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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 109 CCII – Maggioranza per l’approvazione del concordato

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all’articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.

3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purchè abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l’articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, inte- gralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purchè la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al terzo e quarto periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta. 5 bis. Quando sono approvate più proposte di concordato che si fondano su piani differenti è sottoposta a omologazione la proposta che prevede la continuità aziendale. Se sono approvate più proposte in continuità aziendale è sottoposta a omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti chirografari ammessi al voto.

6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell’unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

7. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe.

In sintesi

  • L’articolo 109 CCII detta la disciplina delle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato preventivo, distinguendo nettamente tra concordato liquidatorio e concordato in continuità aziendale.
  • Nel concordato liquidatorio, il piano è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; in presenza di classi è richiesta anche la maggioranza nel maggior numero di classi.
  • Nel concordato in continuità aziendale è richiesto, come regola, il voto favorevole di tutte le classi, con specifiche modalità di calcolo della maggioranza interna a ciascuna classe.
  • I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca integralmente soddisfatti non votano, salvo rinuncia, totale o parziale, al diritto di prelazione.
  • La norma individua i soggetti esclusi dal voto per ragioni di prossimità al debitore o di conflitto d'interessi e introduce un regime speciale per le proposte concorrenti del creditore.
Quadro generale e ratio della disciplina

L’articolo 109 CCII costituisce il cardine del procedimento deliberativo del concordato preventivo, governando il momento in cui la proposta del debitore o di terzi creditori si trasforma in volontà concordataria collettiva. Il legislatore della crisi, in attuazione anche della Direttiva UE 2019/1023 e per effetto delle modifiche del D.Lgs. 83/2022 e del D.Lgs. 136/2024, ha mantenuto una differenziazione strutturale tra concordato liquidatorio, ancorato a una maggioranza dei crediti, e concordato in continuità aziendale, in cui assume centralità il consenso per classi e si introduce, in caso di dissenso, il meccanismo della ristrutturazione trasversale ex articolo 112 CCII.

La maggioranza nel concordato liquidatorio (comma 1)

La regola generale è quella della maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il calcolo non si effettua sulla totalità del passivo, ma sulla porzione dei crediti che, alla luce dei commi successivi, possono effettivamente esprimere voto: restano fuori i creditori privilegiati integralmente soddisfatti, i parenti e affini del debitore, le società del gruppo e i creditori in conflitto d'interessi.

Per evitare derive plebiscitarie quando un solo creditore detiene una posizione dominante, la norma introduce un doppio quorum: se un unico creditore ha crediti superiori alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, è richiesta anche la maggioranza per teste dei creditori votanti. Si tratta di un correttivo coerente con il principio di tutela dei creditori minori e di prevenzione di abusi della posizione dominante.

In presenza di classi, alla maggioranza dei crediti si aggiunge il requisito della maggioranza nel maggior numero di classi, espressione di un favor per soluzioni che ricevano consenso diffuso tra i diversi gruppi omogenei di creditori.

Le proposte concorrenti (comma 2)

L’articolo 109 disciplina anche l’ipotesi di pluralità di proposte concorrenti ex articolo 90 CCII. Trova applicazione il principio della maggioranza più elevata: prevale la proposta che ottiene il maggior consenso espresso in termini di crediti ammessi al voto. In caso di parità tra proposta del debitore e proposta concorrente, prevale quella del debitore; tra proposte di creditori, prevale quella presentata per prima.

Se nessuna proposta consegue la maggioranza, il giudice delegato rimette al voto la sola proposta che ha ottenuto la maggioranza relativa, fissando termini procedurali precisi per la comunicazione e per l’espressione del voto tramite posta elettronica certificata. Si tratta di una soluzione che persegue l’effettività della procedura, evitando il rischio di stallo deliberativo.

Creditori prelatizi: voto e rinuncia alla prelazione (commi 3 e 4)

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca di cui il piano prevede l’integrale pagamento non hanno diritto di voto, salvo che rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. La ratio è chiara: chi è integralmente soddisfatto secondo la regola della prelazione non subisce un sacrificio concordatario e non deve quindi pronunciarsi sulla proposta.

La rinuncia alla prelazione produce effetti ai soli fini del concordato: nella misura della rinuncia, il credito è degradato a chirografo, con conseguente partecipazione al voto e al riparto. Quando la proposta prevede una soddisfazione non integrale del prelatizio, per la parte residua il creditore è equiparato ai chirografari, vota su quella porzione e concorre con essa al riparto chirografo.

Il concordato in continuità aziendale (comma 5)

Il comma 5, profondamente innovato dal D.Lgs. 83/2022, introduce una disciplina autonoma per il concordato in continuità aziendale. La regola generale è quella per cui la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore: si tratta di un modello che, in caso di dissenso anche di una sola classe, attiva il meccanismo dell’omologazione forzosa di cui all’articolo 112, comma 2, secondo lo schema della ristrutturazione trasversale di matrice eurounitaria.

