Art. 243 CCII – Voto nel concordato
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 204, compresi i creditori ammessi […] e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un’unione civile […], il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe.
7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
In sintesi
In sintesi
Perimetro soggettivo del diritto di voto
L’art. 243 CCII disciplina la legittimazione al voto nel concordato che si innesta nella liquidazione giudiziale, ancorando la platea dei votanti allo stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’art. 204 CCII. La norma estende il diritto anche ai creditori ammessi con riserva, riconoscendo che la pendenza di condizioni o accertamenti incidentali non priva il titolare della facoltà di concorrere alla formazione delle maggioranze. Quando la proposta è anticipata rispetto all’esecutività dello stato passivo, soccorre un meccanismo surrogatorio: il curatore predispone un elenco provvisorio che, approvato dal giudice delegato, costituisce base provvisoria del voto. Tale soluzione, mutuata dall’esperienza della legge fallimentare, contempera l’esigenza di celerità con la garanzia del contraddittorio sostanziale.
Creditori prelatizi e rinuncia alla prelazione
I commi 2 e 3 affrontano il delicato profilo dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. Il principio cardine, conforme all’orientamento prevalente, è che il prelatizio destinato al soddisfacimento integrale non partecipa al voto: la sua posizione non è incisa dalla proposta e non vi è ragione di coinvolgerlo nelle scelte concordatarie. Tuttavia, ove rinunci in tutto o in parte alla prelazione, riacquista il diritto di voto, assimilandosi al chirografo per la parte degradata. La rinuncia, che deve essere non inferiore a un terzo dell’intero credito comprensivo di accessori, produce effetti circoscritti al concordato e non incide sulla causa di prelazione in altre sedi. Il comma 4 chiarisce che, quando la proposta prevede una soddisfazione non integrale ex art. 240, comma 4, CCII, il prelatizio è considerato chirografo per la parte residua, votando in tale qualità senza necessità di alcuna rinuncia.
Esclusioni soggettive e conflitto d'interessi
Il comma 5 traccia un perimetro di esclusioni volto a prevenire alterazioni del voto da parte di soggetti legati al debitore da vincoli personali, parentali o societari. Sono esclusi il coniuge, la parte di unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, la società controllante, le controllate e le sorelle, nonchè i cessionari di crediti acquistati da meno di un anno prima della domanda. La norma include, con formula aperta, anche i creditori in «conflitto d'interessi», categoria di chiusura che impone al giudice delegato una verifica sostanziale caso per caso. Si pensi a Tizio, fornitore del debitore Caio, che riceve da Sempronio (socio occulto di Caio) un finanziamento condizionato al voto favorevole: l’orientamento prevalente ammette l’esclusione anche in assenza di legami formali, valorizzando la sostanza dell’interesse.
Creditore proponente e classi obbligatorie
Il comma 6 regola l’ipotesi peculiare del concordato proposto da un creditore (o dalle società del suo gruppo ex art. 2359 c.c.): tali soggetti votano solo se inseriti in apposita classe. La ratio è duplice: assicurare la trasparenza dell’iniziativa concorrente e impedire che il proponente determini con il proprio voto, sommato a quello degli altri creditori, l’approvazione di una proposta confezionata sui propri interessi. La classificazione obbligatoria permette di isolare il peso del voto e di rendere percepibile l’eventuale conflitto, consentendo al tribunale di operare un cram down classistico ex art. 245 CCII ove necessario.
Trasferimenti di credito e regola anti-speculativa
Il comma 7 introduce un divieto di voto per i cessionari di crediti acquistati dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, salvo che si tratti di banche o intermediari finanziari. La disposizione mira a impedire fenomeni di accaparramento speculativo di crediti finalizzati al condizionamento del voto da parte di soggetti estranei al ceto creditorio originario. L’eccezione per gli intermediari finanziari riflette la fisiologica circolazione dei crediti deteriorati nel mercato secondario, attività regolata e trasparente. In sede operativa il curatore, ricevuta comunicazione della cessione, dovrà verificare la data del trasferimento e la qualità del cessionario, riferendone al giudice delegato ai fini dell’ammissione al voto. L’orientamento prevalente ritiene che la cessione di credito a soggetto qualificato, anche se successiva all’apertura, conservi efficacia ai fini del voto purchè avvenga nelle forme e con le finalità tipiche dell’attività bancaria o finanziaria, e non integri un mero schermo per aggirare il divieto. In caso di contestazioni sull’identità o sulla qualità del cessionario, il giudice delegato decide con provvedimento reclamabile, fermo il diritto del creditore originario di partecipare al concordato secondo la posizione cristallizzata allo stato passivo.
Domande frequenti
Il creditore ipotecario pagato integralmente può votare il concordato nella liquidazione giudiziale?
No, salvo che rinunci in tutto o in parte alla prelazione: la rinuncia, non inferiore a un terzo del credito, produce effetti limitati al concordato e gli consente di votare come chirografo per la parte degradata.
Quali sono i soggetti esclusi dal voto per legami con il debitore?
Coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, parenti e affini fino al quarto grado, società controllante, controllate e sorelle, cessionari di crediti acquistati da meno di un anno e creditori in conflitto d'interessi.
Il creditore che propone il concordato può votare la propria proposta?
Sì, ma solo se inserito in apposita classe insieme alle società del suo gruppo ex art. 2359 c.c., affinchè il peso del suo voto sia isolato e il conflitto d'interessi reso trasparente.
Chi acquista un credito dopo l’apertura della liquidazione giudiziale può votare?
Di regola no: il comma 7 dell’art. 243 CCII esclude il voto del cessionario, salvo che si tratti di banca o intermediario finanziario, per evitare accaparramenti speculativi finalizzati al condizionamento del concordato.