Art. 91 CCII – Offerte concorrenti
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, dispone che dell’offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d’azienda.
2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell’apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni aziendali.
3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l’apertura della procedura competitiva.
4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l’aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere presta- te dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell’udienza per l’esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.
5. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.
6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.
7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l’aggiudicazione abbia luogo dopo l’omologazione.
8. Con la vendita o con l’aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall’originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell’originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all’esito della gara.
10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l’originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all’offerta indicata al comma 1.
11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l’assegnazione del termine previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera a).
In sintesi
Ratio e collocazione normativa
L’art. 91 CCII disciplina le offerte concorrenti nel concordato preventivo, collocandosi nella Sezione I del Capo III del Titolo IV. La norma persegue un duplice obiettivo: garantire la massimizzazione del valore degli asset del debitore a beneficio dei creditori e assicurare la trasparenza e competitività del processo di vendita o trasferimento aziendale, evitando che il piano concordatario cristallizzi artificialmente il prezzo di cessione concordato con un soggetto predeterminato.
L’istituto riprende, adattandolo al contesto concordatario, i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla prassi delle vendite competitive nelle procedure di liquidazione giudiziale, ora sistematizzati in modo organico. Il legislatore del CCII ha recepito le indicazioni della Direttiva UE 2019/1023, che valorizza la competitività nelle procedure di ristrutturazione come presidio di efficienza allocativa.
Ambito di applicazione
Il comma 1 delimita l’ambito di applicazione in modo preciso: la procedura delle offerte concorrenti scatta esclusivamente quando il piano di concordato include un’offerta irrevocabile già individuata, avente ad oggetto il trasferimento, anche prima dell’omologazione, dell’azienda, di rami aziendali o di beni specifici, verso un corrispettivo in denaro o a titolo oneroso. La stessa disciplina si applica all'affitto d'azienda, operazione economicamente analoga al trasferimento anticipato.
Il comma 2 estende la disciplina a una fattispecie pre-procedurale: qualora prima dell’apertura del concordato il debitore abbia stipulato contratti con finalità di trasferimento non immediato dell’azienda o di sue componenti, anche questi contratti soggiacciono alla disciplina concorrenziale. L’estensione mira a impedire che accordi riservati conclusi prima del deposito della domanda sottraggano gli asset alla competizione, comprimendo il valore recuperabile dai creditori.
La procedura competitiva: dal decreto alle offerte
Il comma 3 stabilisce che, se pervengono manifestazioni di interesse a seguito della pubblicità disposta, il tribunale, o il giudice da esso delegato, apre con decreto la procedura competitiva. Il decreto (comma 4) è un atto di contenuto necessariamente puntuale: deve stabilire le modalità di presentazione delle offerte irrevocabili, assicurando la comparabilità tra le stesse; i requisiti soggettivi degli offerenti; le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti sul patrimonio del debitore; gli eventuali limiti all’utilizzo di tali informazioni (rilevanti sotto il profilo della due diligence e della riservatezza); l’aumento minimo del corrispettivo rispetto all’offerta base; le garanzie che gli offerenti devono prestare; le forme di pubblicità; la data dell’udienza per l’esame delle offerte, se la vendita avviene davanti al giudice.
La pubblicità deve in ogni caso essere disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all’art. 490 c.p.c. (comma 5), nelle forme ivi previste in quanto compatibili. Si tratta di una prescrizione inderogabile che garantisce accessibilità uniforme alle informazioni su scala nazionale.
Segretezza, gara e tempistica
Il comma 6 prescrive che le offerte siano presentate in forma segreta e che siano inefficaci se non conformi al decreto o se sottoposte a condizione. La segretezza presidia l’autenticità della competizione: ciascun offerente formula la propria proposta senza conoscere quella degli altri, evitando comportamenti collusivi.
Il comma 7 regola l’apertura pubblica delle buste: nel giorno stabilito, le offerte vengono rese note alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se risultano più offerte migliorative, si apre la gara vera e propria tra gli offerenti. La norma fissa un termine perentorio: la gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita avvenga dopo l’omologazione. Questo termine assicura che i creditori votino su una proposta aggiornata con il prezzo emerso dalla competizione.
Effetti dell’aggiudicazione a terzi e break-up fee
Quando la gara si conclude con l’aggiudicazione a un soggetto diverso dall’offerente originario indicato nel piano, il comma 8 prevede una duplice conseguenza: (i) l’offerente originario e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte; (ii) il commissario giudiziale dispone il rimborso in favore dell’offerente originario delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta, entro il limite massimo del tre per cento del prezzo indicato nell’offerta stessa.
Questa somma costituisce una sorta di break-up fee legislativamente tipizzata, che compensa l’offerente originario per il rischio assunto e per i costi di strutturazione dell’offerta. L’incentivo è funzionale a stimolare la presentazione di offerte serie già in sede di piano, senza le quali la procedura competitiva non si attiva.
Il comma 9 impone al debitore di modificare la proposta e il piano in conformità all’esito della gara, aggiornando corrispettivo e condizioni. Se invece la gara è indetta ma non pervengono offerte, l’offerente originario rimane vincolato nei termini dell’offerta iniziale (comma 10).
Applicazione in caso di riserva di termini
Il comma 11 estende la disciplina delle offerte concorrenti, in quanto compatibile, all’ipotesi in cui il debitore abbia ottenuto l’assegnazione del termine ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII (c.d. «periodo di grazia» per la predisposizione del piano). In tal modo si evita che la riserva di termini venga utilizzata per «blindare» accordi preliminari sottraendoli alla competizione.
Domande frequenti
Quando scatta l’obbligo di pubblicità per le offerte concorrenti nel concordato preventivo?
Quando il piano include un’offerta irrevocabile già individuata per il trasferimento di azienda, rami o beni specifici, anche in caso di affitto d'azienda o contratti pre-procedurali analoghi.
Come deve avvenire la presentazione delle offerte nella procedura competitiva?
In forma segreta, secondo le modalità fissate dal decreto del tribunale; le offerte condizionate o non conformi al decreto sono inefficaci.
Cosa spetta all’offerente originario se la gara viene aggiudicata a un terzo?
Il commissario giudiziale rimborsa le spese sostenute per la formulazione dell’offerta fino al 3% del prezzo indicato nell’offerta originaria (break-up fee legale).
Entro quando deve concludersi la gara rispetto al voto dei creditori?
Almeno venti giorni prima della data fissata per il voto, affinché i creditori possano esprimersi sulla proposta aggiornata con il prezzo emerso dalla competizione.