Art. 240 CCII – Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purchè sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purchè non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore, di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
2. La proposta inoltre può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonchè a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.
4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente,purchè in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, […] e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. 4 bis. Quando il tribunale dispone l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell’articolo 287 la proposta di cui al comma 1 può essere presentata con unica domanda, con più domande tra loro coordinate o con domanda autonoma. Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda unica o le domande coordinate devono contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda autonoma. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 286, commi 5, 6 e 8.
5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purchè autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo […] e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.
In sintesi
In sintesi
Funzione e legittimazione attiva
L’art. 240 CCII riproduce, con significativi affinamenti, l’art. 124 l. fall., disciplinando il concordato nella liquidazione giudiziale come istituto chiusura alternativa alla liquidazione integrale. La legittimazione spetta in primo luogo ai creditori e ai terzi: la proposta può essere presentata già prima del decreto di esecutività dello stato passivo, purché la contabilità del debitore consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato. Si tratta di un’apertura volta a favorire soluzioni concordatarie tempestive, evitando il deterioramento dell’attivo. Tizio, fornitore strategico interessato a rilevare l’azienda, può così attivarsi sin dalle prime fasi della procedura.
I limiti alla proposta del debitore
La legittimazione del debitore (e delle società da lui partecipate o sottoposte a comune controllo) è invece soggetta a stringenti vincoli temporali e sostanziali. Sotto il profilo temporale: la proposta non può essere presentata prima di un anno dalla sentenza di apertura, né dopo due anni dall’esecutività dello stato passivo. Sotto il profilo sostanziale: è ammissibile solo se prevede un «apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento». La ratio è impedire che il debitore strumentalizzi la procedura per riacquisire l’impresa a condizioni di favore, imponendogli un sacrificio economico effettivo a beneficio della massa. L’apporto deve essere nuovo, esterno e quantificabile: non bastano impegni futuri privi di copertura.
Contenuto della proposta: classi, trattamenti differenziati e strumenti
Il comma 2 elenca le opzioni di articolazione della proposta. La suddivisione dei creditori in classi richiede omogeneità di posizione giuridica e interessi economici (lett. a), in linea con l’orientamento prevalente formatosi sull’analoga disciplina del concordato preventivo. I trattamenti differenziati tra classi diverse devono essere motivati (lett. b). Quanto agli strumenti di ristrutturazione (lett. c), la norma è particolarmente ampia: cessione di beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili, strumenti finanziari e titoli di debito. Se la società in liquidazione ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i relativi portatori sono costituiti in classe autonoma (comma 3), per garantire una rappresentanza unitaria di interessi spesso atomizzati.
Trattamento dei creditori privilegiati e relazione giurata
Il comma 4 ammette la falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché non scendano al di sotto del valore di realizzo del bene o diritto gravato, al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali. Tale valore è attestato da un professionista indipendente nominato dal tribunale tramite relazione giurata. Il trattamento per ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione: principio cardine ex artt. 2741 ss. c.c. che impedisce, ad esempio, di soddisfare un chirografario in misura superiore a un privilegiato non integralmente pagato. Caio, banca ipotecaria su immobile stimato 500.000 euro al netto delle spese, dovrà ricevere almeno tale importo, anche se il proponente offre meno.
Liquidazione giudiziale di gruppo e cessione delle azioni di massa
Il comma 4-bis, introdotto in coerenza con la disciplina dei gruppi di imprese (art. 287 CCII), consente nei gruppi sottoposti a procedura unitaria la presentazione di una domanda unica, di domande coordinate o di domande autonome, ferma l’autonomia delle masse attive e passive. La domanda unica o coordinata deve illustrare le ragioni di maggiore convenienza rispetto alla domanda autonoma, sotto il profilo del miglior soddisfacimento dei creditori. Il comma 5 consente, infine, la cessione anche delle azioni di pertinenza della massa (revocatorie, di responsabilità ex artt. 2393 ss. c.c. e art. 255 CCII), previa autorizzazione del giudice delegato e specifica indicazione di oggetto e fondamento. Sempronio, terzo proponente, può così valorizzare anche le pretese risarcitorie verso gli ex amministratori, ampliando le risorse disponibili per i creditori.
Limitazione soggettiva degli effetti e raccordo con l’esdebitazione
Il proponente terzo può limitare gli impegni assunti ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva al tempo della proposta. Verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salvo l’operare dell’esdebitazione disciplinata dagli artt. 278 e seguenti CCII. Il meccanismo consente al proponente di calibrare l’impegno finanziario alla massa passiva nota, evitando rischi di emersione tardiva di passività occulte che renderebbero antieconomica l’operazione. Per il debitore, la combinazione tra concordato e successiva esdebitazione (concessa di diritto a determinate condizioni ex art. 282 CCII per le persone fisiche) consente un percorso di chiusura della propria esposizione concorsuale anche rispetto ai creditori non aderenti alla proposta. L’orientamento prevalente sottolinea, comunque, che la limitazione soggettiva deve essere chiaramente esplicitata nella proposta e rappresentata nella comunicazione ai creditori ex art. 241 CCII, per evitare contestazioni in sede di omologazione e successive opposizioni.
Domande frequenti
Chi può proporre il concordato nella liquidazione giudiziale e con quali tempistiche?
Possono proporlo creditori e terzi sin da subito; il debitore solo dopo un anno dall’apertura e non oltre due anni dall’esecutività dello stato passivo, con apporto di risorse pari al 10% dell’attivo.
I creditori privilegiati possono essere soddisfatti parzialmente nel concordato in liquidazione giudiziale?
Sì, ma in misura non inferiore al valore di realizzo del bene gravato, al netto di spese di procedura e quota parte delle spese generali, attestato da relazione giurata di un professionista indipendente nominato dal tribunale.
Quali strumenti può prevedere la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale?
Cessione di beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili e altri titoli di debito. Possibile cessione anche delle azioni di pertinenza della massa, previa autorizzazione.
Come si applica il concordato in liquidazione giudiziale ai gruppi di imprese?
Nei gruppi sottoposti a procedura unitaria ex art. 287 CCII è possibile presentare domanda unica, domande coordinate o domanda autonoma, restando ferma l’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa.