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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 410 c.p.c. – Tentativo facoltativo di conciliazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita’, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.

Articolo sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, e successivamente così sostituito dall’art. 31, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183.

In sintesi

  • Tentativo di conciliazione facoltativo prima di ricorrere in giudizio
  • Commissioni di conciliazione presso Direzioni provinciali del lavoro
  • Interruzione della prescrizione e sospensione dei termini di decadenza
  • Composizione paritetica con rappresentanti datori e lavoratori
  • Procedure scritte e orali con termini fissati dalla commissione

L'articolo 410 disciplina il tentativo facoltativo di conciliazione nelle controversie di lavoro, regolando il procedimento presso commissioni presso le direzioni provinciali del lavoro.

Ratio

L'articolo 410 c.p.c. persegue l'obiettivo della deflazione giudiziale nelle materie lavoristiche: promuove un tentativo di conciliazione bonaria prima del ricorso giudiziale, riducendo il contenzioso, accelerando la risoluzione, e spesso permettendo soluzioni meno formali e più soddisfacenti per le parti. Storicamente, la commissione di conciliazione è stata pensata come filtro di pace tra capitale e lavoro, con rappresentanza sindacale per garantire equilibrio.

Lo scopo è di sgravare il tribunale del lavoro e offrir protezione in forma snella al lavoratore, che spesso non può permettersi i costi della causa civile ordinaria.

Analisi

La norma articola il procedimento su fasi: (1) Iniziativa del ricorrente, anche tramite sindacato. (2) Comunicazione della richiesta alla controparte tramite raccomandata. (3) Effetti processuali: interruzione della prescrizione, sospensione dei termini di decadenza (critico per tutte le azioni a termine). (4) Costituzione della commissione presso la Direzione provinciale: presidente (direttore o delegato o magistrato in riposo), quattro rappresentanti effettivi e supplenti per datori, quattro per lavoratori.

La commissione decide la competenza territoriale (luogo dell'azienda/rapporto, non sede del giudice ordinario). Il ricorrente presenta richiesta firmata, specificando: dati personali, residenza/sede legale, luogo della controversia, fatti e ragioni. La controparte ha 20 giorni dal ricevimento per depositare memoria difensiva con eccezioni e controdeduzioni. Entro 10 giorni, la commissione fissa la comparizione (entro i successivi 30 giorni).

Quando si applica

La norma si applica quando un lavoratore intenda proporre domanda giudiziale per materie elencate nell'art. 409 c.p.c. e voglia tentare prima conciliazione. È facoltativo: il lavoratore può saltare il tentativo e ricorrere direttamente. Tuttavia, studi empirici mostrano che la conciliazione risolve circa il 30-40% delle controversie. Esempio: Sempronio è lavoratore e crede di avere diritto a integrazione stipendiale arretrata. Prima di citare il datore, invia richiesta di conciliazione alla commissione territoriale. La controparte risponde, la commissione fissa riunione, e le parti raggiungono accordo bonario.

Se la controparte non risponde entro 20 giorni o non si presenta alla riunione, il ricorrente è libero di ricorrere al giudice. Se il tentativo fallisce, la commissione formula proposta di soluzione: se non accettata, il giudice later valuterà i termini della proposta in sede di merito.

Connessioni

Vedi artt. 409, 411, 412, 412-ter c.p.c. (procedimento lavoristico), D. Lgs. 14 settembre 2012, n. 179 (mediazione civile e commerciale, standard procedure), L. 11 agosto 1973, n. 533 (istituzione commissioni), L. 4 novembre 2010, n. 183 (riforme del procedimento del lavoro). Rimandi a L. 22 maggio 2017, n. 81 (modifiche sulla coordinazione nei collaboratori).

Domande frequenti

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di ricorrere in giudizio per controversie di lavoro?

No, è facoltativo. La norma dice «può promuovere» tentativo di conciliazione, non «deve». Tuttavia, molti esperti consigliano il tentativo perché interrompe la prescrizione, sospende i termini di decadenza, e spesso risolve dispute senza costi processuali.

Se non accetto la proposta della commissione di conciliazione, cosa succede?

Rimani libero di ricorrere al giudice ordinario. Tuttavia, il giudice «tiene conto» dei termini della proposta non accettata senza adeguata motivazione: quindi una tua rifiuto ingiustificato può influire sulla condanna alle spese. Meglio motivare il rifiuto.

La commissione di conciliazione mi può imporre una soluzione?

No, la conciliazione è bonaria. La commissione formula una proposta, ma le parti rimangono libere di accettarla o rifiutarla. Se c'è accordo, si redige verbale esecutivo. Se no, il procedimento termina, e ognuno rimane libero di agire.

Se il tentativo di conciliazione dura 50 giorni totali (30 per presentazione memoria, 20 per riunione), il termine di prescrizione è sospeso tutto quel tempo?

Sì, la prescrizione è sospesa per tutta la durata del tentativo e per i 20 giorni successivi alla conclusione (art. 410, comma 2). Se il tentativo dura 50 giorni, la sospensione è di 50 + 20 = 70 giorni.

Se raggiungo accordo in conciliazione, come lo rendo esecutivo?

Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dalla commissione è depositato presso la Direzione provinciale. Il giudice, su istanza di una parte, dichiara il verbale esecutivo con decreto (art. 411 c.p.c.). A quel punto, se la controparte non adempie, puoi eseguire direttamente senza nuovo giudizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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