un limite di rilevanza centrale è introdotto dall’incipit del comma 1: la riapertura è esclusa quando sia stata pronunciata l’esdebitazione nei casi previsti dall’art. 233, comma 1, lettere c) e d) CCII, ossia chiusura per compimento del riparto finale o per accertata incapienza. La ratio è coerente con la funzione liberatoria dell’esdebitazione: se il debitore persona fisica ha beneficiato della cancellazione dei debiti residui ex artt. 278 ss. CCII, riaprire la procedura significherebbe vanificare il fresh start. Resta invece astrattamente possibile la riapertura quando la chiusura sia avvenuta per assenza di domande al passivo (lett. a) o per integrale soddisfacimento (lett. b), ipotesi in cui peraltro non si pone esigenza di esdebitazione. Si pensi a Tizio, imprenditore individuale assoggettato a liquidazione giudiziale chiusa per riparto finale e beneficiario di esdebitazione: anche se emergono beni successivamente, la procedura non può essere riaperta. Diversamente per Caio, società di capitali la cui procedura si è chiusa per integrale pagamento e per la quale, in caso di sopravvenienze, la riapertura resta possibile.
Iniziativa e legittimazione
Legittimati a chiedere la riapertura sono il debitore o qualunque creditore. La legittimazione creditoria è ampia e prescinde dalla precedente ammissione al passivo: anche un creditore che non si era insinuato può attivare l’istituto, purché vanti un titolo verso il debitore. La legittimazione del debitore appare meno frequente nella prassi ma può fondarsi su esigenze di chiarimento della propria posizione o di gestione ordinata di attività emerse. L’orientamento prevalente esclude la legittimazione d'ufficio del tribunale, ritenendo che il procedimento sia inderogabilmente attivato da istanza di parte. Quanto al pubblico ministero, la sua legittimazione è dibattuta: parte della dottrina la riconosce in via interpretativa, valorizzando il ruolo del PM nelle procedure concorsuali.
Procedimento e organi
Il comma 2 disciplina il procedimento: il tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio. La sentenza, in caso di accoglimento, richiama in ufficio gli organi della precedente procedura (giudice delegato e curatore) ovvero li nomina ex novo. La continuità soggettiva è preferibile per ragioni di efficienza, ma la nomina di organi nuovi può essere giustificata da impedimenti o opportunità. La sentenza stabilisce inoltre i termini previsti dall’art. 49, comma 3, lettere d) ed e), CCII (termini per l’istanza di insinuazione al passivo e per l’udienza di verifica), eventualmente abbreviandoli fino alla metà: il legislatore razionalizza la procedura riaperta accelerando la fase di accertamento. I creditori già ammessi nella procedura chiusa possono semplicemente chiedere conferma del provvedimento di ammissione, salvo che intendano insinuare ulteriori interessi maturati medio tempore: tale meccanismo evita duplicazioni e consente di concentrare l’attività sulle sole posizioni nuove o modificate.
Pubblicità, impugnazione e regime applicabile
I commi successivi completano la disciplina. La sentenza di riapertura è reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII, secondo le forme generali del reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: la scelta del legislatore è di assimilare la riapertura, sotto il profilo impugnatorio, all’apertura. La pubblicità avviene ex art. 45 CCII, con iscrizione nel registro delle imprese e annotazioni nelle pubbliche amministrazioni, per garantire opponibilità erga omnes. Il comitato dei creditori è nuovamente nominato dal giudice delegato, con scelta che tiene conto anche dei nuovi creditori eventualmente insinuati. Per le altre operazioni - formazione dello stato passivo, esercizio delle azioni recuperatorie, liquidazione, riparti - si applicano integralmente le norme dei capi precedenti, in coerenza con la natura della riapertura come continuazione funzionale della procedura originaria. L’attivo realizzato viene distribuito secondo le regole ordinarie, con eventuale partecipazione sia dei creditori della procedura originaria non integralmente soddisfatti sia dei nuovi creditori che si insinuano nella procedura riaperta.
Domande frequenti
Entro quale termine può essere richiesta la riapertura della liquidazione giudiziale?
La riapertura può essere richiesta entro cinque anni dal decreto di chiusura. Oltre tale termine la situazione patrimoniale del debitore si consolida definitivamente e non è più ammessa alcuna riapertura.
L’esdebitazione del debitore preclude la riapertura della procedura?
Sì. Se è stata pronunciata l’esdebitazione nelle ipotesi di chiusura per riparto finale o per incapienza ex art. 233, comma 1, lett. c) e d), CCII, la riapertura è esclusa per tutelare il fresh start.
Chi può chiedere la riapertura della liquidazione giudiziale?
La legittimazione spetta al debitore e a qualunque creditore, anche non precedentemente ammesso al passivo. Secondo l’orientamento prevalente è esclusa l’iniziativa d'ufficio del tribunale.
Cosa accade ai creditori già ammessi nella procedura chiusa?
I creditori già ammessi possono chiedere conferma del provvedimento di ammissione, salvo che intendano insinuare ulteriori interessi maturati. Si evita così la duplicazione dell’attività di verifica del passivo.