In sintesi
- Conciliazione e arbitrato presso sedi alternative alle commissioni statali
- Modalità previste da contratti collettivi sindacali
- Associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
- Flessibilità procedurale mantenendo garanzie sostanziali
- Applicazione alle materie lavoristiche dell'art. 409 c.p.c.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 412-ter c.p.c. – Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative .
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 412-ter consente la conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro presso sedi e secondo modalità previste da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Ratio
L'articolo 412-ter c.p.c., introdotto nel 2008 e modificato nel 2010, riconosce alle parti sociali (sindacati) il ruolo di architetti di procedure alternative di conciliazione e arbitrato, oltre alle commissioni statali. L'obiettivo è di promuovere la contrattazione collettiva come strumento di deflazione giudiziale, permettendo ai sindacati di istituire propri organi di conciliazione presso studi legali, sedi sindacali, o centri di mediazione privata.
Ciò riflette un'evoluzione verso la privatizzazione controllata delle procedure di composizione delle liti lavoristiche, mantenendo il controllo pubblico sulla sostanza (principi di correttezza, trasparenza, accesso paritario).
Analisi
La norma rimanda ai contratti collettivi sottoscritti da «associazioni sindacali maggiormente rappresentative». Queste sono, a livello nazionale, CGIL, CISL, UIL per i lavoratori, e CONFINDUSTRIA, AGCI, ecc. per i datori. I contratti collettivi nazionali di categoria (es. metalmeccanica, terziario, scuola) possono contenere allegati che disciplinano le procedure di conciliazione-arbitrato presso commissioni sindacali o centri arbitrali privati accreditati.
Esempi: la commissione arbitrale presso la sede CGIL, il centro di conciliazione presso lo studio ILSIND, il tribunale arbitrale presso la camera di commercio locale in base alla clausola del CCNL. Le modalità, i termini, la composizione, gli effetti del verbale rimangono disciplinati dal contratto collettivo, salvo vincoli di ordine pubblico e diritti disponibili.
Quando si applica
La norma si applica quando un lavoratore (o datore) intenda proporre conciliazione o arbitrato secondo le modalità previste dal contratto collettivo applicabile al rapporto, anziché presso la commissione statale. Esempio: Sempronio è metalmeccanico coperto dal CCNL della Federmeccanica. Il contratto prevede commissione di conciliazione presso la camera di commercio di Milano. Sempronio propone conciliazione lì, anziché presso la commissione provinciale del lavoro. Le modalità, i termini, il procedimento sono quelli del CCNL (es. 45 giorni totali anziché 60).
Se il contratto collettivo non specifica, oppure il rapporto non è coperto da CCNL, si applica la procedura ordinaria dell'art. 410 presso la commissione statale.
Connessioni
Vedi artt. 410, 411, 412 c.p.c. (conciliazione e arbitrato nella commissione statale), art. 409 c.p.c. (materie lavoristiche), D. Lgs. 14 settembre 2012, n. 179 (mediazione civile e commerciale, standard), D.L. 31 marzo 2008, n. 80 (introduzione 412-ter), L. 4 novembre 2010, n. 183 (riforma e chiarimenti). Rimandi ai singoli CCNL nazionali di categoria.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Mevio è impiegato amministrativo presso azienda di servizi logistici, coperto dal CCNL del Terziario. Il CCNL contiene una clausola che rimanda a commissione arbitrale presso il CNL (centro nazionale lavoro) per le controversie su diritti economici. Mevio contende una integrazione stipendiale. Anziché ricorrere alla commissione provinciale del lavoro, propone la controversia mediante la procedura del CCNL presso CNL. Procedimento è abbreviato (30 giorni anziché 60), composizione è per metà composta da sindacalisti esperti. Raggiungono verbale di conciliazione in 25 giorni.
Caso 2: Caso 2
Filano è agente di commercio per azienda industriale, coperto dal CCNL degli Agenti di Commercio. Il contratto prevede risoluzione delle controversie su commissioni mediante arbitrato presso un centro arbitrale privato accreditato (es. ARBITRATING). Filano chiede conciliazione per commissioni dovute. La procedura dell'ARBITRATING è più formale della commissione statale: presenta memoria scritta, controparte replica, arbitro decide. Lodo è emesso in 45 giorni. Filano accetta il verbale, ottiene decreto di esecutività.
Domande frequenti
Se il mio contratto collettivo prevede una commissione arbitrale privata, devo usarla obbligatoriamente?
Dipende dal testo del contratto collettivo. Se la clausola è «obbligatoria» (per legge, per accordo), sì. Se è «facoltativa», puoi scegliere tra la commissione privata del contratto o quella statale (art. 410 c.p.c.). Consulta il CCNL applicabile.
La conciliazione presso un centro privato previsto dal CCNL ha gli stessi effetti di quella statale?
Sostanzialmente sì, se la procedura del CCNL rispetta i principi di correttezza e trasparenza. Il verbale di conciliazione è esecutivo, il lodo è impugnabile come il lodo della commissione statale. L'unica differenza è la sede e le modalità procedurali specifiche del CCNL.
Se il CCNL non specifica procedure di conciliazione, cosa faccio?
Ricorri alla commissione statale presso la Direzione provinciale del lavoro, secondo gli artt. 410-413 c.p.c. È la procedura subsidiaria e sempre disponibile.
Il CCNL può fissare termini di conciliazione inferiori ai 60 giorni previsti dall'art. 412?
Sì, il CCNL può prevedere termini più brevi (es. 45 giorni, 30 giorni), purché la scelta sia consapevole e non sia lesiva dei diritti di difesa delle parti. Tuttavia, deve comunque mantenere il diritto a una memoria difensiva e a una riunione conoscitiva.
Se la commissione arbitrale del CCNL non emana lodo entro il termine del contratto collettivo, rimane valido il mandato?
Dipende dal testo del CCNL. Se il contratto stabilisce una scadenza perentoria (es. 45 giorni non prorogabili), l'incarico è revocato come nell'art. 412, comma 1, lett. a. Se il CCNL consente proroghe su accordo, il mandato rimane valido con proroga. Consulta il testo specifico.