Art. 150 c.p.c. – Notificazione per pubblici proclami
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede [1] può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.
L’autorizzazione è data con decreto stesso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.
In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province [2] dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.
[1] Le parole «e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura,» sono state soppresse dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
[2] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dalla L. 24 novembre 2000, n. 340.
In sintesi
L'art. 150 c.p.c. disciplina la notificazione per pubblici proclami quando i destinatari sono numerosi o difficilmente identificabili, autorizzata con decreto del capo dell'ufficio giudiziario.
Ratio della norma
L'art. 150 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire l'effettività del contraddittorio quando la notificazione individuale risulti praticamente impossibile o eccessivamente onerosa, contemperando il diritto di difesa con il principio di economia processuale. La forma pubblicitaria surrogatoria assicura che l'atto possa raggiungere una pluralità indeterminata o difficilmente identificabile di destinatari, evitando lo stallo del processo.
Analisi del testo
La disposizione individua due presupposti alternativi: il rilevante numero dei destinatari ovvero la difficoltà di identificarli tutti. La valutazione di tali presupposti spetta al capo dell'ufficio giudiziario, il quale provvede con decreto motivato in calce all'atto, su istanza di parte e previo parere del pubblico ministero. Le modalità esecutive sono tassative: deposito di copia presso la casa comunale del luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario, inserzione di estratto in Gazzetta Ufficiale, deposito della relata in cancelleria. Quest'ultimo adempimento segna il momento perfezionativo della notifica.
Quando si applica
La notificazione per pubblici proclami trova applicazione tipica nelle cause con litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. caratterizzate da pluralità di parti (controversie ereditarie con numerosi coeredi, azioni di divisione, espropriazioni collettive, controversie condominiali con condomini ignoti). È utilizzabile altresì quando i destinatari siano sconosciuti o irreperibili in numero tale da rendere sproporzionata la notificazione individuale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 20504/2008; Cass. 22897/2019) ne richiede un'interpretazione restrittiva, escludendone l'uso quando sia possibile, con ordinaria diligenza, identificare i destinatari.
Connessioni con altre norme
La norma si coordina con l'art. 102 c.p.c. sul litisconsorzio necessario e con l'art. 151 c.p.c. che consente al giudice di prescrivere forme particolari di notificazione. Si raccorda inoltre con l'art. 143 c.p.c. (irreperibili) e con l'art. 140 c.p.c. (irreperibilità temporanea), rispetto ai quali costituisce strumento residuale per situazioni di pluralità soggettiva. L'esclusione dei procedimenti davanti al conciliatore va oggi riferita al giudice di pace ex d.lgs. 51/1998.
Domande frequenti
Chi autorizza la notificazione per pubblici proclami?
L'autorizzazione è concessa dal capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa (presidente del tribunale o della corte d'appello), con decreto motivato in calce all'atto, su istanza della parte interessata e previo parere del pubblico ministero.
Quando si considera perfezionata la notifica per pubblici proclami?
La notifica si perfeziona, secondo l'art. 150, ultimo comma, c.p.c., nel momento in cui l'ufficiale giudiziario deposita la copia dell'atto con la relazione di notificazione nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa, dopo aver eseguito il deposito comunale e l'inserzione in Gazzetta Ufficiale.
Quali sono i presupposti per l'autorizzazione?
Devono ricorrere, alternativamente, il rilevante numero dei destinatari o la difficoltà di identificarli. La giurisprudenza richiede che la parte istante dimostri di aver svolto le ricerche ordinarie e che la notifica individuale sia sommamente difficile, non meramente onerosa.
È utilizzabile davanti al giudice di pace?
No. L'art. 150, ultimo comma, c.p.c. esclude espressamente la notificazione per pubblici proclami nei procedimenti davanti al conciliatore, esclusione oggi riferibile al giudice di pace ex d.lgs. 51/1998.
Cosa accade se la notifica per pubblici proclami è disposta senza i presupposti?
Secondo Cass. SS.UU. 20504/2008 la notifica eseguita in difetto dei presupposti è nulla e non sana il vizio del contraddittorio; il giudice deve ordinare la rinnovazione con le forme ordinarie ex art. 291 c.p.c.
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