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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 48 CCII – Procedimento di omologazione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell’articolo 109 oppure se il debitore ri- chiede l’omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall’articolo 112, comma 2, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l’ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonchè notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.

2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell’udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell’udienza.

3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato.

4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale, con decreto, fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall’articolo 49, commi 1 e 2.

In sintesi

  • Udienza in camera di consiglio: il tribunale fissa l’udienza per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale; il provvedimento di fissazione è iscritto nel registro delle imprese e notificato ai creditori dissenzienti.
  • Termini perentori per le opposizioni: le opposizioni dei creditori dissenzienti devono essere depositate almeno dieci giorni prima dell’udienza; il commissario deposita il parere almeno cinque giorni prima.
  • Omologazione con sentenza: il tribunale omologa il concordato con sentenza, dopo aver assunto i mezzi istruttori richiesti o disposti d'ufficio, nel rispetto dell’art. 112, comma 4, per il concordato in continuità.
  • Accordi di ristrutturazione: le opposizioni possono essere proposte entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda; il tribunale omologa anch'essi con sentenza.
  • Mancata omologazione: se il tribunale non omologa, provvede con sentenza e può dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale su ricorso dei legittimati ex art. 49, commi 1 e 2, CCII.
Funzione e collocazione sistematica

L’art. 48 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) disciplina il procedimento di omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII). L’omologazione è il provvedimento giurisdizionale che conferisce forza vincolante al piano concordatario o all’accordo, rendendolo opponibile a tutti i creditori, compresi quelli dissenzienti, e trasformando l’accordo privato in un atto con effetti sostanzialmente equiparabili a quelli di un contratto con efficacia erga omnes.

La norma riflette le esigenze di semplificazione e accelerazione del procedimento di omologazione imposte dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (Insolvency Directive), che richiedeva agli Stati membri di garantire che le procedure di ristrutturazione preventiva fossero efficaci, snelle e dotate di una fase giurisdizionale di controllo proporzionata alla complessità del caso concreto. In questo senso, il CCII ha mantenuto il controllo del tribunale sull’omologazione, scelta che non era obbligatoria, ma che il legislatore italiano ha ritenuto necessaria per garantire la legalità e la tutela dei creditori dissenzienti, introducendo al contempo limiti temporali stringenti.

Il presupposto dell’omologazione e la fissazione dell’udienza

Il comma 1 individua due presupposti alternativi per l’avvio del procedimento di omologazione: l’approvazione del concordato da parte dei creditori ai sensi dell’art. 109 CCII (con il raggiungimento delle maggioranze previste) oppure la richiesta di omologazione o il consenso del debitore nei casi previsti dall’art. 112, comma 2, CCII (concordato «imposto» o cross-class cram-down). Nel primo caso si è in presenza del modello «classico» di concordato approvato dai creditori; nel secondo si applica il meccanismo innovativo introdotto in recepimento della Direttiva 2019/1023, che consente l’omologazione anche in presenza di classi dissenzienti, a determinate condizioni.

Il tribunale, verificata la sussistenza di uno dei presupposti, fissa l’udienza in camera di consiglio e ordina la notifica del provvedimento al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. Parallelamente, il provvedimento di fissazione dell’udienza è iscritto nel registro delle imprese: anche qui il legislatore utilizza la pubblicità commerciale come strumento di conoscibilità erga omnes, coerentemente con l’impianto dell’intero Titolo III del CCII.

Il contraddittorio: opposizioni e parere del commissario

Il comma 2 disciplina le forme del contraddittorio nella fase di omologazione. Il termine per le opposizioni è perentorio: le memorie di opposizione devono essere depositate almeno dieci giorni prima dell’udienza. La legittimazione attiva spetta ai creditori dissenzienti e a «qualsiasi interessato», formula ampia che comprende i titolari di diritti reali o personali sui beni del debitore, i garanti e i soci nei concordati di società.

