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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 132 c.c. – Mancanza dell’atto di celebrazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l’esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell’art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell’esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 131 - Art. 131 Codice Civile: Possesso di stato→Cod. civ. art. 133 - Art. 133 Codice Civile: Prova della celebrazione risultante da→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 130 Codice Civile: Atto di celebrazione del matrimonio→Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione→Art. 129 bis Codice Civile: Responsabilità del coniuge in mala f→Art. 129 Codice Civile: Diritti dei coniugi in buona fede→Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza→Art. 128 c.c.: Matrimonio putativo – Testo aggiornato→Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale de
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
In caso di distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, l'esistenza del matrimonio può essere provata con mezzi alternativi, incluso il possesso di stato.
Ratio
L'art. 132 c.c. introduce un temperamento necessario alla rigidità del sistema probatorio delineato dall'art. 130 c.c.: quando la mancanza dell'atto di matrimonio nei registri non è imputabile ai coniugi ma a cause esterne, calamità, distruzione dolosa o colposa ad opera di pubblici ufficiali, eventi di forza maggiore, sarebbe iniquo negare qualsiasi tutela ai soggetti interessati. La norma bilancia certezza del diritto ed equità sostanziale.Analisi
La disposizione prevede due distinte ipotesi. La prima riguarda la distruzione o lo smarrimento dei registri: in tal caso si applicano i mezzi di prova dell'art. 452 c.c., che consente la ricostruzione degli atti di stato civile andati perduti, anche mediante testimoni, copie e ogni altro documento. La seconda ipotesi concerne la mancata iscrizione dell'atto nei registri per dolo o colpa del pubblico ufficiale o per forza maggiore: qui la prova è ammessa, ma richiede un presupposto aggiuntivo, ossia che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato. Questa condizione aggiuntiva è imposta per evitare che la via probatoria aperta dalla norma divenga uno strumento per rivendicare matrimoni mai celebrati. Il dolo del pubblico ufficiale può integrare il reato di cui all'art. 476 c.p., mentre la colpa può configurare responsabilità disciplinare e civile.Quando si applica
La norma trova applicazione nei casi di perdita degli archivi dello stato civile (incendi, alluvioni, eventi bellici), nonché nelle ipotesi in cui emerga che un atto di matrimonio regolarmente celebrato non sia mai stato trascritto per inadempienza o comportamento illecito dell'ufficiale di stato civile. È applicabile anche nei casi di matrimoni celebrati in territori precedentemente soggetti ad altro ordinamento.Connessioni
L'art. 132 c.c. rinvia espressamente all'art. 452 c.c. per i mezzi di prova in caso di distruzione dei registri. Si coordina con l'art. 130 c.c. (regola generale sulla prova documentale) e con l'art. 133 c.c. (prova da sentenza penale). La responsabilità del pubblico ufficiale inadempiente è disciplinata dagli artt. 28 Cost. e 2043 c.c., nonché dalle norme penali applicabili.Casi pratici
Caso 1: Caso 1
A causa di un incendio, i registri dello stato civile di un comune sono distrutti. Tizio e Caio, che si erano sposati lì decenni prima, provano il matrimonio con possesso di stato conforme e testimonianze documentali secondo l'art. 452.
Caso 2: Caso 2
Sempronio contesta il matrimonio di Filano sostenendo che l'atto non è mai stato iscritto nei registri per negligenza dell'ufficiale dello stato civile. Filano prova con testimoni e documenti il conforme possesso di stato, sanando così la lacuna.
Caso 3: Caso 3
Mevio rivendica diritti di vedovanza, ma non possiede l'atto di celebrazione (smarrito). Prova il matrimonio tramite il possesso di stato ininterrotto per quarant'anni e testimonianze di terzi.
Domande frequenti
Come si prova il matrimonio se l'atto è smarrito o i registri sono distrutti?
Secondo l'articolo 452 c.c., con mezzi di prova alternativi quali testimonianze, documenti, possesso di stato conforme e riconoscimento della comunità.
Cosa accade se l'atto non è mai stato inserito nei registri?
Se vi sono indizi di dolo, colpa del pubblico ufficiale o forza maggiore, la prova del matrimonio è ammessa se il possesso di stato è non dubbio e conforme.
Qual è il ruolo del possesso di stato in questo articolo?
Il possesso di stato conforme è il principale mezzo di prova alternativo quando manca l'atto ufficiale, purché risulti chiaro e incontestabile.
Come si applica l'articolo 452 nella prova del matrimonio?
L'articolo 452 c.c. consente la prova dell'atto per mezzo di testimoni quando mancano documenti, applicandosi al matrimonio quando i registri sono distrutti o smarriti.
Che tipo di testimonianze sono ammesse?
Testimonianze di parenti, amici, vicini, funzionari pubblici che attestino la convivenza, il riconoscimento pubblico e la comunione di vita per lungo tempo.
Fonti consultate: 1 fonte verificate