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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 107 CCII – Voto dei creditori

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.

2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l’ordine e l’orario delle votazioni con proprio decreto.

3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l’elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi.

4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.

6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale. Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.

9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

In sintesi

  • Il voto dei creditori nel concordato preventivo è espresso con modalità telematiche, tramite PEC inviata al commissario giudiziale.
  • Tutte le proposte, del debitore e dei creditori concorrenti, sono sottoposte a votazione in ordine temporale, disciplinato dal giudice delegato.
  • Il commissario deposita e comunica la propria relazione definitiva almeno sette giorni prima del voto, con allegato l’elenco dei creditori legittimati e i relativi importi ammessi.
  • I creditori, i coobbligati e i fideiussori possono presentare osservazioni e contestazioni via PEC almeno dieci giorni prima del voto; il debitore può replicare e contestare i crediti altrui.
  • I termini procedurali previsti dall’art. 107 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali.
La digitalizzazione del voto nel concordato preventivo

L’art. 107 CCII rappresenta la norma cardine della fase di voto nel concordato preventivo, segnando una cesura netta rispetto al precedente sistema della legge fallimentare. Il voto, che nell’impianto del R.D. 267/1942 si svolgeva in un’adunanza fisica davanti al giudice delegato, diviene ora integralmente telematico: i creditori esprimono il proprio consenso o dissenso tramite posta elettronica certificata, senza necessità di comparire di persona. Questa scelta legislativa, coerente con la più ampia informatizzazione del processo civile, produce effetti significativi in termini di abbattimento dei costi di partecipazione, specialmente per i creditori remoti o stranieri, e di accelerazione dei tempi procedurali.

Oggetto della votazione e ordine delle proposte (comma 2)

Il comma 2 stabilisce che sono sottoposte alla votazione tutte le proposte depositate: quella del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori concorrenti (ammessi in base all’art. 90 CCII, che richiede una rappresentanza di almeno il dieci per cento dei crediti). Le proposte concorrenti sono votate nell’ordine temporale del loro deposito, seguendo un criterio che privilegia la priorità temporale. Il giudice delegato regola con proprio decreto l’ordine e l’orario delle singole votazioni, assicurando che ciascuna proposta sia valutata separatamente e che i creditori possano distinguere il proprio voto su ciascuna di esse. In caso di approvazione di più proposte, prevale quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata in termini di importo dei crediti favorevoli.

La comunicazione preventiva del commissario (comma 3)

Almeno quindici giorni prima della data iniziale del voto, il commissario giudiziale è tenuto a illustrare la propria relazione e le proposte definitivamente formulate, mediante una comunicazione depositata nel fascicolo elettronico e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati. A questa comunicazione è allegato l’elenco dei creditori legittimati al voto, con indicazione dell’ammontare del credito per il quale ciascuno è ammesso a votare. Questo elenco, che ha valore meramente funzionale alla votazione e non pregiudica la definitiva ammissione allo stato passivo, consente ai creditori di verificare la propria posizione e, se del caso, contestarla prima che il voto abbia luogo.

La fase di osservazioni e contestazioni (comma 4)

Il comma 4 introduce una fase di interlocuzione previa al voto che costituisce una delle novità più significative del CCII rispetto alla legge fallimentare. Almeno dieci giorni prima della data iniziale del voto, una pluralità di soggetti può formulare osservazioni e contestazioni via PEC al commissario giudiziale: il debitore, i proponenti delle proposte concorrenti, i coobbligati solidali, i fideiussori del debitore, gli obbligati in via di regresso e i creditori. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali ritiene le proposte inammissibili o non convenienti, contestare i crediti concorrenti, rilevando ad esempio la loro inesistenza, la loro entità o la loro collocazione, e sollevare qualsiasi altra questione rilevante per la formazione del voto.

Il debitore ha una posizione processuale privilegiata: non solo può rispondere alle osservazioni ricevute e contestare a sua volta i crediti altrui (proponendo, per esempio, l’esclusione di un creditore che ritenga inesistente), ma ha anche il dovere, non soltanto la facoltà, di fornire al giudice delegato gli opportuni chiarimenti sulle questioni sollevate. Questa asimmetria riflette il fatto che il debitore è il soggetto che ha proposto il concordato e ha accesso privilegiato alle informazioni sull’impresa.

La relazione definitiva del commissario (commi 5, 6 e 7)

Dopo aver ricevuto le osservazioni e contestazioni, il commissario giudiziale le trasmette ai creditori, al debitore e agli altri interessati, informando contestualmente il giudice delegato. Almeno sette giorni prima della data iniziale del voto, il commissario deposita e comunica la propria relazione definitiva, che costituisce il documento finale e aggiornato sulla situazione della procedura, sulle proposte e sulle questioni sollevate nella fase di interlocuzione. I provvedimenti del giudice delegato, ad esempio quelli in materia di ammissione provvisoria dei crediti contestati ai sensi dell’art. 108, sono comunicati almeno due giorni prima del voto.

Modalità tecniche del voto (comma 8)

Il voto è espresso esclusivamente via PEC, inviata al commissario giudiziale. I dati della procedura di voto sono di proprietà del Ministero della Giustizia e devono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari, garantendo la tracciabilità e l’immodificabilità del processo deliberativo. Il creditore che non vota entro il termine stabilito è considerato astensionista: l’assenza di voto non equivale a voto contrario, ma le conseguenze dell’astensione in termini di calcolo delle maggioranze devono essere verificate in relazione alla disciplina dell’art. 109 CCII.

Inapplicabilità della sospensione feriale (comma 9)

Il comma 9 esclude espressamente che i termini previsti dai commi 3, 4 e 6 dell’art. 107 siano soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla L. 742/1969 (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno). La ratio è evidente: in procedure concorsuali che richiedono tempi certi e celeri, la sospensione feriale potrebbe compromettere l’intera sequenza procedurale, creando incertezze sui termini di voto e ritardando ingiustificatamente la definizione della procedura. L’esclusione è limitata ai termini specificamente indicati e non si estende all’intera procedura concordataria.

Domande frequenti

Come si esprime il voto nel concordato preventivo ai sensi dell’art. 107 CCII?

Tramite posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale; il voto è integralmente telematico e non richiede adunanza fisica.

Entro quando i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni prima del voto?

Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, tramite PEC al commissario giudiziale (art. 107, comma 4 CCII).

I termini dell’art. 107 CCII sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali?

No: il comma 9 dell’art. 107 CCII esclude espressamente la sospensione feriale per i termini previsti dai commi 3, 4 e 6.

In quale ordine vengono votate le proposte concorrenti nel concordato preventivo?

Nell’ordine temporale del loro deposito; il giudice delegato regola con decreto l’ordine e l’orario delle singole votazioni (art. 107, comma 2 CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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