Il commissario giudiziale, organo di controllo indipendente la cui figura è disciplinata dagli artt. 92 e seguenti CCII, deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell’udienza. Questo parere è di fondamentale importanza pratica: il commissario, avendo assistito all’intera fase concordataria, è in grado di fornire al tribunale una valutazione tecnica sulla fattibilità del piano, sull’esecuzione della procedura e sull’eventuale fondatezza delle opposizioni. Il debitore, infine, può depositare memorie di replica fino a due giorni prima dell’udienza, completando così la struttura del contraddittorio scritto che precede la camera di consiglio.

L’istruzione probatoria e la sentenza di omologazione

Il comma 3 attribuisce al tribunale ampi poteri istruttori: può assumere i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disporre d'ufficio quelli ritenuti necessari per la valutazione del piano, anche delegando uno dei componenti del collegio per l’assunzione delle prove. Nel concordato in continuità aziendale, il comma 3 rinvia espressamente all’art. 112, comma 4, CCII, che prevede controlli più intensi sulla fattibilità economica del piano, in considerazione dei maggiori rischi per i creditori connessi alla prosecuzione dell’attività d'impresa.

L’omologazione avviene con sentenza, non più con decreto, come prevedeva la legge fallimentare del 1942 per certi provvedimenti, in linea con la natura decisoria del provvedimento che definisce il giudizio di omologazione. La sentenza è impugnabile con reclamo alla corte d'appello ai sensi dell’art. 51 CCII.

Il procedimento per gli accordi di ristrutturazione

Il comma 4 introduce una disciplina parzialmente differenziata per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Le differenze rispetto al concordato preventivo riguardano principalmente il termine per le opposizioni, trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, anziché dieci giorni prima dell’udienza, e la circostanza che il commissario giudiziale può non essere stato nominato. Il termine più lungo si spiega con il carattere negoziale degli accordi di ristrutturazione, che coinvolgono tipicamente un numero più ampio di creditori e richiedono un contraddittorio più articolato.

Anche per gli accordi di ristrutturazione l’omologazione avviene con sentenza, e il tribunale conserva i medesimi poteri istruttori previsti per il concordato preventivo, compresa la facoltà di delega istruttoria a un componente del collegio.

Effetti temporali della sentenza di omologazione

Il comma 5 disciplina il regime di efficacia temporale della sentenza di omologazione. La sentenza è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 45 CCII e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.c. (data del deposito in cancelleria). Tuttavia, gli effetti nei confronti dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Si tratta di un sistema duale: tra le parti del concordato l’efficacia è immediata (dalla pubblicazione in cancelleria); verso i terzi occorre attendere l’iscrizione nel registro, in applicazione del principio di pubblicità dichiarativa-costitutiva che governa il sistema delle imprese.

La mancata omologazione e l’apertura della liquidazione giudiziale

Il comma 6 disciplina lo scenario, certamente indesiderato ma giuridicamente rilevante, del rigetto dell’omologazione. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, provvede con sentenza. In presenza di ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale può dichiarare con la stessa sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall’art. 49, commi 1 e 2, CCII, verificando la sussistenza dei presupposti soggettivi (art. 121 CCII) e oggettivi (stato di insolvenza) richiesti. Questo meccanismo evita il vuoto procedurale che si verificherebbe se, dopo la mancata omologazione, si dovesse instaurare ab initio un nuovo procedimento di liquidazione.

Domande frequenti

Entro quando devono essere depositate le opposizioni all’omologazione del concordato preventivo?

Le opposizioni dei creditori dissenzienti devono essere depositate almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata dal tribunale (art. 48, comma 2, CCII).

Con quale provvedimento il tribunale omologa il concordato preventivo?

Con sentenza, dopo aver assunto i mezzi istruttori necessari, anche d'ufficio, e sentito il commissario giudiziale (art. 48, comma 3, CCII).

Qual è il termine per opporsi all’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti?

Le opposizioni devono essere proposte entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese (art. 48, comma 4, CCII).

Se il tribunale non omologa il concordato, cosa accade?

Il tribunale provvede con sentenza e, su ricorso dei legittimati, può dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, CCII (art. 48, comma 6, CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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