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Art. 93 CCII – Pubblicita’ del decreto
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Funzione e collocazione normativa
L’art. 93 CCII, pur nella sua sinteticità, constando di un solo comma, svolge una funzione sistematica di primaria importanza nell’economia del concordato preventivo. La norma si colloca nella Sezione II del Capo III del Titolo IV, dedicata agli organi e all’amministrazione della procedura, e disciplina la pubblicità del decreto di apertura nei confronti dei terzi.
La trascrizione nei pubblici registri è lo strumento attraverso il quale l’ordinamento rende opponibile ai terzi l’esistenza della procedura concorsuale in ordine ai beni del debitore soggetti a registrazione. In assenza di tale formalità, i terzi che acquisissero diritti su tali beni potrebbero in linea di principio opporre la propria buona fede, creando un pregiudizio per la massa dei creditori.
Ambito oggettivo: beni soggetti a pubblica registrazione
La norma identifica il proprio ambito di applicazione con riferimento ai beni immobili e agli altri beni soggetti a pubblica registrazione. La prima categoria comprende i fabbricati, i terreni e i diritti reali immobiliari (usufrutto, superficie, enfiteusi, servitù, ipoteca): la trascrizione avviene nei registri immobiliari tenuti dall’Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria dei registri immobiliari).
La seconda categoria ricomprende i beni mobili registrati soggetti a trascrizione nei rispettivi registri pubblici: autoveicoli e motoveicoli (Pubblico Registro Automobilistico, PRA), navi e imbarcazioni (Registro Navale Italiano), aeromobili (Registro Aeronautico Nazionale), nonché i diritti di proprietà industriale soggetti a deposito (marchi, brevetti registrati presso l’UIBM). L’elenco è aperto: la disposizione si riferisce a qualunque bene per il quale l’ordinamento preveda un sistema di registrazione pubblica opponibile ai terzi.
Soggetto onerato: il commissario giudiziale
L’obbligo di procedere alla trascrizione grava sul commissario giudiziale, non sul debitore. La scelta è coerente con il ruolo istituzionale del commissario come organo di garanzia della procedura: affidare al debitore la cura di un adempimento così rilevante per i propri creditori avrebbe esposto la pubblicità al rischio di inerzie interessate. Il commissario, in quanto pubblico ufficiale ex art. 92, comma 1 CCII, è il soggetto istituzionalmente preposto a garantire l’effettività degli adempimenti formali della procedura.
Nella prassi, la trascrizione viene eseguita mediante richiesta al conservatore dei registri immobiliari (per i beni immobili) o mediante domanda agli uffici competenti per i beni mobili registrati, utilizzando i modelli e le procedure previste dai rispettivi regolamenti. Il commissario è legittimato a richiedere la trascrizione senza necessità di uno specifico mandato del giudice delegato, trattandosi di un obbligo di legge.
Effetti della trascrizione
La trascrizione del decreto di apertura del concordato preventivo produce effetti di opponibilità erga omnes: dalla data della trascrizione, i terzi non possono ignorare l’esistenza della procedura in relazione ai beni trascritti. Questo significa che gli atti dispositivi compiuti dal debitore successivamente alla trascrizione, e in violazione dei limiti posti dalla procedura, sono opponibili ai creditori concorsuali anche nei confronti dell’acquirente, salvo che questi non abbia acquisito il diritto prima della trascrizione stessa.
L’effetto è analogo, nella sua struttura, a quello della trascrizione del pignoramento immobiliare: in entrambi i casi, la trascrizione funge da «segnale» per il mercato, rendendo noto che il bene è coinvolto in una procedura che ne limita la libera disponibilità. La disposizione si coordina con l’art. 46 CCII, che regola gli effetti del decreto di apertura sulla gestione del patrimonio del debitore, e con l’art. 94 CCII, relativo agli effetti del concordato preventivo sui creditori.
Mancata trascrizione e conseguenze
L’art. 93 CCII non disciplina espressamente le conseguenze della mancata trascrizione. In applicazione dei principi generali, l’inadempimento del commissario non determina la nullità del decreto di apertura, ma può fondare la sua responsabilità ai sensi dell’art. 136 CCII (che richiama la disciplina della responsabilità del curatore). Il giudice delegato, nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza sulla procedura, può sollecitare o ordinare al commissario inadempiente di provvedere all’adempimento.
Domande frequenti
Chi è tenuto a trascrivere il decreto di apertura del concordato preventivo nei pubblici registri?
Il commissario giudiziale, non il debitore, a garanzia dell’effettività dell’adempimento e dell’imparzialità nell’esercizio della funzione.
Quali beni sono interessati dalla trascrizione prevista dall’art. 93 CCII?
I beni immobili e tutti i beni mobili soggetti a pubblica registrazione: veicoli al PRA, navi, aeromobili, diritti di proprietà industriale registrati.
Qual è l’effetto della trascrizione del decreto di apertura?
Rende opponibile ai terzi l’apertura della procedura, impedendo che atti dispositivi successivi del debitore pregiudichino i creditori concorsuali.
La mancata trascrizione causa nullità del decreto di apertura?
No: il decreto rimane valido, ma il commissario inadempiente può incorrere in responsabilità ex art. 136 CCII per i danni causati ai creditori dall’omissione.