Art. 114 CCII – Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. 1 bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalità attraverso le quali il liquidatore dà idonea pubblicità delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti.
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l’articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuate su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.
5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all’andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico.
6. Conclusa l’esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico.
In sintesi
Struttura e finalità della norma
L’art. 114 CCII disciplina il regime della liquidazione nel concordato preventivo di tipo liquidatorio, ossia nella fattispecie in cui il piano concordatario preveda la dismissione dell’intero patrimonio del debitore per soddisfare i creditori, senza continuazione dell’attività d'impresa. La disposizione, collocata nella Sezione VI del Capo III del Titolo IV della Parte I del D.Lgs. 14/2019, ha subito modifiche ad opera del D.Lgs. 83/2022 e del D.Lgs. 136/2024, che hanno affinato la disciplina delle offerte concorrenti e della pubblicità.
La ratio della norma è duplice: da un lato garantire che la liquidazione del patrimonio avvenga secondo criteri di efficienza, trasparenza e massimizzazione del valore; dall’altro assicurare la tutela dei creditori attraverso un sistema di controlli e rendiconti periodici che li informino sull’andamento della procedura.
Nomina del liquidatore e del comitato dei creditori
Il tribunale provvede alla nomina del liquidatore (o di più liquidatori) e del comitato dei creditori, composto da tre o cinque componenti, direttamente nella sentenza di omologazione. Questa scelta normativa garantisce che gli organi della fase esecutiva siano operativi sin dall’inizio della liquidazione, senza soluzione di continuità rispetto all’omologazione.
Il tribunale determina altresì le modalità della liquidazione, ivi comprese le forme di pubblicità. In particolare, dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’art. 490, comma 1, c.p.c., che contempla l’iscrizione dell’avviso di vendita nel portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia. Il termine per l’esecuzione della pubblicità è fissato dal tribunale stesso, in modo da coordinare i tempi della procedura con le esigenze di mercato.
Offerte irrevocabili e concorrenza tra acquirenti
Il comma 1-bis, introdotto per rafforzare la concorsualità delle vendite, prevede una disciplina specifica per l’ipotesi in cui il piano concordatario includa già un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto individuato. In tale caso, il liquidatore è tenuto a dare idonea pubblicità dell’offerta per acquisire offerte concorrenti. L’orientamento prevalente interpreta questa disposizione nel senso che la pubblicità deve essere effettiva e tale da raggiungere una platea sufficientemente ampia di potenziali acquirenti, al fine di scongiurare il rischio che la presenza di un offerente pre-selezionato deprezzi il patrimonio ceduto a danno dei creditori.
Applicazione delle norme sulla liquidazione giudiziale
Il comma 2 richiama espressamente gli artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 CCII «in quanto compatibili», nonché l’art. 358 CCII. Questo sistema di rinvii assicura che il liquidatore nel concordato liquidatorio sia soggetto a un regime sostanzialmente analogo a quello del curatore nella liquidazione giudiziale: responsabilità civile per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni (art. 136), obbligo di rendiconto (art. 231), revoca e sostituzione (art. 134). Si applicano inoltre le disposizioni degli artt. 35, comma 4-bis, e 35.1 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), con i relativi obblighi di comunicazione alle Prefetture per le verifiche antimafia, e si osservano le disposizioni di cui all’art. 35.2 del medesimo decreto.
Le vendite, le cessioni e i trasferimenti posti in essere dopo il deposito della domanda o in esecuzione del concordato seguono le regole sulle vendite nella liquidazione giudiziale «in quanto compatibili», assicurando uniformità di disciplina alle dismissioni patrimoniali concorsuali.
Cancellazione di iscrizioni e vincoli
Le cancellazioni delle iscrizioni relative a diritti di prelazione (ipoteche, privilegi iscritti) e le trascrizioni di pignoramenti, sequestri conservativi e altri vincoli sono effettuate su ordine del giudice. La sentenza di omologazione può tuttavia prevedere disposizioni diverse per gli atti successivi all’omologazione stessa, consentendo una gestione flessibile della liberazione dei beni.
Reporting periodico e rendiconto finale
Il sistema di controllo è assicurato da un meccanismo di rendicontazione a due livelli. In corso di procedura, il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti sull’andamento della liquidazione; il commissario le trasmette, con le proprie osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori, depositandole nel fascicolo informatico. Al termine, il liquidatore redige un rapporto riepilogativo finale accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti bancari, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari della procedura.
Domande frequenti
Chi nomina il liquidatore nel concordato preventivo liquidatorio?
Il tribunale lo nomina direttamente nella sentenza di omologazione, insieme al comitato di tre o cinque creditori, determinando anche le modalità della liquidazione e gli obblighi di pubblicità.
Il liquidatore nel concordato liquidatorio è soggetto alle stesse regole del curatore fallimentare?
Sì, con gli adattamenti del caso: si applicano gli artt. 125, 126, 134-137 e 231 CCII in quanto compatibili, nonché la normativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 (art. 114, comma 2, CCII).
Con quale frequenza il liquidatore deve aggiornare i creditori sull’andamento della liquidazione?
Con periodicità semestrale, trasmettendo le informazioni rilevanti al commissario giudiziale, che le comunica ai creditori e al PM con le proprie osservazioni (art. 114, comma 5, CCII).
Cosa succede se il piano prevede già un’offerta irrevocabile di un acquirente individuato?
Il liquidatore deve dare idonea pubblicità dell’offerta per acquisire offerte concorrenti, garantendo trasparenza e massimizzazione del valore del patrimonio a beneficio dei creditori (art. 114, comma 1-bis, CCII).