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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 92 CCII – Commissario giudiziale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonchè le disposizioni di cui agliarticoli 35, comma 4-bis,e 35.1 deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano alresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.

3. Il commissario giudiziale vigila sull’attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonchè ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all’articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione. Nel concordato in continuità aziendale il commissario giudiziale può affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta.

4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

In sintesi

  • Il commissario giudiziale è pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni e soggiace alla disciplina generale degli organi delle procedure concorsuali (artt. 125, 126, 133-137 CCII).
  • Vigila sull'attività del debitore durante la procedura e fornisce informazioni utili ai creditori che ne fanno richiesta, previa valutazione della congruità e assunzione di obblighi di riservatezza.
  • Nel concordato in continuità aziendale, se richiesto o in caso di misure protettive, affianca debitore e creditori nella negoziazione del piano, formulando suggerimenti per la redazione.
  • Comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti rilevanti ai fini delle indagini penali di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
  • Soggiace alle disposizioni antimafia ex artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).
La qualifica di pubblico ufficiale

L’art. 92 CCII definisce lo statuto del commissario giudiziale nel concordato preventivo. Il comma 1 attribuisce al commissario la qualifica di pubblico ufficiale limitatamente all’esercizio delle sue funzioni, con le conseguenti implicazioni sul piano penalistico: da un lato, il commissario può incorrere nei reati propri dei pubblici ufficiali (artt. 314 e ss. c.p.); dall’altro, gode delle tutele previste per gli stessi nei confronti di terzi (art. 337 c.p. per la resistenza, art. 341-bis c.p. per l’oltraggio).

La qualifica è funzionale, non soggettiva: cessata la procedura o l’incarico, il commissario perde tale status. L’orientamento prevalente in dottrina è che la qualifica riguardi sia le attività tipicamente pubblicistiche (vigilanza, relazioni al giudice, comunicazioni al pubblico ministero) sia le attività informative rese ai creditori, in quanto strumentali all’esercizio dell’ufficio.

Rinvio alla disciplina degli organi concorsuali

Il comma 2 opera un rinvio articolato ad una pluralità di disposizioni del CCII relative agli organi delle procedure concorsuali, applicabili in quanto compatibili: l’art. 125 (nomina e sostituzione del curatore, qui applicato al commissario), l’art. 126 (revoca), gli artt. 133-137 (responsabilità, liquidazione del compenso, rendiconto, reclami contro gli atti del curatore). Il rinvio assicura uniformità di disciplina tra le diverse figure di organo ausiliario della procedura.

Di particolare rilievo è il rinvio alle disposizioni antimafia: gli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) impongono verifiche sulla situazione soggettiva del commissario al fine di prevenire infiltrazioni criminali nella gestione delle procedure concorsuali. Il commissario è dunque soggetto a comunicazione antimafia preventiva alla nomina.

Funzione di vigilanza e informativa

Il comma 3 disciplina i due profili principali dell’attività del commissario: la vigilanza e l'informativa. La vigilanza sull’attività del debitore è funzione continua e pervasiva: il commissario monitora che il debitore non compia atti pregiudizievoli per i creditori durante la procedura, ferma restando la gestione corrente in capo al debitore stesso (che nel concordato preventivo conserva l’amministrazione ordinaria dei propri beni).

Sul versante informativo, il commissario fornisce ai creditori che ne fanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, con due condizioni: (a) la congruità della richiesta, valutata discrezionalmente dal commissario; (b) l’assunzione di opportuni obblighi di riservatezza da parte del richiedente. Le informazioni sono ricavabili dalle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché da ogni altra informazione rilevante in possesso del commissario.

Il comma 4 estende questo regime informativo anche alle richieste di creditori o terzi finalizzate alla presentazione di offerte concorrenti ex art. 91 CCII, creando un raccordo sistematico tra la disciplina degli organi e quella delle offerte concorrenti.

Il ruolo nel concordato in continuità

La norma riserva una disciplina rafforzata al commissario nel concordato in continuità aziendale. Nel termine concesso ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII, il commissario, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all’art. 54, comma 2, affianca debitore e creditori nella negoziazione del piano, formulando ove occorra suggerimenti per la sua redazione. Si tratta di un ruolo proattivo che va ben oltre la mera vigilanza: il commissario diventa facilitatore della negoziazione, contribuendo alla costruzione di un piano sostenibile.

Il terzo periodo del comma 3, introdotto per rafforzare la flessibilità procedurale, consente al commissario di affiancare le parti anche nella negoziazione di eventuali modifiche al piano o alla proposta già depositate. Questo potere di assistenza post-deposito si rivela prezioso nelle procedure complesse, dove le trattative con i creditori principali possono portare a revisioni significative del piano originario.

Obbligo di comunicazione al pubblico ministero

Il comma 5 impone al commissario un obbligo di comunicazione immediata al pubblico ministero dei fatti che possono rilevare ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Si tratta di un presidio di legalità che completa il quadro delle funzioni del commissario: la sua posizione privilegiata di accesso alle informazioni aziendali lo rende un osservatorio privilegiato su eventuali condotte illecite del debitore o di terzi. L’obbligo è strutturato come dovere assoluto («senza ritardo»), con la conseguenza che il ritardo ingiustificato potrebbe configurare responsabilità del commissario, anche sotto il profilo dell’omessa denuncia ex art. 361 c.p.

Domande frequenti

Il commissario giudiziale è sempre un pubblico ufficiale?

Lo è esclusivamente nell’esercizio delle funzioni: la qualifica è funzionale, non soggettiva, e cessa con la conclusione dell’incarico.

Può il commissario giudiziale fornire informazioni a creditori che vogliono presentare proposte concorrenti?

Sì, previa valutazione della congruità della richiesta e assunzione di obblighi di riservatezza, sulla base delle scritture contabili e fiscali del debitore.

Qual è il ruolo del commissario nel concordato in continuità aziendale?

Affianca debitore e creditori nella negoziazione del piano, formulando suggerimenti, e può assistere anche nelle modifiche successive alla proposta già depositata.

Il commissario ha obblighi di segnalazione penale?

Sì: deve comunicare senza ritardo al pubblico ministero i fatti rilevanti ai fini delle indagini penali di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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