Testo dell'articoloAbrogato
Art. 719 c.p.c. – Termine per l’impugnazione
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il termine per l’impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 718 - Art. 718 c.p.c.: Legittimazione all’impugnazione→Cod. proc. civ. art. 720 - Art. 720 c.p.c.: Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Art. 717 c.p.c. – Nomina del tutore e del curatore provvisorio (abrogato)→Art. 721 c.p.c. – Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso (abrogato)→Art. 716 c.p.c. – Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando (abrogato)→Art. 722 c.p.c. – Domanda per dichiarazione d’assenza (abrogato)→Art. 715 c.p.c. – Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando (abrogato)→Art. 723 c.p.c. – Fissazione dell’udienza di comparizione (abrogato)→Art. 714 c.p.c. – Istruzione preliminare (abrogato)→Art. 724 c.p.c. – Procedimento (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Una norma non più in vigore
L'art. 719 c.p.c. faceva parte delle regole sul procedimento di interdizione e inabilitazione. Su Normattiva l'articolo risulta abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, nella versione in vigore dal 28 febbraio 2023. La disciplina che segue è quella del testo originario, rimasto in vigore dal 21 aprile 1942 al 27 febbraio 2023.
Chi poteva impugnare
La norma rinviava all'articolo precedente. L'art. 718 c.p.c., nel testo previgente, stabiliva che la sentenza che provvedeva sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione poteva essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non avevano partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza. Anche l'art. 718 risulta oggi abrogato dallo stesso decreto.
Da quando decorreva il termine
Il primo comma dell'art. 719 fissava un punto di partenza comune: il termine per l'impugnazione decorreva, per tutte le persone indicate nell'art. 718, dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che avevano partecipato al giudizio. La regola valeva quindi anche per i legittimati che non avevano partecipato. La norma non indicava la durata del termine.
La notifica al tutore o curatore provvisorio
Il secondo comma aggiungeva un adempimento: se era stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione doveva essere notificato anche a lui.
Che cosa vale oggi
L'art. 35 del D.Lgs. 149/2022 stabilisce che le nuove disposizioni hanno effetto dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente; ai procedimenti pendenti a quella data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Il testo riportato in questa pagina serve quindi a leggere i procedimenti iniziati prima di quella data e gli atti redatti sotto la vecchia disciplina, non a impostare un procedimento nuovo, per il quale occorre partire dal testo vigente del codice.
Casi pratici
Caso 1
In un procedimento di interdizione iniziato prima del 28 febbraio 2023, il tribunale aveva pronunciato l'interdizione di Tizio. Caio, che aveva partecipato al giudizio, aveva notificato la sentenza nelle forme ordinarie a tutti i partecipanti: secondo l'art. 719 previgente, da quella notificazione decorreva il termine anche per Sempronio, parente legittimato a proporre la domanda che non aveva partecipato al giudizio.
Caso 2
Mevia, legittimata a impugnare la sentenza di inabilitazione del padre in un procedimento pendente al 28 febbraio 2023, doveva notificare l'atto di impugnazione anche al curatore provvisorio nominato nel corso del giudizio, come richiedeva il secondo comma dell'art. 719 previgente.
Domande frequenti
L'art. 719 c.p.c. è ancora in vigore?
No. Su Normattiva risulta abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, con effetto dal 28 febbraio 2023. La pagina riporta il testo previgente a fini di consultazione storica.
Da quando decorreva il termine per impugnare la sentenza di interdizione o inabilitazione?
Dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che avevano partecipato al giudizio. Il termine decorreva da quel momento per tutte le persone legittimate dall'art. 718 c.p.c.
Chi poteva impugnare la sentenza?
Secondo l'art. 718 c.p.c. previgente, tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non avevano partecipato al giudizio, e il tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.
L'impugnazione andava notificata anche al tutore provvisorio?
Sì. Se era stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione doveva essere notificato anche a lui.
L'art. 719 vale ancora per qualche procedimento?
Secondo l'art. 35 del D.Lgs. 149/2022, ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. I procedimenti instaurati dopo quella data seguono il testo vigente del codice.