Art. 105 CCII – Operazioni e relazione del commissario
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l’impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita […] almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.
2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare […] e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all’articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero.
In sintesi
Ruolo della relazione del commissario nel concordato preventivo
L’art. 105 CCII disciplina il cuore dell’attività istruttoria del commissario giudiziale nella fase di voto del concordato preventivo. La norma assegna a questo organo una duplice funzione: da un lato quella di accertamento e documentazione della situazione patrimoniale, economica e gestionale del debitore; dall’altro quella di informazione trasparente del ceto creditorio, affinché il voto sulla proposta concordataria sia pienamente consapevole. Il commissario non è un ausiliario neutro e passivo, ma un organo di garanzia dotato di poteri conoscitivi penetranti e gravato da obblighi di riferire che includono, in taluni casi, la segnalazione al tribunale e al pubblico ministero.
L’inventario e la relazione principale (comma 1)
Il primo adempimento è la redazione dell’inventario del patrimonio del debitore, strumento di fotografia dell’attivo disponibile che costituisce anche la base per le proiezioni di soddisfazione dei creditori. L’inventario deve essere redatto con metodo analitico, elencando i singoli cespiti, il loro valore di stima e l’eventuale presenza di vincoli (ipoteche, pegni, privilegi speciali). Sulla base di tale documentazione il commissario redige la relazione particolareggiata, che deve contenere obbligatoriamente: (i) l’analisi delle cause del dissesto, distinguendo tra fattori esogeni (congiuntura, perdita di mercato) e fattori endogeni (cattiva gestione, operazioni straordinarie pregiudizievoli); (ii) la qualificazione della crisi come stato di crisi o insolvenza, distinzione rilevante per la scelta degli strumenti e per la sostenibilità del piano; (iii) la valutazione della condotta del debitore, con segnalazione di eventuali irregolarità rilevanti; (iv) il giudizio sulle proposte di concordato; (v) le garanzie offerte ai creditori.
Il deposito deve avvenire almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto: si tratta di un termine minimo di tutela, che garantisce ai creditori un tempo adeguato per studiare la documentazione e formarsi un’opinione consapevole prima di votare. Una copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero, al quale spetta la vigilanza sulla regolarità della procedura e la valutazione di eventuali profili penali.
La comparazione con la liquidazione giudiziale (comma 2)
Il comma 2 introduce un elemento informativo fondamentale: il commissario deve illustrare le utilità che potrebbero derivare, in caso di liquidazione giudiziale, dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie promuovibili nei confronti di terzi. Questa previsione risponde a una precisa logica di comparazione: il creditore deve poter valutare non solo quanto riceverà con il concordato, ma anche quanto potrebbe ottenere nell’ipotesi alternativa di apertura della liquidazione giudiziale, incluse le somme recuperabili attraverso il contenzioso. L’art. 84, comma 4 CCII stabilisce che il concordato deve assicurare ai creditori chirografari un soddisfacimento non inferiore al valore ottenibile in caso di liquidazione, e la relazione del commissario è lo strumento attraverso cui questo raffronto viene reso trasparente e verificabile.
Va precisato che il commissario non formula giudizi definitivi sull’esito di tali azioni, ma si limita a illustrarne la plausibilità e il potenziale valore, senza esprimere certezze su pronunce giurisdizionali future. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che questa valutazione debba essere condotta con prudente realismo, evitando sia sottostime che sovrastime delle probabilità di successo del contenzioso.
La relazione integrativa sulle proposte concorrenti (commi 3 e 4)
L’istituto delle proposte concorrenti, introdotto dalla riforma del 2015 e recepito nel CCII, consente ai creditori che rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti di formulare proprie proposte di concordato alternative a quella del debitore. In tale evenienza, il commissario deve redigere una relazione integrativa che contenga una comparazione analitica tra tutte le proposte depositate, evidenziandone i punti di forza e di debolezza dal punto di vista della fattibilità, della convenienza per i creditori e della sostenibilità economica.
La relazione integrativa deve essere depositata e comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale del voto, restando una copia al pubblico ministero. Il comma 4 specifica che la comparazione deve riguardare tutte le proposte, ivi compresa quella del debitore, e che le proposte, inclusa quella del debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima dell’apertura del voto. Questo termine di modificabilità costituisce un elemento di flessibilità che consente al debitore o ai proponenti concorrenti di adeguare la proposta alle osservazioni e contestazioni ricevute nella fase di interlocuzione con i creditori, senza tuttavia consentire modifiche tardive che pregiudicherebbero l’adeguata informazione del ceto creditorio.
La relazione integrativa per informazioni sopravvenute (comma 5)
Il comma 5 prevede una ulteriore ipotesi di relazione integrativa, non legata alla presenza di proposte concorrenti ma all’emersione di informazioni nuove rilevanti per la votazione. Si pensi, ad esempio, alla scoperta di attivi non inventariati, all’avvio di procedimenti giudiziari che incidono sul patrimonio del debitore, o alla modifica della situazione finanziaria dell’impresa tra il deposito della relazione principale e la data del voto. In tutti questi casi il commissario ha il dovere di aggiornare l’informazione creditoria con una relazione integrativa da comunicare almeno quindici giorni prima del voto e da trasmettere al pubblico ministero. L’obiettivo è impedire che il voto si formi su una base informativa ormai superata da fatti sopravvenuti di rilievo.
Responsabilità del commissario e coordinamento sistematico
Il commissario giudiziale risponde dei danni causati dall’inesatto adempimento dei suoi doveri ai sensi dell’art. 92 CCII, che rinvia alle regole di responsabilità del curatore fallimentare (oggi curatore della liquidazione giudiziale). L’art. 105 si coordina strettamente con l’art. 104 (comunicazioni ai creditori), con l’art. 106 (atti di frode e segnalazione al tribunale), con l’art. 107 (voto telematico) e con l’art. 84 (contenuto del concordato e soglie minime di soddisfacimento). L’insieme di queste norme delinea un sistema in cui la trasparenza informativa è il presupposto irrinunciabile della legittimità del voto concordatario.
Domande frequenti
Entro quando deve essere depositata la relazione del commissario nel concordato preventivo?
Almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori, ai sensi dell’art. 105, comma 1 CCII.
Perché il commissario deve illustrare le azioni recuperatorie esperibili in caso di liquidazione giudiziale?
Per consentire ai creditori di valutare la convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, come richiesto dall’art. 84 CCII.
Fino a quando possono essere modificate le proposte di concordato?
Fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell’art. 105, comma 4 CCII.
Quando il commissario è obbligato a redigere una relazione integrativa ulteriore rispetto a quella sulle proposte concorrenti?
Quando emergono informazioni nuove rilevanti per il voto che i creditori devono conoscere, ai sensi dell’art. 105, comma 5 CCII.