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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 118 CCII – Esecuzione del concordato

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l’esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata dai creditori e omologata può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.

6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell’incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi incluse le deliberazioni di competenza dell’assemblea dei soci, la convocazione dell’assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l’esercizio del diritto di voto nelle stesse […]. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.

7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l’emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l’atto di trasferimento.

8. In deroga all’articolo 2560 del codice civile, l’acquirente o cessionario dell’azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

In sintesi

  • Sorveglianza del commissario giudiziale: dopo l’omologazione il commissario monitora l’esecuzione del concordato, trasmette rapporti periodici semestrale ai creditori e un rapporto finale al termine della procedura.
  • Deposito cautelativo: le somme spettanti a creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato, a tutela dei diritti in sospeso.
  • Poteri sostitutivi del commissario: in caso di inerzia o ritardo del debitore, il tribunale può attribuire al commissario i poteri necessari a compiere gli atti dovuti in luogo del debitore stesso.
  • Sostituzione dell’organo amministrativo: il proponente esterno può chiedere la nomina di un amministratore giudiziario che, nei casi più gravi, sostituisce il consiglio di amministrazione e può persino convocare l’assemblea ed esercitare il diritto di voto.
  • Deroga all’art. 2560 c.c.: l’acquirente dell’azienda ceduta in concordato non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano.
Funzione e struttura della norma

L’articolo 118 CCII governa la fase esecutiva del concordato preventivo, ovvero il periodo compreso tra l’omologazione e il pieno adempimento degli obblighi concordatari. La disposizione coordina i ruoli del commissario giudiziale, del tribunale e del debitore, prevedendo un sistema di controlli progressivamente più incisivi al crescere dell’inadempimento. Rispetto alla previgente disciplina della legge fallimentare (art. 185 L.F.), il CCII introduce meccanismi di enforcement più articolati, riflettendo la centralità che la fase esecutiva assume in un sistema orientato alla conservazione del valore aziendale.

Sorveglianza del commissario e rapporti informativi

Il commissario giudiziale mantiene le sue funzioni anche dopo l’omologazione, con il compito specifico di sorvegliare l’adempimento secondo le modalità fissate nella sentenza omologatoria. Ogni fatto che possa recare pregiudizio ai creditori deve essere immediatamente segnalato al giudice: si tratta di un obbligo di vigilanza attiva, non meramente passiva.

La cadenza informativa è strutturata su due livelli: rapporti semestrali trasmessi ai creditori, redatti secondo il formato standardizzato dell’art. 130, comma 9, CCII, e un rapporto finale al termine dell’esecuzione. Questa trasparenza periodica consente ai creditori di monitorare lo stato dell’adempimento e di valutare se proporre istanza di risoluzione nel caso di scostamenti significativi. L’orientamento prevalente ritiene che il termine per l’opposizione decorresse dalla ricezione del rapporto semestrale dal quale emergeva l’inadempimento.

Deposito per creditori contestati e condizionali

Il comma 2 risolve il problema delle somme che non possono essere immediatamente distribuite perché il relativo credito è in discussione (crediti contestati), sottoposto a condizione sospensiva o perché il creditore è irreperibile. Il giudice delegato stabilisce le modalità del deposito, tipicamente presso un istituto bancario, e la somma rimane vincolata fino alla definizione della posizione. Questa regola tutela sia il creditore potenziale sia il debitore, che non può essere obbligato a pagare due volte in caso di successivo rigetto della domanda di credito contestata.

Obbligo del debitore e poteri sostitutivi del commissario

Il comma 3 chiarisce che il debitore è obbligato a compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del concordato anche quando la proposta è stata presentata da uno o più creditori: la natura esterna della proposta non lo esime dall’adempimento degli obblighi assunti dalla procedura.

Il comma 4 disciplina il primo livello di enforcement in caso di inadempimento: il commissario segnala senza indugio l’inerzia o il ritardo al tribunale; quest'ultimo, sentito il debitore, può attribuire al commissario i poteri necessari a sostituirsi al debitore nel compimento degli atti mancanti. Si tratta di un rimedio meno invasivo rispetto alla sostituzione dell’organo gestorio, adatto a inadempimenti settoriali o temporanei.

Denuncia del proponente esterno e nomina dell’amministratore giudiziario

Il comma 5 introduce una legittimazione attiva speciale per il soggetto terzo che abbia presentato la proposta concordataria poi approvata e omologata: costui può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni del debitore con ricorso notificato sia al debitore sia al commissario, e può chiedere, in alternativa o cumulativamente, l’attribuzione di poteri sostitutivi al commissario ovvero la revoca dell’organo amministrativo societario con nomina di un amministratore giudiziario.

Il comma 6 regola i poteri dell’amministratore giudiziario così nominato: egli può compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del concordato, incluse le deliberazioni normalmente riservate all’assemblea dei soci, la convocazione dell’assemblea stessa e l’esercizio del diritto di voto. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti informativi e di voto dei soci di minoranza, a presidio dei principi fondamentali del diritto societario. Al liquidatore eventualmente nominato possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario, evitando così la duplicazione di organi. La nomina è comunicata al registro delle imprese entro cinque giorni per l’iscrizione, con efficacia dichiarativa verso i terzi.

Trasferimento di beni e cancellazione formalità

Il comma 7 semplifica il regime dei trasferimenti immobiliari o mobiliari registrati: il commissario può richiedere al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l’emissione di decreto di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, privilegi iscritti). Il tribunale può delegare al notaio rogante l’atto di trasferimento, snellendo la procedura e riducendo i costi.

Deroga alla responsabilità per i debiti d'impresa pregressi

Il comma 8 introduce una deroga espressa all’art. 2560, comma 2, c.c., secondo cui l’acquirente di un’azienda risponde dei debiti anteriori risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. In sede concordataria, questa responsabilità è esclusa per legge, salvo che il piano di concordato disponga diversamente. La norma è di fondamentale importanza pratica: senza di essa, l’acquirente di un’azienda in crisi sarebbe esposto ai debiti pregressi, rendendo il trasferimento economicamente svantaggioso o impossibile. Il correttivo 83/2022 ha confermato e precisato questa deroga, allineandola alle esigenze del concordato in continuità.

Domande frequenti

Chi controlla l’esecuzione del concordato dopo l’omologazione?

Il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento e trasmette rapporti semestrali ai creditori. Ogni fatto pregiudizievole deve essere segnalato al giudice. Al termine redige un rapporto finale secondo il modello dell’art. 130, comma 9, CCII.

Cosa succede se il debitore non esegue gli atti previsti nel piano di concordato?

Il commissario lo segnala al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario poteri sostitutivi o, nei casi gravi, revocare gli amministratori e nominare un amministratore giudiziario che agisce al loro posto.

Chi acquista un’azienda ceduta in concordato risponde dei debiti precedenti?

No. L’art. 118, comma 8, CCII deroga all’art. 2560 c.c.: l’acquirente non risponde dei debiti pregressi, salvo che il piano di concordato preveda espressamente il contrario.

Come vengono trattate le somme dovute a creditori contestati o irreperibili durante l’esecuzione?

Sono depositate nelle modalità stabilite dal giudice delegato, di regola presso un istituto bancario, e rimangono vincolate fino alla definizione della posizione del creditore interessato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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