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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 133 c.c. – Prova della celebrazione risultante da sentenza penale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l’iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 132 - Art. 132 Codice Civile: Mancanza dell’atto di celebrazione→Cod. civ. art. 134 - Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 131 Codice Civile: Possesso di stato→Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza→Art. 130 Codice Civile: Atto di celebrazione del matrimonio→Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale de→Art. 129 bis Codice Civile: Responsabilità del coniuge in mala f→Art. 129 Codice Civile: Diritti dei coniugi in buona fede→Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell’ufficiale dello stato
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In sintesi
Indice dei contenuti
La sentenza penale che accerta la celebrazione del matrimonio, iscritta nel registro dello stato civile, produce gli effetti del matrimonio dal giorno della celebrazione.
Ratio
L'art. 133 c.c. risponde all'esigenza di garantire la massima tutela allo status coniugale e filiale quando la prova della celebrazione emerga non da documenti amministrativi ma da un accertamento giudiziale penale. Il legislatore ha privilegiato la certezza degli stati personali, disponendo la retroattività degli effetti alla data di celebrazione, così da evitare lacune nella tutela dei soggetti coinvolti.Analisi
Il presupposto applicativo è l'esistenza di una sentenza penale, di condanna o di proscioglimento, dalla quale risulti, come fatto accertato, la celebrazione di un matrimonio. Ciò può accadere in processi per bigamia (art. 556 c.p.), ove il giudice penale debba accertare l'esistenza di un precedente matrimonio, o in procedimenti per falsità in atti pubblici. Una volta passata in giudicato la sentenza, essa viene iscritta nel registro dello stato civile: da quel momento il matrimonio produce tutti i suoi effetti civili con decorrenza retroattiva al giorno della celebrazione. La retroattività è espressamente estesa ai figli, il che implica la regolarizzazione retroattiva del loro stato di figli nati nel matrimonio.Quando si applica
La norma si applica nelle ipotesi in cui la celebrazione di un matrimonio non risulti dai registri dello stato civile ma sia stata accertata incidentalmente o come elemento costitutivo di una fattispecie penale. È rilevante in sede di successione, liquidazione del regime patrimoniale e determinazione dello stato dei figli, quando si debba stabilire se alla data del decesso o dell'evento considerato il de cuius fosse o meno coniugato.Connessioni
L'art. 133 c.c. completa il sistema probatorio degli artt. 130-132 c.c. Si coordina con l'art. 654 c.p.p. sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile e con l'art. 12 D.P.R. 396/2000 in tema di iscrizione di provvedimenti giudiziali nei registri dello stato civile. Rileva altresì in relazione all'art. 556 c.p. (bigamia) e all'art. 231 c.c. (presunzione di paternità).Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio vengono processati penalmente in base al matrimonio che celebrarono
Nella sentenza risulta provata la loro celebrazione. L'iscrizione di tale sentenza nei registri dello stato civile sana retroattivamente il matrimonio dal giorno della sua celebrazione.
Caso 2: Caso 2
Sempronio viene condannato per violazione dei doveri matrimoniali in un procedimento penale dove la celebrazione del matrimonio con Filano è provata dalla stessa sentenza. L'iscrizione retroattiva della sentenza conferisce effetti civili completi al matrimonio.
Caso 3: Caso 3
Mevio contesta il matrimonio di due persone, ma una sentenza penale nel merito accerta la celebrazione. L'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile estende gli effetti civili ai figli e al coniuge superstite a partire dalla data della celebrazione.
Domande frequenti
Quando la sentenza penale prova la celebrazione del matrimonio?
Quando il giudice penale nel pronunciare una sentenza accerta l'esistenza della celebrazione matrimoniale come fatto rilevante nel processo penale.
Quale effetto ha l'iscrizione della sentenza nei registri dello stato civile?
L'iscrizione assicura al matrimonio tutti gli effetti civili tanto tra i coniugi quanto verso i figli, con data di decorrenza quella della celebrazione.
Gli effetti retroagiscono alla celebrazione?
Sì, l'iscrizione della sentenza penale riconosce effetti civili pieni dal giorno della celebrazione, non da quello della sentenza.
Chi iscrive la sentenza nei registri dello stato civile?
L'ufficiale dello stato civile del comune competente, previo deposito della sentenza penale e su richiesta dell'interessato o d'ufficio.
Quali effetti civili derivano da questa iscrizione?
Tutti gli effetti matrimoniali: comunione di beni (se non pattuito diversamente), successione legittima, diritti pensionistici, patria potestà sui figli e diritti coniugali.
Fonti consultate: 1 fonte verificate