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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 113 CCII – Chiusura della procedura

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell’articolo 48.

2. L’omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 40.

In sintesi

  • La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII.
  • L'omologazione deve intervenire entro dodici mesi dalla presentazione della domanda di accesso ex art. 40 CCII.
  • Il termine annuale ha natura ordinatoria secondo l’orientamento prevalente, ma incide sulla durata complessiva della procedura e sulle misure protettive.
  • La chiusura coincide con l’omologa: l’esecuzione successiva del piano non rientra nella fase concorsuale di apertura, ma resta soggetta a vigilanza del commissario giudiziale.
  • L’omologazione segna il passaggio dal regime di spossessamento attenuato alla fase esecutiva del concordato, con effetti vincolanti per tutti i creditori anteriori (art. 117 CCII).
  • Il decorso del termine può rilevare ai fini della revoca ex art. 106 CCII e dell’eventuale apertura della liquidazione giudiziale.
Inquadramento sistematico della chiusura per omologazione

L’art. 113 CCII chiude la disciplina dell’omologazione del concordato preventivo individuando il momento conclusivo della fase di apertura della procedura. Il legislatore della riforma ha confermato il principio, già consolidato sotto l’art. 181 l.fall., per cui il concordato preventivo non si chiude con l’esecuzione del piano bensì con la sentenza di omologazione pronunciata dal tribunale ai sensi dell’art. 48 CCII. La norma realizza un coordinamento sistematico tra la disciplina generale dell’omologazione degli strumenti di regolazione della crisi (artt. 47 e 48 CCII) e le regole speciali dettate per il concordato preventivo nella Sezione VI del Capo III del Titolo IV.

La scelta tecnica del legislatore è coerente con la natura negoziale-giudiziale del concordato: l’omologazione costituisce l’atto giurisdizionale che attribuisce efficacia vincolante alla proposta approvata dai creditori, cristallizzando i contenuti del piano e determinando gli effetti esdebitatori e vincolanti previsti dall’art. 117 CCII. La fase successiva di esecuzione, pur soggetta alla vigilanza del commissario giudiziale e, ove previsto, del liquidatore giudiziale, non integra prosecuzione della fase concorsuale di apertura ma costituisce attuazione degli obblighi assunti.

Il termine dodecennale per l’omologazione

Il secondo comma fissa in dodici mesi dalla presentazione della domanda ex art. 40 CCII il termine entro cui deve intervenire l’omologazione. Si tratta di una previsione attuativa della Direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, che impone agli Stati membri di garantire procedure di durata ragionevole e prevedibile, al fine di tutelare sia il debitore sia i creditori da incertezze temporali eccessive.

L’orientamento prevalente, espresso anche nella prassi dei tribunali fallimentari, qualifica il termine come ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non comporta automatica decadenza della procedura né nullità della successiva sentenza di omologazione. La dottrina maggioritaria sottolinea peraltro che il decorso del termine può assumere rilievo sotto diversi profili: in primo luogo, ai fini della valutazione di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU; in secondo luogo, quale parametro per l’eventuale revoca della procedura ex art. 106 CCII qualora il prolungamento sia imputabile a condotte del debitore o a sopravvenute condizioni di impraticabilità del piano.

Rapporto con le misure protettive

Il termine annuale interagisce in modo significativo con la disciplina delle misure protettive di cui agli artt. 54 e 55 CCII. Le misure protettive, infatti, non possono avere durata complessiva superiore a dodici mesi, compresi rinnovi e proroghe. Ne consegue che il legislatore ha inteso allineare la durata massima della fase di apertura del concordato preventivo a quella della tutela protettiva del patrimonio del debitore: l’omologazione entro l’anno consente di evitare un vuoto di protezione tra la cessazione delle misure ex art. 55 CCII e l’efficacia vincolante del concordato omologato.

Si consideri il caso di Tizio S.r.l. che presenta domanda di concordato preventivo il 1° marzo, ottenendo misure protettive contestuali. Qualora la procedura non si concluda entro il 1° marzo dell’anno successivo, la società rischia di trovarsi priva di scudo protettivo nel periodo intermedio, con possibile esposizione ad azioni esecutive individuali dei creditori non aderenti. L’orientamento prevalente ammette in tali ipotesi misure cautelari atipiche ex art. 54, comma 1, CCII, ferma restando la valutazione del tribunale.

Coordinamento con la disciplina dell’omologazione (art. 48 CCII)

Il rinvio operato dal primo comma all’art. 48 CCII richiama la disciplina generale del giudizio di omologazione, che si articola in: (i) verifica della regolarità della procedura; (ii) accertamento del raggiungimento delle maggioranze ex art. 109 CCII; (iii) controllo della fattibilità giuridica ed economica del piano; (iv) valutazione delle opposizioni proposte dai creditori dissenzienti; (v) eventuale applicazione del meccanismo della ristrutturazione trasversale (cram down interclassi) ex art. 112, comma 2, CCII.

