Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 716 c.p.c. – Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 715 - Art. 715 c.p.c.: Impedimento a comparire dell’interdicendo o del→Cod. proc. civ. art. 717 - Art. 717 c.p.c.: Nomina del tutore e del curatore provvisorio→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 714 Codice di Procedura Civile: Istruzione preliminare→Art. 718 c.p.c.: Legittimazione all’impugnazione→Articolo 713 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del presidente→Art. 719 c.p.c.: Termine per l’impugnazione→Articolo 712 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda→Art. 720 c.p.c.: Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione→Articolo 711 Codice di Procedura Civile: Separazione consensuale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'interdicendo e l'inabilitando mantengono piena capacità processuale per tutti gli atti del procedimento, anche dopo la nomina di tutore o curatore provvisorio.
Ratio
L'articolo 716 c.p.c. risolve una questione delicata: nel procedimento che mira a togliergli la capacità di agire, l'interdicendo o inabilitando deve potersi difendere. Se si applicassero le normali regole sulla capacità processuale, paradossalmente la persona oggetto del procedimento, che potrebbe già essere ritenuta incapace dal ricorrente, non potrebbe compiere atti processuali autonomi, restando in balia delle scelte del tutore/curatore provvisorio che potrebbe avere interessi propri.
La norma taglia questo nodo garantendo che l'interessato sia sempre dominus del suo procedimento, indipendentemente dalla sua capacità sostanziale contestata. È un'applicazione diretta del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Analisi
La norma è chiara e assoluta: l'interdicendo e l'inabilitando «possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni». Il campo di applicazione è totale: qualunque atto processuale, memorie, istanze, impugnazioni, appello della sentenza di interdizione, può essere compiuto direttamente. La capacità processuale speciale sussiste «anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio» (artt. 419-420 c.c.): la nomina provvisoria non fa venir meno la legittimazione diretta dell'interessato. Naturalmente, per stare in giudizio l'interessato dovrà farsi assistere da un difensore (avvocato), come ogni altra parte in causa.
Quando si applica
L'art. 716 si applica per tutta la durata del procedimento di interdizione o inabilitazione, dal momento della notifica del ricorso fino alla sentenza definitiva (e oltre, nelle impugnazioni). Cessa di applicarsi quando la sentenza di interdizione o inabilitazione passa in giudicato: da quel momento l'interdetto non ha più capacità processuale ordinaria (art. 78 c.p.c.) e deve essere rappresentato dal tutore.
Connessioni
L'art. 716 si collega all'art. 75 c.p.c. (capacità processuale in generale), all'art. 78 c.p.c. (curator ad litem), all'art. 718 c.p.c. (legittimazione all'impugnazione), agli artt. 419-420 c.c. (tutore e curatore provvisorio) e all'art. 24 Cost. (diritto di difesa). In dottrina si discute se l'interessato possa anche nominare autonomamente il proprio difensore, o se in certi casi gravi sia necessario l'intervento del giudice.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è stato nominato tutore provvisorio del fratello Caio nel corso del procedimento di interdizione. Caio, tuttavia, ritiene di essere capace e non vuole essere interdetto. Nonostante la nomina del fratello come tutore provvisorio, Caio può personalmente nominare un avvocato, presentare memorie e, all'esito della sentenza di interdizione, proporre appello in prima persona. L'art. 716 gli garantisce piena capacità processuale per difendersi dalla misura.
Caso 2: Caso 2
Nel procedimento di inabilitazione di Sempronia, la curatore provvisoria nominata dal giudice è la figlia Mevia. Sempronia tuttavia non è d'accordo con la difesa impostata da Mevia e vuole opporsi più fermamente alla misura. Ai sensi dell'art. 716, Sempronia può compiere autonomamente tutti gli atti processuali: nomina un proprio avvocato di fiducia, deposita una memoria personale e, se necessario, impugna da sola la sentenza, indipendentemente dalla posizione di Mevia.
Domande frequenti
L'interdicendo può scegliersi un avvocato da solo durante il procedimento?
Sì. L'art. 716 gli garantisce piena capacità processuale per tutta la durata del procedimento: può nominare e revocare il proprio difensore, impartire istruzioni, firmare atti processuali. Questa capacità speciale prescinde dallo stato mentale contestato nel procedimento.
Se è già stato nominato un tutore provvisorio, l'interdicendo può ancora agire da solo in giudizio?
Sì. L'art. 716 c.p.c. è esplicito: la capacità processuale dell'interessato sussiste «anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio». La nomina provvisoria non limita il diritto di difesa nel procedimento stesso.
L'interdicendo può fare appello contro la sentenza di interdizione?
Sì. L'art. 716 include espressamente «le impugnazioni» tra gli atti che l'interdicendo può compiere autonomamente. Può quindi proporre appello contro la sentenza di interdizione. Tuttavia, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, sarà rappresentato dal tutore nominato con la stessa sentenza.
Cosa succede alla capacità processuale dell'interdicendo dopo la sentenza definitiva?
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione, l'interdetto perde la capacità processuale ordinaria (art. 75 c.p.c.) e deve essere rappresentato in giudizio dal tutore. Il regime speciale dell'art. 716 vale solo per il procedimento che ha portato all'interdizione.
Il tutore provvisorio può opporsi alle scelte processuali dell'interdicendo?
No. Nel procedimento di interdizione/inabilitazione, l'art. 716 attribuisce la capacità processuale direttamente all'interessato, indipendentemente dalla volontà del tutore provvisorio. Le due legittimazioni coesistono senza che l'una possa escludere l'altra.