Art. 112 CCII – Giudizio di omologazione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura; b) l’esito della votazione; c) l’ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l’impresa non supera i requisiti di cui all’articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purchè almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c).
4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l’opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.
5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato.
6. […]
In sintesi
Il giudizio di omologazione come momento decisorio finale
L’articolo 112 CCII regola la fase conclusiva del concordato preventivo, in cui il tribunale, all’esito della votazione, compie un controllo articolato sulla regolarità formale e sostanziale della procedura e, se del caso, sulla convenienza della proposta. La norma, rivista in profondità dal D.Lgs. 83/2022 di recepimento della Direttiva UE 2019/1023 e ulteriormente affinata dal D.Lgs. 136/2024, recepisce le categorie eurounitarie della absolute priority rule, della relative priority rule e del cross-class cram-down, segnando un passaggio significativo rispetto alla precedente disciplina dell’articolo 180 l.fall.
I controlli del tribunale (comma 1)
Il tribunale omologa il concordato verificando una sequenza di profili tassativamente indicati. Sotto il profilo procedurale, accerta la regolarità della procedura e il corretto svolgimento delle fasi tipiche, dall’ammissione alla votazione. Verifica poi l'esito della votazione in conformità all’articolo 109 CCII, valutando il raggiungimento delle maggioranze richieste e l’esclusione corretta dei soggetti non votanti.
Il controllo si estende all'ammissibilità della proposta, da intendersi quale verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi e della legittimità complessiva del piano. Particolare rilievo riveste la corretta formazione delle classi, condizione per il funzionamento del meccanismo deliberativo: il tribunale verifica l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici all’interno di ciascuna classe, secondo i criteri dell’articolo 85 CCII.
La parità di trattamento all’interno di ciascuna classe presidia la coerenza del meccanismo di voto: trattamenti differenziati richiedono giustificazione e, se del caso, formazione di classi distinte.
Nel concordato in continuità aziendale, alla verifica dei profili formali si aggiungono valutazioni di merito: il tribunale accerta che tutte le classi abbiano votato favorevolmente o, in mancanza, che ricorrano i presupposti del comma 2; che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza; e che gli eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori.
Negli altri casi, il giudizio è in termini di fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. Si recepisce così l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che, anche durante la vigenza della legge fallimentare, distingueva tra fattibilità giuridica e fattibilità economica, riservando al tribunale un sindacato di tipo «esterno» sulla seconda.
La ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità (comma 2)
Il comma 2 introduce il cross-class cram-down nel concordato in continuità aziendale. Quando una o più classi sono dissenzienti, il tribunale può comunque omologare se ricorrono congiuntamente quattro condizioni:
Si tratta di un meccanismo bilanciato tra esigenze di favor per la continuità aziendale e tutela dei creditori dissenzienti, che ha imposto alla dottrina e alla prassi un significativo sforzo di ricostruzione sistematica.
Il controllo di convenienza (commi 3, 4, 5)
I commi 3, 4 e 5 disciplinano il controllo di convenienza, attivabile su iniziativa dei creditori dissenzienti.
Nel concordato in continuità aziendale, in presenza di opposizione che eccepisca il difetto di convenienza, il tribunale omologa se il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore al valore di liquidazione ex articolo 87, comma 1, lettera c), CCII. La stima del complesso aziendale è disposta dal tribunale solo se l’opposizione eccepisca la violazione della convenienza o il mancato rispetto delle condizioni della ristrutturazione trasversale (comma 4).
Nel concordato liquidatorio o nelle ipotesi di attribuzione delle attività a un assuntore o in altra forma, il controllo di convenienza si effettua mediante il parametro alternativo della liquidazione giudiziale: il tribunale può omologare se il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale aperta alla data della domanda. La legittimazione spetta al creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente o, in assenza di classi, ai creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto.
Coordinamento con il principio del best interest of creditors
I parametri della convenienza sono espressione del principio eurounitario del best interest of creditors: nessun creditore dissenziente deve ricevere meno di quanto avrebbe ottenuto nello scenario alternativo (liquidazione giudiziale o valore di liquidazione). Il tribunale, su impulso del creditore, è chiamato a una valutazione comparativa che presuppone idonea istruttoria tecnica, anche tramite consulenza, ferma la peculiare ricostruzione operata dal comma 4.
Profili applicativi ed esempi
Tizio s.p.a., in concordato in continuità, ottiene il voto favorevole di tre classi su quattro. La classe dissenziente è composta da fornitori chirografari. Il tribunale potrà omologare solo se: il valore di liquidazione è distribuito secondo la graduazione; il plusvalore è ripartito in modo tale che la classe dissenziente riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi pari grado e più favorevole di quelle inferiori; nessun creditore riceve più del suo credito; la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi (compresa una prelatizia) o, in subordine, da almeno una classe parzialmente soddisfatta «in the money».
Caio, fornitore dissenziente in concordato liquidatorio senza classi, può attivare il controllo di convenienza ove rappresenti, insieme ad altri dissenzienti, almeno il 20 per cento dei crediti ammessi al voto. Il tribunale comparerà il trattamento concordatario con l’esito stimabile in liquidazione giudiziale alla data della domanda.
Considerazioni conclusive
L’articolo 112 CCII consolida un modello di omologazione che combina controllo di legalità, fattibilità giuridica e, ove sollecitati, profili di convenienza secondo parametri oggettivizzati. La dottrina maggioritaria sottolinea la necessità di un piano industriale e finanziario solido, di una corretta articolazione delle classi e di trasparenti criteri di distribuzione del valore, condizione imprescindibile per superare positivamente il vaglio del tribunale e per resistere alle opposizioni dei creditori dissenzienti.
Domande frequenti
Quali controlli compie il tribunale in sede di omologazione del concordato preventivo?
Regolarità della procedura, esito della votazione, ammissibilità della proposta, formazione delle classi, parità di trattamento, fattibilità del piano e, in continuità, requisiti specifici.
Cos'è la ristrutturazione trasversale prevista dall’articolo 112, comma 2, CCII?
È il meccanismo che consente l’omologazione anche con classi dissenzienti, se sono rispettate priorità di distribuzione e maggioranze qualificate ai sensi dell’articolo 112, comma 2.
Quando il tribunale può disporre la stima del complesso aziendale del debitore?
Solo se l’opposizione del creditore dissenziente eccepisce la violazione della convenienza o il mancato rispetto delle condizioni della ristrutturazione trasversale ex commi 2 e 3.
Qual è il parametro di convenienza nel concordato liquidatorio?
Il confronto con il presumibile soddisfacimento in liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso al concordato preventivo, secondo il principio del best interest of creditors.
Chi può contestare la convenienza della proposta concordataria liquidatoria?
Il creditore dissenziente in classe dissenziente o, in assenza di classi, i creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20 per cento dei crediti ammessi al voto.