All’interno di ciascuna classe, la maggioranza si calcola in due modi alternativi: (i) maggioranza dei crediti ammessi al voto della classe, oppure (ii) in mancanza, voto favorevole dei due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe. Si tratta di un meccanismo che valorizza la partecipazione attiva al voto e impedisce che maggioranze ottenute con bassissimi quorum di partecipazione possano vincolare la classe.

I creditori prelatizi soddisfatti in denaro integralmente entro centottanta giorni dall’omologazione, con conservazione della garanzia reale fino alla liquidazione dei beni vincolati, non votano. Per i privilegi di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, c.c. (crediti di lavoro), il termine è ridotto a trenta giorni, a presidio della peculiare natura alimentare di tali crediti. Se i requisiti non ricorrono, il prelatizio vota e per la parte incapiente è inserito in classe distinta.

Il comma 5-bis disciplina il concorso tra più proposte approvate: prevale la proposta in continuità aziendale; tra proposte in continuità prevale quella con la maggioranza più elevata dei crediti chirografari ammessi al voto. Emerge il favor del legislatore per le soluzioni che preservano l’impresa e i livelli occupazionali, in linea con la Direttiva UE 2019/1023.

Esclusioni dal voto (commi 6 e 7)

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o convivente di fatto del debitore, la parte dell’unione civile, parenti e affini fino al quarto grado, la società controllante, le controllate e le società sottoposte a comune controllo, oltre ai cessionari o aggiudicatari di crediti acquistati da meno di un anno prima della domanda. La ratio è quella di prevenire alterazioni del consenso mediante posizioni in conflitto o in collegamento con il debitore.

Sono altresì esclusi i creditori in conflitto d'interessi: l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza ricostruisce la nozione in senso ampio, includendo casi in cui il creditore abbia un interesse divergente o ulteriore rispetto a quello del soddisfacimento del credito secondo le regole concorsuali.

Il comma 7 disciplina il creditore proponente: questi e le società del suo gruppo possono votare soltanto se collocati in apposita classe. Si tratta di una clausola di trasparenza, che impone l’isolamento del consenso dell’interessato.

Esempio applicativo

Tizio s.r.l. propone concordato in continuità con quattro classi: banche garantite, fornitori strategici, fornitori ordinari e lavoratori. Tre classi votano a favore, una contro. Non essendo raggiunta l’unanimità delle classi, il tribunale potrà omologare ex articolo 112, comma 2, CCII, se sussistono i requisiti della ristrutturazione trasversale, valutando rispetto della graduazione, trattamento delle classi dissenzienti e maggioranza delle classi prelatizie.

Indicazioni operative

La costruzione del piano deve essere accompagnata da un’attenta selezione e formazione delle classi, condizione per la valida espressione del consenso e per l’eventuale ricorso alla ristrutturazione trasversale. L’attestatore e i professionisti coinvolti devono verificare ex ante la coerenza dell’inserimento dei creditori, la posizione dei prelatizi e il rispetto dei limiti soggettivi di voto previsti dalla norma. Sotto il profilo procedurale, particolare attenzione deve essere riservata al silenzio del creditore: nel sistema del CCII, secondo l’orientamento maggioritario, il mancato esercizio del voto entro il termine fissato è equiparato, ai fini del computo, a manifestazione di volontà negativa o, secondo altra ricostruzione, a non espressione, con conseguenze rilevanti sul calcolo della maggioranza nella classe specie nel concordato in continuità, ove rileva la soglia di partecipazione di almeno la metà dei crediti della classe.

Domande frequenti

Qual è la maggioranza richiesta per l’approvazione del concordato preventivo liquidatorio?

La maggioranza dei crediti ammessi al voto; in presenza di classi serve anche la maggioranza nel maggior numero di classi previste dal piano.

Nel concordato in continuità aziendale serve l’approvazione di tutte le classi?

Sì, di regola occorre il voto favorevole di tutte le classi; in difetto si applica l’articolo 112, comma 2, CCII sulla ristrutturazione trasversale.

I creditori privilegiati hanno diritto di voto nel concordato preventivo?

No, se la proposta prevede il loro pagamento integrale, salvo rinuncia alla prelazione; per la parte non garantita o non integralmente pagata votano come chirografari.

Chi è escluso dal voto sul concordato preventivo?

Coniuge, convivente, parte dell’unione civile, parenti e affini fino al quarto grado, società del gruppo, cessionari di crediti recenti e creditori in conflitto d'interessi.

Cosa accade se sono presentate più proposte concorrenti di concordato preventivo?

Prevale quella che consegue la maggioranza più elevata; in caso di parità prevale la proposta del debitore o, fra proposte di creditori, quella presentata per prima.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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