La sentenza di omologazione, reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII, costituisce titolo per l’esecuzione del concordato e produce i tipici effetti di cui all’art. 117 CCII, vincolando tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, fatta salva la conservazione dei diritti contro coobbligati e fideiussori.

Profili patologici: mancata omologazione nel termine

Qualora il termine annuale decorra senza intervento della sentenza di omologazione, la prassi giurisprudenziale ha elaborato soluzioni differenziate. Quando il ritardo è imputabile a carenze organizzative del tribunale o a complessità oggettive del procedimento (numero elevato di opposizioni, perizie estimative, contraddittorio sulle classi), l’orientamento prevalente esclude effetti decadenziali. Diversamente, se il ritardo deriva da condotte dilatorie del debitore o da sopravvenuta inattuabilità del piano, può trovare applicazione l’art. 106 CCII con conseguente revoca dell’ammissione e possibile dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, su istanza dei creditori o del pubblico ministero.

La sentenza di omologazione: contenuto e pubblicità

La sentenza che chiude la procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 113 CCII presenta un contenuto articolato: dispone l’omologazione del piano, regola le opposizioni proposte dai creditori dissenzienti, individua il liquidatore giudiziale nelle ipotesi di concordato liquidatorio o misto, fissa i tempi e le modalità di esecuzione degli adempimenti. La pronuncia è soggetta a pubblicazione nel registro delle imprese ex art. 45 CCII e a comunicazione ai creditori, con decorrenza del termine per il reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII. Il giudicato sulla regolarità della procedura e sull’ammissibilità della proposta si forma decorso il termine di impugnazione, salva la possibilità di rimozione degli effetti mediante risoluzione (art. 119 CCII) o annullamento (art. 120 CCII).

Si consideri il caso di Sempronio S.p.A., che presenta domanda di concordato preventivo in continuità il 15 gennaio: il tribunale, nel pronunciare l’omologazione entro i dodici mesi successivi, dovrà valutare le opposizioni di eventuali creditori dissenzienti, verificare il raggiungimento delle maggioranze nelle classi e, ove necessario, applicare il cram down interclassi. La pronuncia chiude la fase concorsuale e apre quella di esecuzione, soggetta a vigilanza del commissario giudiziale fino al completo adempimento del piano.

Rilievi conclusivi

L’art. 113 CCII assolve a una funzione di chiarezza sistematica, individuando con precisione il momento di chiusura della fase concorsuale di apertura del concordato preventivo. La previsione del termine annuale, pur priva di carattere perentorio, costituisce parametro fondamentale per la valutazione della ragionevole durata della procedura e per il coordinamento con la disciplina delle misure protettive. La dottrina maggioritaria valuta positivamente la scelta del legislatore di stabilire un orizzonte temporale definito, in linea con gli obiettivi della Direttiva UE 2019/1023 di promuovere procedure di ristrutturazione efficienti e prevedibili, a tutela tanto della continuità aziendale quanto del soddisfacimento dei creditori. Sul piano operativo, la disposizione impone agli organi della procedura un’attenta gestione dei tempi processuali, in particolare nelle fasi di adunanza dei creditori, raccolta dei voti, esame delle opposizioni e definizione del giudizio di omologazione, anche in presenza di contestazioni sulla formazione delle classi o sulla convenienza del piano per i creditori dissenzienti.

Domande frequenti

Quando si chiude il concordato preventivo secondo l’art. 113 CCII?

Il concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII; la successiva esecuzione del piano è fase distinta, soggetta a vigilanza del commissario giudiziale.

Entro quanto tempo deve intervenire l’omologazione?

L’omologazione deve intervenire entro dodici mesi dalla presentazione della domanda di accesso ex art. 40 CCII, in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva.

Il termine di dodici mesi è perentorio?

L’orientamento prevalente qualifica il termine come ordinatorio: il suo superamento non comporta decadenza automatica della procedura, ma può rilevare per la revoca ex art. 106 CCII.

Cosa accade se l’omologazione non interviene nei dodici mesi?

Il ritardo può rilevare sotto il profilo della ragionevole durata e, se imputabile al debitore, può condurre alla revoca ex art. 106 CCII con apertura della liquidazione giudiziale.

Che rapporto c'è tra il termine annuale e le misure protettive?

Il termine è allineato alla durata massima delle misure protettive ex artt. 54-55 CCII, evitando un vuoto di tutela tra cessazione della protezione e omologazione del concordato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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