Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 712 c.p.c. – Forma della domanda

Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Il procedimento di interdizione/inabilitazione si instaura con ricorso (non citazione) al tribunale competente.
  • La competenza territoriale è determinata dalla residenza o dal domicilio dell'interdicendo o inabilitando.
  • Il ricorso deve esporre i fatti fondanti la domanda e indicare i familiari dell'interessato entro determinati gradi.
  • Devono essere indicati anche eventuale tutore o curatore già nominato in via provvisoria.
Indice dei contenuti

La domanda di interdizione o inabilitazione si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'interessato, indicando fatti e familiari.

Ratio

L'articolo 712 c.p.c. apre la disciplina processuale dell'interdizione e dell'inabilitazione, istituti di protezione civilistica riservati a persone che, per infermità mentale o prodigalità/abuso di sostanze, non sono in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi. La scelta del ricorso come forma introduttiva riflette la natura volontaria-giurisdizionale del procedimento: non si tratta di accertare un illecito, ma di attivare una misura di protezione nell'interesse dell'interessato e dei terzi con cui costui interagisce giuridicamente.

Va segnalato che l'interdizione e l'inabilitazione sono misure residuali rispetto all'amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c., introdotta dalla L. 6/2004): il giudice deve sempre valutare se la misura meno invasiva sia sufficiente, evitando l'interdizione quando l'amministrazione di sostegno garantisce adeguata tutela.

Analisi

Il primo comma stabilisce la forma del ricorso e la competenza per territorio: il tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'interdicendo/inabilitando. Non rileva il luogo di nascita né il domicilio del ricorrente. Il secondo comma disciplina il contenuto necessario del ricorso: (a) esposizione dei fatti a fondamento della domanda (infermità mentale, prodigalità, abuso di bevande alcoliche o stupefacenti, sordomutismo o cecità con incapacità educativa); (b) indicazione nominativa e residenziale del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del tutore o curatore eventualmente già nominato. L'elencazione dei familiari è funzionale alla notifica e alla citazione delle persone che hanno interesse alla decisione e potrebbero a loro volta proporre l'impugnazione.

Quando si applica

L'art. 712 si applica ogni volta che si avvii un procedimento di interdizione (per infermità di mente che priva totalmente la persona della capacità di provvedere ai propri interessi, art. 414 c.c.) o di inabilitazione (per infermità mentale non totale, prodigalità, abuso di sostanze, sordomutismo o cecità con incapacità educativa non adeguatamente formata, art. 415 c.c.). Legittimati a proporre il ricorso sono il coniuge, la parte di un'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore e il P.M. (art. 417 c.c.).

Connessioni

L'art. 712 si collega agli artt. 414-432 c.c. (disciplina sostanziale di interdizione, inabilitazione e tutela), all'art. 417 c.c. (legittimazione attiva), agli artt. 713-720-bis c.p.c. (fasi successive del procedimento), alla L. 6/2004 e agli artt. 404-413 c.c. sull'amministrazione di sostegno. Per i profili internazionalprivatistici, rileva il Reg. (UE) 2019/1111 in materia di competenza e riconoscimento in ambito familiare.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Caio, figlio di Tizio, si accorge che il padre ottantenne, affetto da grave demenza senile, ha iniziato a concludere contratti onerosi e a fare donazioni inconsapevoli. Caio presenta ricorso ex art. 712 c.p.c. al tribunale del luogo di residenza del padre, esponendo i fatti clinici (diagnosi di Alzheimer avanzato) e indicando tutti i parenti entro il quarto grado. Il tribunale valuta preliminarmente se sia sufficiente l'amministrazione di sostegno; ritenendo la condizione totalmente invalidante, avvia il procedimento di interdizione.

Caso 2: Caso 2

Sempronia, sorella di Mevio, è preoccupata per il fratello che, pur non essendo totalmente incapace, dilapida il patrimonio di famiglia in giochi d'azzardo compulsivi. Presenta ricorso per inabilitazione al tribunale competente per la residenza di Mevio, allegando estratti bancari, segnalazioni di debiti e documentazione medica sull'abuso. Il ricorso indica i genitori ancora in vita (parenti di primo grado), Sempronia stessa e altri fratelli, come richiesto dall'art. 712 secondo comma.

Domande frequenti

Chi può chiedere l'interdizione di un familiare?

Possono proporre il ricorso il coniuge, la parte di un'unione civile, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, prozii, cugini di primo grado), gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati), il tutore o curatore già nominato e il pubblico ministero (art. 417 c.c.).

Qual è la differenza tra interdizione e inabilitazione?

L'interdizione priva totalmente la persona della capacità di agire (come un minore): tutti gli atti vengono compiuti dal tutore. L'inabilitazione è una misura parziale: l'inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione da solo, ma per quelli straordinari necessita dell'assistenza del curatore.

Posso chiedere l'interdizione di mio padre anche se vive in un'altra città?

Sì, ma il ricorso va presentato al tribunale del luogo dove vostro padre ha la residenza o il domicilio, non dove abitate voi. La competenza territoriale ex art. 712 c.p.c. segue il domicilio dell'interdicendo, non del ricorrente.

Il procedimento di interdizione è costoso? Serve un avvocato?

Sì, è necessario il patrocinio di un avvocato. I costi variano, ma chi ha un reddito basso può richiedere il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio). Le spese di giustizia sono generalmente contenute trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione.

Prima di chiedere l'interdizione non si potrebbe fare qualcosa di meno drastico?

Sì. L'amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.) è la misura meno invasiva e preferita dal legislatore: il giudice tutelare può nominarla in tempi più rapidi e con effetti calibrati al caso concreto. L'interdizione si richiede solo quando l'infermità è totale e l'amministrazione di sostegno risulti insufficiente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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