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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 236 CCII – Effetti della chiusura

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 234, con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura mede- sima.

2. Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 234.

3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.

4. Il decreto, anche emesso ai sensi dell’articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura civile.

5. Nelle ipotesi previste dall’articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

In sintesi

In sintesi

  • Con la chiusura cessano gli effetti della liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le incapacità personali a essa connesse.
  • Decadono gli organi della procedura: giudice delegato, curatore e comitato dei creditori, salvo le ipotesi dell’art. 234 CCII.
  • Le azioni esperite dal curatore per diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 234.
  • I creditori riacquistano la libertà di agire individualmente verso il debitore per la parte non soddisfatta, salvo gli effetti dell’esdebitazione ex artt. 278 ss. CCII.
  • Il decreto o la sentenza di ammissione al passivo costituiscono prova scritta ai fini del decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c.
  • Nelle ipotesi dell’art. 234, giudice delegato e curatore restano in carica per i soli giudizi pendenti e i creditori non possono aggredire l’oggetto di tali giudizi.
Cessazione degli effetti sul patrimonio e sulla persona

L’art. 236 CCII riproduce e adatta il previgente art. 120 l.fall., disciplinando in maniera articolata gli effetti conseguenti alla chiusura della liquidazione giudiziale. Il comma 1 stabilisce, salvo quanto previsto dall’art. 234 CCII (chiusura in pendenza di giudizi), che la chiusura determina la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore e delle incapacità personali a essa connesse. Si tratta del momento in cui il debitore riacquista la piena gestione del proprio patrimonio: si scioglie lo spossessamento, vengono meno i vincoli sulla corrispondenza, sulle libertà patrimoniali e sulle limitazioni alla partecipazione a società o cariche pubbliche. Contestualmente decadono gli organi della procedura: il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori, le cui funzioni si esauriscono salvo le residuali competenze previste dall’art. 234 per i giudizi pendenti. Si pensi a Tizio, imprenditore individuale ammesso a liquidazione giudiziale: con il decreto di chiusura efficace ex art. 235, comma 4, CCII, riprende la libera amministrazione dei beni eventualmente residui e cessa ogni controllo del curatore.

Sorte delle azioni del curatore

Il comma 2 disciplina il destino delle azioni intentate dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dalla procedura - tipicamente azioni revocatorie ex artt. 165 ss. CCII, azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci, azioni recuperatorie. La regola generale è l’improseguibilità: tali azioni non possono essere proseguite dopo la chiusura, perché vengono meno la legittimazione concorsuale del curatore e l’interesse concorsuale a perseguire l’incremento dell’attivo. L’eccezione è costituita dall’art. 234 CCII, che consente la chiusura in pendenza di giudizi senza pregiudicarne la prosecuzione: in tali ipotesi i giudizi proseguono sotto la direzione degli organi residuali della procedura e l’attivo eventualmente recuperato è oggetto di riparto supplementare. La regola persegue un duplice obiettivo: assicurare definitività alla chiusura e, al tempo stesso, non disperdere il valore potenziale di azioni già introdotte.

Reviviscenza delle azioni individuali dei creditori

Il comma 3 sancisce un principio cardine: i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale sia per interessi. La regola riflette il principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e l’assenza di effetto esdebitativo automatico legato alla mera chiusura. È tuttavia espressamente fatto salvo quanto previsto dagli artt. 278 ss. CCII in tema di esdebitazione: se il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione - di diritto o su istanza - i crediti residui non possono essere fatti valere. Per Caio, creditore chirografario soddisfatto al venti per cento nella liquidazione giudiziale di Tizio, la chiusura ripristina la facoltà di azione individuale sull’ottanta per cento residuo, salvo che Tizio benefici dell’esdebitazione, nel qual caso il debito non è più esigibile e può essere considerato giuridicamente estinto ai fini della responsabilità patrimoniale.

Efficacia probatoria del titolo concorsuale

Il comma 4 attribuisce al decreto di ammissione al passivo, anche se emesso ai sensi dell’art. 246, comma 2-bis, secondo periodo CCII (in sede di accertamento dello stato passivo), o alla sentenza di ammissione, il valore di prova scritta ai sensi dell’art. 634 c.p.c. Ciò significa che il creditore può utilizzare tali provvedimenti per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore tornato in bonis, semplificando notevolmente l’iter di recupero del residuo non soddisfatto. La norma valorizza l’accertamento svolto nello stato passivo, evitando al creditore la necessità di reintrodurre un’integrale azione di cognizione. Sempronio, creditore con domanda ammessa per crediti documentati nella liquidazione giudiziale, può così chiedere al tribunale ordinario un decreto ingiuntivo per la quota residua, allegando il decreto di ammissione come prova scritta.

Coordinamento con la prosecuzione dei giudizi

Il comma 5 chiude il sistema disciplinando le ipotesi dell’art. 234 CCII (chiusura con giudizi pendenti): in tali casi giudice delegato e curatore restano in carica ai soli fini della prosecuzione dei giudizi medesimi. Si tratta di una sopravvivenza funzionale e limitata degli organi concorsuali, finalizzata esclusivamente alla gestione del contenzioso. La norma è completata dal divieto, posto ai creditori, di agire individualmente sull’oggetto dei giudizi pendenti: il principio della par condicio creditorum è preservato anche dopo la chiusura formale, evitando che il singolo creditore possa avvantaggiarsi del recupero ottenuto grazie alle azioni concorsuali residue. L’orientamento prevalente qualifica tale divieto come limite di legittimazione individuale e non come mero vincolo di destinazione, con conseguente possibilità per il curatore di opporsi ad azioni esecutive promosse in violazione della norma. Il sistema così configurato realizza un equilibrio tra esigenze di definitività della chiusura e tutela del valore residuo di azioni concorsuali ancora pendenti.

Domande frequenti

Quali sono i principali effetti della chiusura della liquidazione giudiziale?

Cessano gli effetti sul patrimonio del debitore e le incapacità personali; decadono gli organi della procedura; i creditori riacquistano l’azione individuale per la parte non soddisfatta, salvo l’esdebitazione.

Il curatore può proseguire le azioni revocatorie dopo la chiusura?

No, di regola le azioni esperite dal curatore non possono proseguire dopo la chiusura. È fatta salva la sola ipotesi dell’art. 234 CCII, che consente la chiusura in pendenza di giudizi con prosecuzione degli stessi.

Il decreto di ammissione al passivo serve per ottenere un decreto ingiuntivo?

Sì. L’art. 236, comma 4, CCII attribuisce al decreto o sentenza di ammissione al passivo valore di prova scritta ex art. 634 c.p.c., consentendo al creditore di richiedere il decreto ingiuntivo per il residuo.

I creditori possono aggredire i beni oggetto dei giudizi pendenti dopo la chiusura?

No. Nelle ipotesi di chiusura con giudizi pendenti ex art. 234 CCII, i creditori non possono in alcun caso agire su quanto è oggetto dei giudizi, a tutela della par condicio e dell’eventuale riparto supplementare.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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