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Art. 238 CCII – Concorso dei vecchi e nuovi creditori
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico della riapertura
L’art. 238 CCII completa il microsistema della riapertura della liquidazione giudiziale, già delineato dall’art. 237, regolando il delicato profilo del concorso tra creditori che avevano già partecipato alla procedura chiusa e creditori sorti successivamente alla chiusura. La riapertura presuppone, in via alternativa, la scoperta di attività nuove o la possibilità di soddisfare almeno in parte i crediti rimasti insoddisfatti: in entrambi i casi, il legislatore deve coordinare due masse creditorie potenzialmente sovrapposte, evitando sia che i «vecchi» creditori percepiscano due volte sulle medesime poste, sia che i «nuovi» creditori siano pretermessi.
Il meccanismo della deduzione di quanto già percepito
Il comma 1 stabilisce la regola operativa: i creditori già ammessi al passivo della procedura chiusa concorrono alle nuove ripartizioni «per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni». La formulazione, mutuata dall’abrogato art. 122 l. fall., implica che la base di calcolo non venga ricostruita ex novo: il credito ammesso resta cristallizzato per capitale e accessori maturati fino alla data della sentenza dichiarativa originaria, ma dalla quota teoricamente spettante nelle nuove ripartizioni si sottraggono le percentuali già incassate. Si garantisce, in tal modo, la parità di trattamento sostanziale con i creditori che, sorti dopo la chiusura, partecipano per l’intero credito vantato.
Tutela delle cause legittime di prelazione
La clausola di salvezza «salve in ogni caso le cause legittime di prelazione» richiama gli artt. 2741, 2745 e seguenti c.c., nonché la disciplina specifica dei privilegi codicistici e speciali. Significa che il creditore privilegiato, pignoratizio o ipotecario mantiene il proprio rango anche nel concorso «secondario», sia rispetto ai chirografari «vecchi» sia rispetto ai «nuovi» creditori. Si pensi a Tizio, banca ipotecaria già parzialmente soddisfatta nella prima fase: nella riapertura egli concorre come ipotecario sull’eventuale residuo, ma solo per la parte del credito non ancora estinta. Caio, fornitore chirografario nuovo, partecipa invece per l’intero importo del proprio credito.
Conservazione delle statuizioni anteriori
Il comma 2 fa salve le «precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo», ossia gli atti relativi all’accertamento del passivo (artt. 200 ss. CCII): lo stato passivo divenuto definitivo non può essere rimesso in discussione in sede di riapertura. Eventuali contestazioni residue restano confinate alle insinuazioni tardive disciplinate dall’art. 208 CCII, applicabile in via analogica ai crediti sorti tra chiusura e riapertura. L’orientamento prevalente, formatosi sulla disciplina previgente, conferma che la sentenza di riapertura non riapre i termini di impugnazione dello stato passivo originario, ma consente solo l’ammissione delle nuove pretese.
Profili pratici e cautele del curatore
Il curatore nominato con la sentenza di riapertura deve predisporre un prospetto riepilogativo che evidenzi, per ciascun creditore già ammesso, l’importo originario, le quote percepite e il residuo. Sempronio, creditore chirografario ammesso per 100.000 euro che ha incassato il 10% nella prima fase, parteciperà alle nuove ripartizioni per 90.000 euro. La trasparenza contabile è essenziale per evitare opposizioni ex art. 213 CCII al piano di riparto supplementare. È inoltre opportuno coordinarsi con l’art. 239 CCII sulle azioni revocatorie relative ad atti compiuti tra chiusura e riapertura, per ricostruire correttamente l’attivo distribuibile.
Aspetti contabili e fiscali nelle ripartizioni supplementari
Sotto il profilo contabile, il curatore deve aggiornare il registro delle ripartizioni con una sezione dedicata alla riapertura, distinguendo le quote già pagate (eventualmente soggette a ripetizione solo se versate per errore o in mala fede ex art. 2033 c.c.) dalle nuove ripartizioni. La base di calcolo per i nuovi riparti è data dall’attivo nuovo o ulteriore, aumentato delle somme non distribuite nella procedura chiusa. Il regime fiscale segue le regole ordinarie della liquidazione giudiziale (artt. 183 e 184 TUIR per i creditori-imprese), con eventuali sopravvenienze attive o passive da rilevare in relazione alle quote effettivamente percepite. Il curatore dovrà inoltre coordinarsi con l’Agenzia delle Entrate per la corretta gestione dell’IVA su eventuali note di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/72, già emesse nella procedura chiusa, ora potenzialmente da rettificare per la quota recuperata.
Domande frequenti
Cosa succede ai creditori già ammessi al passivo quando la liquidazione giudiziale viene riaperta?
Concorrono alle nuove ripartizioni per le somme ancora dovute al momento della riapertura, sottraendo le quote già percepite. Restano salve le cause legittime di prelazione e le statuizioni dello stato passivo originario.
I creditori sorti dopo la chiusura della procedura possono partecipare alla riapertura?
Sì, i nuovi creditori partecipano per l’intero credito vantato, in concorso con i vecchi creditori. Devono presentare domanda di ammissione al passivo secondo le regole ordinarie degli artt. 201 e 208 CCII.
I privilegi e le ipoteche conservano la loro efficacia nel concorso fra vecchi e nuovi creditori?
Sì, l’art. 238, comma 1, CCII fa espressamente salve le cause legittime di prelazione. Privilegi, pegno e ipoteca conservano il loro rango ex artt. 2741 ss. c.c. anche nelle ripartizioni successive alla riapertura.
Lo stato passivo della procedura chiusa può essere modificato in sede di riapertura?
No, le statuizioni del Capo III restano ferme. Lo stato passivo definitivo non si riapre: le nuove pretese si fanno valere con insinuazioni tardive, mentre i crediti ammessi mantengono importo e rango originari.