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Art. 133 c.c. Prova della celebrazione risultante da
In vigore
sentenza penale Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l’iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli. SEZIONE VIII – Disposizioni penali
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La sentenza penale che accerta la celebrazione del matrimonio, iscritta nel registro dello stato civile, produce gli effetti del matrimonio dal giorno della celebrazione.
Ratio
L'art. 133 c.c. risponde all'esigenza di garantire la massima tutela allo status coniugale e filiale quando la prova della celebrazione emerga non da documenti amministrativi ma da un accertamento giudiziale penale. Il legislatore ha privilegiato la certezza degli stati personali, disponendo la retroattività degli effetti alla data di celebrazione, così da evitare lacune nella tutela dei soggetti coinvolti.Analisi
Il presupposto applicativo è l'esistenza di una sentenza penale, di condanna o di proscioglimento, dalla quale risulti, come fatto accertato, la celebrazione di un matrimonio. Ciò può accadere in processi per bigamia (art. 556 c.p.), ove il giudice penale debba accertare l'esistenza di un precedente matrimonio, o in procedimenti per falsità in atti pubblici. Una volta passata in giudicato la sentenza, essa viene iscritta nel registro dello stato civile: da quel momento il matrimonio produce tutti i suoi effetti civili con decorrenza retroattiva al giorno della celebrazione. La retroattività è espressamente estesa ai figli, il che implica la regolarizzazione retroattiva del loro stato di figli nati nel matrimonio.Quando si applica
La norma si applica nelle ipotesi in cui la celebrazione di un matrimonio non risulti dai registri dello stato civile ma sia stata accertata incidentalmente o come elemento costitutivo di una fattispecie penale. È rilevante in sede di successione, liquidazione del regime patrimoniale e determinazione dello stato dei figli, quando si debba stabilire se alla data del decesso o dell'evento considerato il de cuius fosse o meno coniugato.Connessioni
L'art. 133 c.c. completa il sistema probatorio degli artt. 130-132 c.c. Si coordina con l'art. 654 c.p.p. sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile e con l'art. 12 D.P.R. 396/2000 in tema di iscrizione di provvedimenti giudiziali nei registri dello stato civile. Rileva altresì in relazione all'art. 556 c.p. (bigamia) e all'art. 231 c.c. (presunzione di paternità).Domande frequenti
Quando la sentenza penale prova la celebrazione del matrimonio?
Quando il giudice penale nel pronunciare una sentenza accerta l'esistenza della celebrazione matrimoniale come fatto rilevante nel processo penale.
Quale effetto ha l'iscrizione della sentenza nei registri dello stato civile?
L'iscrizione assicura al matrimonio tutti gli effetti civili tanto tra i coniugi quanto verso i figli, con data di decorrenza quella della celebrazione.
Gli effetti retroagiscono alla celebrazione?
Sì, l'iscrizione della sentenza penale riconosce effetti civili pieni dal giorno della celebrazione, non da quello della sentenza.
Chi iscrive la sentenza nei registri dello stato civile?
L'ufficiale dello stato civile del comune competente, previo deposito della sentenza penale e su richiesta dell'interessato o d'ufficio.
Quali effetti civili derivano da questa iscrizione?
Tutti gli effetti matrimoniali: comunione di beni (se non pattuito diversamente), successione legittima, diritti pensionistici, patria potestà sui figli e diritti coniugali.
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