Art. 116 CCII – Trasformazione, fusione o scissione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge.
2. L’opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel procedimento di cui all’articolo 48. Tra la data dell’ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l’udienza fissata dal tribunale ai sensi dell’articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.
3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non è omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare l’attuazione anticipata, se ritiene che l’attuazione successiva all’omologazione pregiudicherebbe l’interesse dei creditori della società debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre società partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.
4. Intervenuta l’omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l’invalidità delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non può essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidità della deliberazione e il credito è soddisfatto come credito prededucibile.
5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.
6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino alla loro attuazione.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’articolo 116 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) disciplina il coordinamento tra le procedure di concordato preventivo e le operazioni straordinarie societarie, trasformazione, fusione e scissione, che il debitore può includere nel piano di risanamento. La disposizione riprende e razionalizza l’impostazione già presente nell’art. 163 della legge fallimentare, adeguandola alla nuova architettura del CCII e alle esigenze di tutela multilivello proprie del concordato post-riforma.
Il legislatore ha inteso consentire che la ristrutturazione concordataria si avvalga pienamente degli strumenti del diritto societario, evitando al contempo che la complessità procedurale delle operazioni straordinarie vanifichi le aspettative dei creditori concordatari.
Deposito e pubblicità
Il comma 1 stabilisce un regime di pubblicità rafforzata: il piano concordatario contenente operazioni straordinarie va iscritto nel registro delle imprese di ogni sede coinvolta, unitamente al progetto redatto nelle forme previste dagli artt. 2501-ter (fusione) e 2506-bis (scissione) del codice civile. Tale pubblicità assolve una funzione di garanzia nei confronti dei creditori di tutte le società partecipanti, non soltanto di quella debitrice, consentendo loro di valutare compiutamente gli effetti dell’operazione sul patrimonio aggredibile.
L’adempimento è condizione di procedibilità: in assenza della rituale iscrizione, il termine di 45 giorni previsto dal comma 2 non inizia a decorrere e l’udienza di omologazione non può essere validamente fissata. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che il deposito del progetto debba avvenire contestualmente alla domanda di ammissione al concordato o, al più tardi, in sede di integrazione documentale.
Opposizione dei creditori e collegamento con l’art. 48
Il comma 2 introduce una disciplina speciale per l’opposizione: i creditori, sia della società debitrice sia delle altre società partecipanti all’operazione, non seguono il procedimento camerale ordinario di diritto societario (art. 2503 e 2506-ter c.c.), bensì il procedimento di omologazione del concordato di cui all’art. 48 CCII. Questa concentrazione processuale evita la proliferazione di sedi giudiziarie e garantisce che il tribunale fallimentare valuti unitariamente tutte le contestazioni.
Il termine minimo di 45 giorni tra l’ultima iscrizione e l’udienza è perentorio: serve a garantire ai creditori un lasso temporale sufficiente per esaminare i documenti e articolare eventuale opposizione. Trattandosi di termine posto a tutela di interessi privati, la sua violazione è eccepibile dai creditori lesi, ma non determina automaticamente l’invalidità della procedura se nessun pregiudizio concreto è derivato dalla riduzione dei tempi.
Attuazione anticipata e tutela dei creditori delle società terze
In linea generale, le operazioni straordinarie non possono essere perfezionate prima dell’omologazione del concordato (comma 3). La ratio è di evitare che modifiche strutturali irreversibili si consumino prima che i creditori abbiano potuto esercitare i propri rimedi.
Tuttavia, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare l’esecuzione anticipata qualora l’attuazione posticipata all’omologa pregiudicherebbe gli interessi dei creditori della società debitrice. Tale valutazione è discrezionale e richiede un giudizio prognostico sul rischio concreto: si pensi al caso in cui il valore aziendale dipenda dalla fusione con una società terza in un settore soggetto a rapide variazioni di mercato.
La condizione alternativa è il consenso unanime dei creditori delle altre società partecipanti o, in alternativa, il loro pagamento integrale ovvero il deposito cauzionale delle somme corrispondenti presso una banca. Questa triplice opzione riflette la necessità di proteggere soggetti che non sono parte del concordato ma rischiano di subire gli effetti dell’operazione straordinaria.
Irreversibilità degli effetti e regime del risarcimento
Il comma 4 sancisce il principio di stabilità degli atti: una volta intervenuta l’omologazione, anche con sentenza non ancora passata in giudicato, l’invalidità delle deliberazioni attuative dell’operazione straordinaria non può essere pronunciata. Gli effetti della fusione, scissione o trasformazione diventano irreversibili sul piano reale.
La scelta legislativa risponde a un’esigenza di certezza dei traffici giuridici: imprese terze che abbiano acquisito partecipazioni o beni nell’ambito dell’operazione non possono essere esposte indefinitamente al rischio di retrocessione. Il bilanciamento con la tutela dei soci o creditori eventualmente lesi avviene sul piano risarcitorio: il diritto al risarcimento del danno è espressamente fatto salvo e il relativo credito è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell’art. 6 CCII, con precedenza quindi rispetto ai creditori concordatari.
Il comma 5 estende tale regime anche alle ipotesi di revoca dell’ammissione, risoluzione o annullamento del concordato: la stabilizzazione degli effetti delle operazioni straordinarie rimane ferma anche se la procedura concordataria viene meno per fatti sopravvenuti, garantendo così la continuità degli assetti societari già consolidati.
Sospensione del recesso dei soci
Il comma 6 introduce una norma di coordinamento con il diritto societario: il diritto di recesso dei soci, che normalmente può essere esercitato in occasione di fusioni e scissioni ex artt. 2437 e 2473 c.c., rimane sospeso fino all’attuazione dell’operazione. La sospensione tutela la stabilità del piano concordatario, evitando che l’uscita di soci in una fase critica privi la società di risorse patrimoniali necessarie all’esecuzione. Una volta completata l’operazione, il recesso può essere esercitato secondo le regole ordinarie, ma la liquidazione della quota avverrà in un contesto societario già modificato dalla fusione o scissione.
Domande frequenti
Quando possono essere eseguite le operazioni di fusione o scissione previste nel piano di concordato?
Di regola solo dopo l’omologazione del concordato, anche se la sentenza non è ancora definitiva. Il tribunale può autorizzare l’esecuzione anticipata in casi eccezionali, previo consenso o tutela economica dei creditori delle società terze coinvolte.
Cosa accade se la delibera che approva la fusione concordataria è invalida?
Dopo l’omologazione l’invalidità non può essere pronunciata e gli effetti dell’operazione restano irreversibili. Chi ha subito un danno può agire solo per risarcimento, soddisfatto come credito prededucibile con precedenza sugli altri crediti.
I creditori delle società terze partecipanti alla fusione possono opporsi?
Sì. La loro opposizione si propone nel procedimento di omologazione ex art. 48 CCII, non nelle forme ordinarie del diritto societario. Devono trascorrere almeno 45 giorni dall’ultima iscrizione nel registro delle imprese prima dell’udienza.
Il socio che ha diritto di recesso può esercitarlo subito dopo l’approvazione del piano?
No. Il diritto di recesso è sospeso fino all’attuazione delle operazioni straordinarie previste nel piano. Solo al loro completamento il socio potrà eventualmente esercitarlo secondo le regole societarie ordinarie.