Art. 45 CCII – Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Entro il giorno successivo al suo deposito, il decreto di concessione dei termini per l’accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l’apertura della liquidazione giudiziale.
2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L’estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario, il dispositivo e la data del deposito. L’iscrizione è effettuata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.
In sintesi
Funzione e collocazione sistematica
L’art. 45 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) regola le modalità di comunicazione e pubblicazione del decreto con cui il tribunale concede al debitore i termini per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La norma si inserisce nella Sezione II del Capo IV del Titolo III e svolge una funzione essenzialmente processuale e pubblicitaria: assicurare che il decreto, il quale produce effetti protettivi immediati sul patrimonio del debitore, sia portato a conoscenza di tutti i soggetti potenzialmente interessati nel minor tempo possibile.
Il modello adottato dal CCII rompe con la tradizione della legge fallimentare del 1942 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dall’art. 389 CCII con effetto dal 15 luglio 2022), che prevedeva formalità pubblicitarie più lente e meno standardizzate. Il legislatore del 2019, anche in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (Insolvency Directive), ha scelto termini brevissimi, «entro il giorno successivo», per ridurre al minimo la finestra di incertezza giuridica tra il deposito del decreto e la sua conoscibilità erga omnes.
Il decreto di concessione dei termini: ambito applicativo
L’art. 45 si applica al decreto emesso ai sensi dell’art. 44 CCII, che concede al debitore i termini per:
È un provvedimento di natura cautelare-organizzativa: apre formalmente la «fase di stand-still» in cui il debitore elabora la proposta, godendo nel frattempo delle misure protettive (automatic stay) previste dall’art. 54 e seguenti CCII. Proprio perché produce effetti protettivi erga omnes, impedisce ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, la sua pubblicità tempestiva è presupposto indispensabile per la certezza dei rapporti giuridici.
La comunicazione ai soggetti interessati
Il comma 1 individua tre categorie di destinatari della comunicazione diretta del decreto:
In primo luogo, il debitore, che deve essere messo nelle condizioni di iniziare immediatamente a sfruttare i termini concessi e di avvalersi della protezione accordatagli. In secondo luogo, il pubblico ministero, la cui posizione di organo pubblico richiede una tempestiva informazione per consentirgli di valutare l’eventuale esercizio dei poteri di intervento o impulso processuale che il CCII gli attribuisce. In terzo luogo, i richiedenti l’apertura della liquidazione giudiziale, ovvero i creditori o altri soggetti legittimati che abbiano già presentato istanza di liquidazione giudiziale: essi devono essere informati della concessione dei termini perché la pendenza del procedimento concordatario o ristrutturativo può influire sulla prosecuzione delle loro istanze, come previsto dall’art. 43 CCII.
La comunicazione avviene per il tramite della cancelleria, mediante le modalità telematiche previste dal processo civile telematico (PCT), senza necessità di notificazione formale con ufficiale giudiziario. Questo snellisce la procedura e rende possibile il rispetto del termine di un giorno.
La trasmissione al registro delle imprese e l’estratto
Il comma 2 disciplina nel dettaglio il secondo canale pubblicitario: la trasmissione per estratto al registro delle imprese competente. La scelta dell'«estratto», anziché del testo integrale del decreto, è funzionale a garantire rapidità di trasmissione e semplicità di gestione per l’ufficio del registro.
Il contenuto minimo dell’estratto è tassativamente indicato: nome del debitore, nome del commissario giudiziale (se nominato), dispositivo del decreto e data del deposito. Questi elementi consentono ai terzi di ricavare le informazioni essenziali: chi è il soggetto in difficoltà, chi lo supervisiona, quale procedura è stata avviata e da quando decorrono gli effetti.
In merito alla tempistica, si osserva una catena di termini ravvicinati: il cancelliere trasmette l’estratto «nello stesso termine» indicato al comma 1 (cioè entro il giorno successivo al deposito del decreto); l’iscrizione deve essere effettuata dall’ufficio del registro «entro il giorno successivo» alla trasmissione. Ne risulta che, nel peggiore dei casi, la pubblicità commerciale è garantita entro due giorni dal deposito del decreto.
La questione della doppia sede
Una previsione di rilievo pratico significativo è quella relativa alla doppia iscrizione in caso di divergenza tra sede legale e sede effettiva. Il legislatore ha mutuato dal diritto societario il concetto di sede effettiva, intesa come il luogo in cui l’imprenditore ha il centro principale della propria attività direzionale e amministrativa, e ha stabilito che l’iscrizione deve avvenire presso entrambi i registri delle imprese.
La ratio è chiara: i creditori e i terzi che intrattengono rapporti con l’impresa possono fare riferimento sia alla sede formalmente risultante dagli atti costitutivi sia al luogo in cui l’impresa opera concretamente. Una pubblicità limitata alla sola sede legale rischierebbe di non raggiungere la comunità di affari con cui l’impresa interagisce quotidianamente. La stessa previsione, doppia iscrizione in caso di divergenza tra sedi, si ritrova all’art. 49, comma 4, CCII con riferimento alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, confermando la coerenza sistematica della scelta.
Riflessi sul regime delle misure protettive
Il rispetto dei termini di pubblicità dell’art. 45 CCII non è un mero adempimento formale: incide direttamente sull’opponibilità delle misure protettive ai terzi. La giurisprudenza di merito, in linea con l’orientamento prevalente, tende a far decorrere gli effetti protettivi nei confronti dei terzi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, non dalla data di deposito del decreto, in applicazione del principio di pubblicità costitutiva che governa il sistema del registro. Ne deriva che un ritardo nell’iscrizione, ascrivibile all’ufficio della cancelleria o all’ufficio del registro, può determinare un vulnus temporaneo nella tutela del debitore, con possibile lesione del principio della par condicio creditorum.
Domande frequenti
Entro quando deve essere comunicato il decreto di concessione dei termini per il concordato preventivo?
Entro il giorno successivo al deposito, il decreto è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale (art. 45, comma 1, CCII).
Quali informazioni contiene l’estratto iscritto nel registro delle imprese?
L’estratto indica il nome del debitore, il nome del commissario, il dispositivo del decreto e la data del deposito (art. 45, comma 2, CCII).
Se la sede legale e la sede effettiva del debitore sono diverse, dove viene iscritto il decreto?
L’iscrizione avviene presso il registro della sede legale e presso quello corrispondente alla sede effettiva (o al luogo di apertura della procedura), ai sensi dell’art. 45, comma 2, CCII.
Entro quando il registro delle imprese deve iscrivere il decreto di concessione dei termini?
L’iscrizione deve essere effettuata entro il giorno successivo alla trasmissione del cancelliere, che a sua volta deve avvenire entro il giorno successivo al deposito (art. 45, comma 2, CCII).