Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 710 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 709-bis - bis c.p.c.: Udienza di comparizione e trattazione davan→Cod. proc. civ. art. 711 - Articolo 711 Codice di Procedura Civile: Separazione consensuale→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 709 c.p.c.: Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’→Art. 708 c.p.c.: Tentativo di conciliazione, provvedimenti del p→Articolo 712 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda→Art. 707 c.p.c.: Comparizione personale delle parti→Articolo 713 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del presidente→Articolo 706 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda→Articolo 714 Codice di Procedura Civile: Istruzione preliminare
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I provvedimenti di separazione su coniugi e prole sono sempre modificabili con procedimento camerale su istanza delle parti.
Ratio
L'articolo 710 c.p.c. risponde all'esigenza di adattare i provvedimenti accessori della separazione al mutare delle circostanze di vita dei coniugi e della prole. La famiglia separata non è una realtà statica: le condizioni economiche, l'età e le necessità dei figli, la situazione lavorativa dei genitori evolvono nel tempo, rendendo indispensabile uno strumento processuale agile che consenta revisioni senza dover ricorrere a un nuovo giudizio ordinario.
La scelta del rito camerale riflette la natura non contenziosa in senso stretto della modifica: non si accerta un torto, ma si aggiornano le condizioni di convivenza post-separazione nell'interesse prevalente della famiglia, e in particolare dei figli minori.
Analisi
Il primo comma stabilisce la regola generale della modificabilità «sempre», escludendo qualunque preclusione temporale o processuale. L'istanza può provenire da entrambe le parti o da una sola; il procedimento segue le forme camerali ex art. 737 ss. c.p.c. Il secondo comma attribuisce al tribunale il potere-dovere di sentire le parti e di ammettere prove, con possibilità di delega istruttoria a un componente del collegio. Il terzo comma introduce la tecnica dei provvedimenti provvisori interinali, utile nei procedimenti complessi: consente al giudice di provvedere subito con misure temporanee, da consolidare o modificare a seconda degli sviluppi istruttori. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 416/1992, ha integrato la norma imponendo la partecipazione del P.M. quando la modifica riguardi la prole, a tutela dell'interesse superiore del minore.
Quando si applica
L'art. 710 trova applicazione ogni volta che le circostanze originarie della separazione siano mutate in modo significativo: aumento o diminuzione del reddito di un coniuge, trasferimento di residenza, modifica delle esigenze abitative o scolastiche dei figli, nuovo convivente, sopravvenuta impossibilità economica di corrispondere l'assegno. Anche modifiche al regime di visita o all'affidamento rientrano nell'ambito della norma. Il procedimento è esperibile sia dopo omologazione della separazione consensuale sia dopo sentenza di separazione giudiziale.
La competenza appartiene al tribunale che ha pronunciato o omologato la separazione (forum legato alla residenza del minore secondo l'orientamento prevalente post-riforma 2022).
Connessioni
L'art. 710 si collega strettamente all'art. 711 (separazione consensuale e omologazione), all'art. 708 (tentativo di conciliazione), agli artt. 737-742 c.p.c. (procedimento camerale), agli artt. 337-bis ss. c.c. (affidamento e mantenimento dei figli) e all'art. 9 L. 898/1970 in materia di divorzio, che ricalca la medesima logica di modificabilità. Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni della riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) sul nuovo rito unitario per le persone, la famiglia e i minori.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caia, separati con omologazione del tribunale nel 2018, avevano concordato un assegno di mantenimento di 800 euro mensili per i due figli. Nel 2025, Tizio subisce un licenziamento e il suo reddito cala drasticamente. Presenta ricorso ex art. 710 c.p.c. chiedendo la riduzione dell'assegno. Il tribunale, sentite le parti e acquisita la documentazione reddituale, ammette in via provvisoria la riduzione a 400 euro e fissa udienza istruttoria. All'esito, conferma la riduzione in via definitiva, proporzionata alla nuova capacità economica di Tizio e al mantenimento del tenore di vita dei figli.
Caso 2: Caso 2
Sempronia, separata da Mevio, chiede la modifica del regime di visita stabilito in sentenza: il figlio minore, ora quindicenne, esprime il desiderio di trascorrere i fine settimana alternati con la madre invece che col padre. Sempronia propone ricorso ex art. 710; il tribunale dispone l'ascolto del minore e, con l'intervento del P.M., adotta un provvedimento provvisorio che sospende la rotazione in attesa di una consulenza tecnica d'ufficio. Al termine del procedimento, il giudice modifica il regime in conformità all'interesse manifestato dal minore.
Domande frequenti
Posso chiedere la modifica dell'assegno di mantenimento anche dopo molti anni dalla separazione?
Sì. L'art. 710 c.p.c. non prevede termini di decadenza: la domanda di modifica può essere proposta in qualsiasi momento, purché le circostanze di fatto siano cambiate rispetto al momento in cui fu emesso il provvedimento originario (es. variazione del reddito, nuove esigenze dei figli).
Devo avere un avvocato per chiedere la modifica dei provvedimenti di separazione?
Sì. Il procedimento camerale ex art. 710 c.p.c. richiede il patrocinio di un difensore, trattandosi di un procedimento davanti al tribunale. In caso di accordo tra i coniugi, è possibile procedere congiuntamente con un unico avvocato.
Il giudice può cambiare le condizioni anche durante il procedimento, prima della decisione finale?
Sì. Il terzo comma dell'art. 710 prevede espressamente che il tribunale possa adottare provvedimenti provvisori urgenti durante il procedimento, ad esempio modificando temporaneamente l'assegno o il regime di visita in attesa della decisione definitiva.
Il pubblico ministero deve sempre partecipare al procedimento di modifica?
La partecipazione del P.M. è obbligatoria quando la modifica riguarda provvedimenti relativi ai figli (minori o maggiorenni non autosufficienti), come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 416/1992. Per le sole questioni tra coniugi adulti, la partecipazione del P.M. non è sempre necessaria.
Se la separazione era consensuale, posso comunque chiedere una modifica unilaterale delle condizioni?
Sì. Anche in caso di separazione consensuale omologata, ciascuno dei coniugi può proporre autonomamente ricorso ex art. 710 c.p.c. per chiedere la modifica delle condizioni, senza necessità del consenso dell'altro coniuge. Sarà poi il tribunale a valutare la fondatezza della domanda.