Art. 710 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 29 luglio 1988, n. 331. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 1992, n. 416, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.
In sintesi
I provvedimenti di separazione su coniugi e prole sono sempre modificabili con procedimento camerale su istanza delle parti.
Ratio
L'articolo 710 c.p.c. risponde all'esigenza di adattare i provvedimenti accessori della separazione al mutare delle circostanze di vita dei coniugi e della prole. La famiglia separata non è una realtà statica: le condizioni economiche, l'età e le necessità dei figli, la situazione lavorativa dei genitori evolvono nel tempo, rendendo indispensabile uno strumento processuale agile che consenta revisioni senza dover ricorrere a un nuovo giudizio ordinario.
La scelta del rito camerale riflette la natura non contenziosa in senso stretto della modifica: non si accerta un torto, ma si aggiornano le condizioni di convivenza post-separazione nell'interesse prevalente della famiglia, e in particolare dei figli minori.
Analisi
Il primo comma stabilisce la regola generale della modificabilità «sempre», escludendo qualunque preclusione temporale o processuale. L'istanza può provenire da entrambe le parti o da una sola; il procedimento segue le forme camerali ex art. 737 ss. c.p.c. Il secondo comma attribuisce al tribunale il potere-dovere di sentire le parti e di ammettere prove, con possibilità di delega istruttoria a un componente del collegio. Il terzo comma introduce la tecnica dei provvedimenti provvisori interinali, utile nei procedimenti complessi: consente al giudice di provvedere subito con misure temporanee, da consolidare o modificare a seconda degli sviluppi istruttori. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 416/1992, ha integrato la norma imponendo la partecipazione del P.M. quando la modifica riguardi la prole, a tutela dell'interesse superiore del minore.
Quando si applica
L'art. 710 trova applicazione ogni volta che le circostanze originarie della separazione siano mutate in modo significativo: aumento o diminuzione del reddito di un coniuge, trasferimento di residenza, modifica delle esigenze abitative o scolastiche dei figli, nuovo convivente, sopravvenuta impossibilità economica di corrispondere l'assegno. Anche modifiche al regime di visita o all'affidamento rientrano nell'ambito della norma. Il procedimento è esperibile sia dopo omologazione della separazione consensuale sia dopo sentenza di separazione giudiziale.
La competenza appartiene al tribunale che ha pronunciato o omologato la separazione (forum legato alla residenza del minore secondo l'orientamento prevalente post-riforma 2022).
Connessioni
L'art. 710 si collega strettamente all'art. 711 (separazione consensuale e omologazione), all'art. 708 (tentativo di conciliazione), agli artt. 737-742 c.p.c. (procedimento camerale), agli artt. 337-bis ss. c.c. (affidamento e mantenimento dei figli) e all'art. 9 L. 898/1970 in materia di divorzio, che ricalca la medesima logica di modificabilità. Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni della riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) sul nuovo rito unitario per le persone, la famiglia e i minori.
Domande frequenti
Posso chiedere la modifica dell'assegno di mantenimento anche dopo molti anni dalla separazione?
Sì. L'art. 710 c.p.c. non prevede termini di decadenza: la domanda di modifica può essere proposta in qualsiasi momento, purché le circostanze di fatto siano cambiate rispetto al momento in cui fu emesso il provvedimento originario (es. variazione del reddito, nuove esigenze dei figli).
Devo avere un avvocato per chiedere la modifica dei provvedimenti di separazione?
Sì. Il procedimento camerale ex art. 710 c.p.c. richiede il patrocinio di un difensore, trattandosi di un procedimento davanti al tribunale. In caso di accordo tra i coniugi, è possibile procedere congiuntamente con un unico avvocato.
Il giudice può cambiare le condizioni anche durante il procedimento, prima della decisione finale?
Sì. Il terzo comma dell'art. 710 prevede espressamente che il tribunale possa adottare provvedimenti provvisori urgenti durante il procedimento, ad esempio modificando temporaneamente l'assegno o il regime di visita in attesa della decisione definitiva.
Il pubblico ministero deve sempre partecipare al procedimento di modifica?
La partecipazione del P.M. è obbligatoria quando la modifica riguarda provvedimenti relativi ai figli (minori o maggiorenni non autosufficienti), come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 416/1992. Per le sole questioni tra coniugi adulti, la partecipazione del P.M. non è sempre necessaria.
Se la separazione era consensuale, posso comunque chiedere una modifica unilaterale delle condizioni?
Sì. Anche in caso di separazione consensuale omologata, ciascuno dei coniugi può proporre autonomamente ricorso ex art. 710 c.p.c. per chiedere la modifica delle condizioni, senza necessità del consenso dell'altro coniuge. Sarà poi il tribunale a valutare la fondatezza della domanda.
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