Art. 43 CCII – Rinuncia alla domanda
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all’articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sull’estinzione il tribunale provvede con decreto e, […] nel dichiarare l’estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. […]
3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’art. 43 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII) disciplina le conseguenze della rinuncia alla domanda di regolazione della crisi o dell’insolvenza presentata ai sensi dell’art. 40 CCII. La norma si colloca nella Sezione II del Capo IV del Titolo III della Parte I del Codice, dedicata al procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale, e si pone in continuità con la previsione dell’art. 42 CCII in materia di intervento nel procedimento.
La disposizione recepisce, sul piano processuale, i principi fissati dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (Insolvency Directive) in tema di accessibilità e flessibilità degli strumenti di gestione della crisi, consentendo al debitore o agli altri legittimati di abbandonare la domanda senza che tale abbandono pregiudichi necessariamente l’apertura della liquidazione giudiziale, ove questa risulti nell’interesse dei creditori o della procedura.
Il meccanismo dell’estinzione condizionata
Il comma 1 introduce un’architettura procedimentale che potrebbe definirsi di «estinzione condizionata»: la rinuncia alla domanda produce l’effetto estintivo del procedimento, ma tale effetto è sospensivamente condizionato alla mancata manifestazione di volontà contraria da parte degli intervenuti o del pubblico ministero. In altri termini, il procedimento si estingue solo ove nessun soggetto legittimato intenda proseguirlo per ottenere l’apertura della liquidazione giudiziale.
Questo meccanismo riflette la natura oggettiva della crisi d'impresa: l’interesse alla regolazione della situazione di insolvenza non è patrimonio esclusivo del debitore ricorrente, ma appartiene all’intero ceto creditorio e, in una prospettiva pubblicistica, alla collettività. Ne consegue che la rinuncia del singolo istante non può, di per sé, neutralizzare un procedimento al quale altri soggetti abbiano dimostrato interesse concreto intervenendo.
L’orientamento prevalente in dottrina riconduce la fattispecie agli artt. 306 e seguenti del codice di procedura civile, applicabili in via suppletiva ai procedimenti concorsuali in quanto compatibili, con i necessari adattamenti dettati dalla specialità del rito unitario previsto dagli artt. 40 e seguenti CCII. In particolare, si ritiene che la manifestazione di volontà degli intervenuti di proseguire il procedimento debba avvenire in forma espressa e in udienza o mediante memoria, e che il tribunale debba darne atto nel provvedimento conclusivo.
I poteri del pubblico ministero
Il legislatore del CCII ha attribuito al pubblico ministero una legittimazione autonoma e distinta rispetto a quella degli altri intervenuti. La seconda proposizione del comma 1 prevede espressamente che il PM «può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale», con ciò confermando che il suo intervento può assumere carattere sia attivo (impulso alla prosecuzione) sia passivo (acquiescenza all’estinzione).
La previsione si correla a quanto disposto dall’art. 38 CCII, che individua nel pubblico ministero uno dei soggetti legittimati a presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale in presenza dei presupposti di legge. La facoltà di rinuncia attribuita al PM consente di modulare l’intervento pubblico in ragione della valutazione discrezionale degli interessi in gioco, evitando la prosecuzione di procedure che, all’esito di una più approfondita verifica, risultino prive dei presupposti soggettivi o oggettivi richiesti dall’art. 121 CCII.
Il decreto di estinzione e la condanna alle spese
Il comma 2, nella parte non riportata per intero nel testo ufficiale a causa di omissis editoriali, stabilisce che il tribunale provvede sull’estinzione con decreto, con facoltà di condannare la parte che ha dato causa all’estinzione stessa al pagamento delle spese processuali. Si tratta di una previsione che ricalca il modello dell’art. 306, comma 4, c.p.c., adattato alla specificità del rito concorsuale.
La condanna alle spese ha carattere eventuale e discrezionale, non automatico: il tribunale dovrà valutare in concreto le circostanze che hanno condotto alla rinuncia, tenendo conto dei principi di causalità e soccombenza virtuale elaborati dalla giurisprudenza processualcivilistica. In particolare, sarà rilevante accertare se la rinuncia sia dipesa da una condotta del debitore che abbia reso superflua la domanda (ad esempio, per avvenuto risanamento) oppure da una valutazione originariamente erronea del ricorrente circa la sussistenza dei presupposti della crisi o dell’insolvenza.
Gli obblighi di pubblicità commerciale
Il comma 3 disciplina il coordinamento tra il decreto di estinzione e il registro delle imprese. Quando la domanda era stata iscritta ai sensi dell’art. 40 CCII, iscrizione necessaria per garantire l’opponibilità ai terzi della pendenza del procedimento, il cancelliere è tenuto a comunicare immediatamente il decreto di estinzione al registro delle imprese, affinché l’iscrizione sia effettuata entro il giorno successivo.
L’obbligo di pubblicità è funzionale a garantire la certezza giuridica nei confronti dei terzi: in assenza di iscrizione del decreto di estinzione, i terzi continuerebbero a fare affidamento sulla pendenza del procedimento, con potenziali effetti distorsivi sulle trattative commerciali, sul credito e sull’operatività dell’impresa. La tempestività della comunicazione, entro il giorno successivo, testimonia la sensibilità del legislatore alla necessità di ridurre al minimo l’incertezza informativa per le imprese che abbiano superato la fase critica.
Raccordo con il sistema CCII
L’art. 43 CCII va letto in combinato disposto con l’art. 40 (procedimento unitario), l’art. 42 (intervento), l’art. 44 (concessione dei termini) e l’art. 49 (dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). Il meccanismo dell’estinzione condizionata assicura che la rinuncia del debitore non si trasformi in uno strumento abusivo per bloccare procedure avviate legittimamente dai creditori o dal PM, tutelando così la par condicio creditorum e l’interesse pubblico alla corretta gestione delle crisi d'impresa.
Domande frequenti
Cosa succede se il debitore rinuncia alla domanda di concordato preventivo?
Il procedimento si estingue, salvo che gli intervenuti o il pubblico ministero chiedano di proseguirlo per l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 43, comma 1, CCII).
Il pubblico ministero può rinunciare alla propria domanda di liquidazione giudiziale?
Sì, l’art. 43, comma 1, CCII prevede espressamente che il PM possa rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale in qualsiasi fase del procedimento.
Con quale provvedimento il tribunale dichiara l’estinzione del procedimento?
Il tribunale provvede con decreto (art. 43, comma 2, CCII) e può condannare la parte responsabile alle spese processuali.
Cosa accade all’iscrizione nel registro delle imprese dopo l’estinzione?
Il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al registro delle imprese, che lo iscrive entro il giorno successivo (art. 43, comma 3, CCII).