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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 115 CCII – Azioni del liquidatore giudiziale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l’azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l’azione di responsabilità prevista dall’articolo 2394 del codice civile.

In sintesi

  • Il liquidatore giudiziale esercita (o prosegue se già pendenti) tutte le azioni finalizzate a recuperare la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e a incassare i crediti.
  • Il liquidatore è legittimato a esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori; eventuali patti contrari contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.
  • I creditori sociali conservano autonoma legittimazione all'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. nei confronti degli amministratori, anche in pendenza della procedura concordataria e durante la sua esecuzione.
  • La norma garantisce la piena tutela del patrimonio concordatario e dei creditori, impedendo che accordi tra debitore e creditori limitino le azioni di recupero.
Ambito di applicazione e collocazione sistematica

L’art. 115 CCII è inserito nella Sezione VI del Capo III del Titolo IV della Parte I del D.Lgs. 14/2019, tra le disposizioni sull’omologazione del concordato preventivo. La norma disciplina le azioni che il liquidatore giudiziale è chiamato a esercitare nell’ambito del concordato con liquidazione del patrimonio, assicurando che il patrimonio del debitore sia recuperato e valorizzato per la soddisfazione dei creditori.

La disposizione presenta un contenuto eterogeneo: al comma 1 regola le azioni di recupero patrimoniale in senso lato; al comma 2 disciplina l’azione sociale di responsabilità degli amministratori; al comma 3 garantisce la concorrente legittimazione dei creditori sociali all’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. Questa struttura riflette la necessità di coordinare le azioni del liquidatore, organo della procedura, con quelle dei creditori individuali, senza che le une escludano le altre.

Le azioni di recupero patrimoniale

Il comma 1 attribuisce al liquidatore giudiziale una legittimazione generale e onnicomprensiva all’esercizio di «ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti». La formulazione ampia comprende: azioni reali (rivendicazione, negatoria), azioni personali (inadempimento contrattuale, arricchimento senza causa), azioni revocatorie ordinarie ex art. 2901 c.c., azioni di simulazione, azioni di incasso dei crediti commerciali.

Il liquidatore non solo esercita le nuove azioni, ma prosegue quelle già pendenti al momento dell’omologazione. Questa continuità processuale evita la perdita o la dispersione di posizioni giuridiche già instaurate, garantendo la massimizzazione del valore del patrimonio concordatario.

L’azione sociale di responsabilità

Il comma 2 attribuisce al liquidatore la legittimazione all’esercizio dell'azione sociale di responsabilità prevista dagli artt. 2392 e 2393 c.c. per le società per azioni (e norme corrispondenti per altri tipi societari). Tale azione mira a ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla gestione degli amministratori in violazione dei loro doveri.

La norma introduce una tutela rafforzata dei creditori: eventuali patti contrari o diverse previsioni contenute nella proposta o nel piano concordatario sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali. Questa previsione ha una portata significativa: significa che il debitore non può, nell’ambito delle trattative concordatarie, rinunciare preventivamente all’azione sociale di responsabilità o condizionarla in modo da renderla meno efficace. L’orientamento prevalente ritiene che tale inopponibilità operi anche quando la rinuncia fosse stata inserita nel piano concordatario approvato dai creditori, poiché la tutela dell’azione sociale è sottratta alla disponibilità negoziale del debitore.

La concorrente legittimazione dei creditori sociali

Il comma 3 preserva la legittimazione autonoma di ciascun creditore sociale all’esercizio dell’azione di responsabilità prevista dall’art. 2394 c.c., che tutela i creditori nei confronti degli amministratori che abbiano cagionato l’insufficienza del patrimonio sociale. Questa legittimazione è mantenuta «in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione».

La coesistenza tra l’azione del liquidatore (ex art. 2393 c.c.) e quella dei creditori individuali (ex art. 2394 c.c.) riflette la distinzione strutturale tra le due azioni: la prima è esercitata nell’interesse della società (e quindi indirettamente di tutti i creditori attraverso il patrimonio sociale), la seconda è esercitata nell’interesse diretto dei singoli creditori danneggiati. Le due azioni non si escludono reciprocamente, ma concorrono alla tutela del credito, sia pur attraverso percorsi processuali distinti.

L’orientamento prevalente ritiene che, in pendenza di procedura concordataria, l’esercizio dell’azione ex art. 2394 c.c. da parte del singolo creditore non sia precluso dall’apertura della procedura, differentemente da quanto accade nella liquidazione giudiziale dove il curatore ha la legittimazione esclusiva all’azione ex art. 2394 c.c. L’art. 115, comma 3, CCII conferma espressamente questa lettura per il concordato preventivo, eliminando ogni dubbio interpretativo.

Coordinamento con la disciplina della liquidazione giudiziale

L’art. 115 CCII si raccorda con le disposizioni sulle azioni revocatorie e di responsabilità nella liquidazione giudiziale (artt. 163 ss. CCII), applicabili al concordato in quanto compatibili, e con le norme del codice civile in materia di responsabilità degli amministratori. La norma garantisce che il passaggio dalla procedura concorsuale alla fase esecutiva del concordato non determini una «amnistia» implicita per le condotte gestionali pregiudizievoli degli amministratori.

Domande frequenti

Quali azioni può esercitare il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo?

Tutte le azioni per recuperare i beni del debitore e incassare i crediti (azioni reali, personali, revocatorie), nonché l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori ex artt. 2392-2393 c.c.

La proposta di concordato può rinunciare all’azione sociale di responsabilità degli amministratori?

No. Eventuali patti contrari o previsioni del piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali: la rinuncia all’azione sociale è sottratta alla disponibilità negoziale del debitore (art. 115, comma 2, CCII).

I singoli creditori possono agire contro gli amministratori durante il concordato?

Sì. L’art. 115, comma 3, CCII preserva la legittimazione di ciascun creditore sociale all’azione ex art. 2394 c.c. anche in pendenza della procedura concordataria e nel corso della sua esecuzione.

Il liquidatore può proseguire azioni già avviate prima dell’omologazione?

Sì. Il liquidatore prosegue ogni azione già pendente al momento dell’omologazione finalizzata al recupero del patrimonio o dei crediti del debitore, senza soluzione di continuità processuale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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