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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 241 CCII – Esame della proposta e comunicazione ai creditori

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l’articolo 10, comma 3.

2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest’ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, tutte le proposte sono sottoposte all’approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti. […]

3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.

In sintesi

In sintesi

  • Disciplina la fase di esame della proposta di concordato nella liquidazione giudiziale e la sua comunicazione ai creditori.
  • La proposta è presentata con ricorso al giudice delegato, che acquisisce il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte.
  • Se il ricorso proviene da un terzo, occorre indicare la PEC per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 3, CCII.
  • Acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, il giudice ordina la comunicazione della proposta ai creditori a mezzo PEC, con termine di 20-30 giorni per il dissenso.
  • Il silenzio dei creditori vale come voto favorevole (meccanismo del silenzio-assenso).
  • Le proposte con classi richiedono preventivo vaglio del tribunale sulla corretta formazione delle classi e dei trattamenti differenziati.
Architettura procedimentale e ruolo del giudice delegato

L’art. 241 CCII disegna la fase istruttoria e di consultazione dei creditori sulla proposta di concordato nella liquidazione giudiziale. Il modulo procedimentale è imperniato sul giudice delegato, che riceve il ricorso e governa la sequenza degli adempimenti. La norma riproduce, con aggiornamenti significativi, l’art. 125 l. fall., recependo le esigenze di celerità e digitalizzazione del processo concorsuale. Il primo passaggio è l’acquisizione del parere del curatore, focalizzato su due profili: i presumibili risultati della liquidazione (parametro di convenienza comparativa) e le garanzie offerte dal proponente (parametro di affidabilità dell’esecuzione). Tale parere costituisce la base tecnica su cui il comitato dei creditori e, in seconda battuta, i singoli creditori formuleranno il proprio giudizio.

L’indicazione della PEC per i proponenti terzi

Quando il ricorso è proposto da un terzo - tipicamente un investitore industriale o finanziario interessato a rilevare l’azienda - il ricorso deve contenere l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Il rinvio all’art. 10, comma 3, CCII implica l’applicazione delle regole generali sulle comunicazioni telematiche nelle procedure concorsuali, con effetti di responsabilizzazione del proponente non insider. Tizio, fondo di private equity, dovrà dotarsi di PEC dedicata e monitorarla costantemente: la mancata ricezione per causa imputabile al terzo non sospende i termini procedimentali.

Il parere favorevole del comitato dei creditori e la ritualità

Il comma 2 subordina la comunicazione ai creditori al parere favorevole del comitato dei creditori. Si tratta di un filtro endoprocedimentale di natura sostanziale: il comitato esprime una valutazione di merito sulla convenienza e sulla fattibilità della proposta. Senza tale parere favorevole, il giudice delegato non può procedere oltre, salvo l’orientamento prevalente che ammette il superamento del dissenso del comitato in casi di palese ingiustificatezza, attraverso ricorso al giudice delegato ex art. 140 CCII. Parallelamente, il giudice delegato valuta la ritualità della proposta: presenza dei requisiti formali, rispetto dei limiti soggettivi e temporali dell’art. 240, corretta documentazione.

La comunicazione via PEC e il silenzio-assenso

Superato il vaglio, il giudice delegato ordina al curatore di comunicare ai creditori a mezzo PEC la proposta, il parere del curatore e quello del comitato, specificando dove reperire i dati per la valutazione (tipicamente sul portale del processo telematico o sul sito del tribunale). Il provvedimento contiene un termine non inferiore a 20 e non superiore a 30 giorni entro cui i creditori devono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso in cancelleria. L’aspetto qualificante è la regola del silenzio-assenso: «la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole». Tale meccanismo, ribaltando lo schema del concordato preventivo (artt. 109 CCII), favorisce il raggiungimento delle maggioranze ma impone ai creditori un onere di attenzione costante. Caio, creditore disattento, rischia di trovarsi vincolato a una proposta a lui sfavorevole per mero silenzio.

Concorso di proposte e proposte con classi

In presenza di più proposte, tutte sono sottoposte all’approvazione dei creditori, salvo che curatore e comitato congiuntamente individuino quelle più convenienti, evitando dispersione di voto. Tale meccanismo selettivo evita il fenomeno della «proposta civetta» e premia la qualità competitiva. Il comma 3 introduce un controllo tribunale aggiuntivo per le proposte con classi: prima della comunicazione, il tribunale verifica il corretto utilizzo dei criteri di formazione delle classi (art. 240, comma 2, lett. a) e dei trattamenti differenziati (lett. b), tenendo conto della relazione giurata sul valore dei beni gravati da prelazione (art. 240, comma 4). Sempronio, proponente che articola la proposta in cinque classi, dovrà superare un duplice scrutinio: tecnico (sull’omogeneità) e di compatibilità con l’ordine delle prelazioni.

Implicazioni pratiche per curatore e proponente

Il curatore svolge un ruolo nevralgico: predispone l’elenco dei creditori PEC, redige il parere comparativo con la liquidazione, gestisce le comunicazioni e la raccolta dei dissensi. Deve mantenere un cruscotto aggiornato dei voti pervenuti, distinguendo dissensi espressi e silenzi-assensi, per il calcolo finale delle maggioranze ex art. 244 CCII. Per il proponente è essenziale strutturare la proposta in modo da minimizzare i punti di criticità: motivazione robusta dei trattamenti differenziati, relazione giurata aggiornata e dettagliata, garanzie finanziarie credibili (fideiussioni bancarie, escrow, prestazioni di terzi). La fase istruttoria può richiedere integrazioni documentali su impulso del giudice delegato; l’orientamento prevalente ammette modifiche migliorative della proposta sino all’apertura delle operazioni di voto, purché non alterino la sostanza economica e non ledano i diritti già acquisiti dai creditori. Tizio proponente potrà, ad esempio, aumentare la percentuale offerta ai chirografari, ma non potrà ridurre quella offerta ai privilegiati senza riavviare il procedimento ex art. 241.

Domande frequenti

Chi esamina la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale prima della comunicazione ai creditori?

Il giudice delegato acquisisce il parere del curatore e quello favorevole del comitato dei creditori, valuta la ritualità della proposta e ordina la comunicazione ai creditori a mezzo PEC con i pareri allegati.

Quanto tempo hanno i creditori per esprimere il dissenso sulla proposta di concordato?

Il giudice delegato fissa un termine non inferiore a 20 e non superiore a 30 giorni dalla comunicazione. Le dichiarazioni di dissenso devono pervenire in cancelleria entro tale termine, secondo l’art. 241, comma 2, CCII.

Cosa accade se un creditore non risponde alla comunicazione della proposta di concordato?

La mancata risposta vale come voto favorevole: opera il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 241, comma 2, CCII. Il creditore disattento risulta dunque vincolato anche a proposte a sé sfavorevoli.

Quando interviene il tribunale prima della comunicazione della proposta ai creditori?

Quando la proposta prevede classi di creditori, il tribunale verifica preventivamente il corretto utilizzo dei criteri di formazione delle classi e dei trattamenti differenziati ex art. 240, comma 2, lettere a) e b).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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