Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 722 c.p.c. – Domanda per dichiarazione d’assenza

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • La dichiarazione d'assenza si introduce con ricorso al tribunale.
  • Il ricorso deve indicare nome, cognome e residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso.
  • Se esiste un procuratore o rappresentante legale dello scomparso, deve essere indicato nel ricorso.
  • Il ricorso costituisce l'atto formale di avvio del procedimento di assenza.
Indice dei contenuti

La domanda di dichiarazione d'assenza si propone con ricorso indicando nome, residenza dei presunti successori legittimi e, se esistono, del procuratore dello scomparso.

Ratio

L'articolo 722 c.p.c. disciplina il modo in cui si introduce il procedimento per la dichiarazione d'assenza, che presuppone la scomparsa di una persona dal luogo del suo domicilio o residenza da almeno due anni senza che se ne abbiano notizie (art. 49 c.c.). La norma impone un contenuto minimo del ricorso volto a individuare i soggetti che potrebbero essere coinvolti nella vicenda e che devono essere chiamati a partecipare al procedimento. L'identificazione dei presunti successori legittimi risponde all'esigenza di garantire il contraddittorio in un procedimento che incide direttamente sui loro diritti potenziali.

La forma del ricorso, anziché della citazione, è coerente con la natura camerale del procedimento di volontaria giurisdizione, in cui non vi è un convenuto in senso tecnico ma soggetti portatori di interessi da tutelare.

Analisi

Il ricorso deve contenere: (a) il nome e cognome dello scomparso; (b) le generalità e la residenza dei presunti successori legittimi, ossia coloro che erediterebbero in assenza di testamento secondo le regole degli artt. 565 ss. c.c.; (c) se esistono, le generalità del procuratore o rappresentante legale dello scomparso, soggetti che potrebbero avere informazioni sulla scomparsa o interessi rilevanti nel procedimento. L'indicazione è obbligatoria ('debbono essere indicati'), ma la mancanza di alcune informazioni non comporta necessariamente l'inammissibilità del ricorso: il giudice può invitare il ricorrente a integrarlo.

Quando si applica

La norma si applica quando si intende ottenere la dichiarazione d'assenza al fine di aprire la successione temporanea ai beni dell'assente (art. 50 c.c.). Legittimati a proporre il ricorso sono i presunti successori legittimi e, secondo l'interpretazione prevalente, il pubblico ministero. In pratica il procedimento è avviato da chi ha interesse a gestire i beni dell'assente o a regolarne i rapporti giuridici pendenti.

Connessioni

La norma si raccorda con l'art. 49 c.c. (presupposti dell'assenza), gli artt. 50-58 c.c. (effetti della dichiarazione d'assenza), e gli artt. 723-725 c.p.c. che regolano le fasi successive del procedimento (udienza di comparizione, istruttoria, immissione nel possesso temporaneo). Sul piano delle notifiche, rileva l'art. 723 c.p.c. che disciplina la fissazione dell'udienza di comparizione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio scompare nel 2020 senza lasciare notizie

Sono trascorsi due anni. I figli di Tizio, Caio e Sempronio, intendono richiedere la dichiarazione d'assenza per poter gestire i beni immobili lasciati incustoditi. Presentano ricorso al tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del padre, indicando se stessi come presunti successori legittimi con rispettivi nome, cognome e residenza. Poiché Tizio aveva conferito una procura generale a un commercialista prima di scomparire, nel ricorso vengono indicate anche le generalità di quest'ultimo.

Caso 2: Mevio, scapolo e senza figli, scompare durante un viaggio

Decorsi due anni, il fratello Filano propone ricorso per dichiarazione d'assenza. Nel ricorso indica se stesso come presunto successore legittimo e, non essendoci altri parenti prossimi, segnala come ulteriori eventuali successori i cugini di terzo grado. Non essendovi procuratori o rappresentanti legali di Mevio, questa parte del ricorso viene lasciata senza indicazioni, con apposita nota che chiarisce l'inesistenza di tali soggetti.

Domande frequenti

Dopo quanti anni si può chiedere la dichiarazione d'assenza?

La dichiarazione d'assenza può essere richiesta quando la persona è scomparsa da almeno due anni dal luogo del suo domicilio o ultima residenza senza che se ne abbiano notizie, ai sensi dell'art. 49 c.c.

Chi può presentare il ricorso per dichiarazione d'assenza?

Possono proporre il ricorso i presunti successori legittimi dello scomparso (coniuge, figli, parenti) e, secondo l'interpretazione dottrinale prevalente, il pubblico ministero. Anche chiunque abbia interesse giuridico alla dichiarazione può agire.

Cosa succede ai beni dello scomparso dopo la dichiarazione d'assenza?

I presunti eredi legittimi possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, con obbligo di conservazione e restituzione se questi ricompare. Non si tratta di una successione definitiva: i beni restano dell'assente.

Devo rivolgermi a un avvocato per il ricorso di assenza?

Sì, trattandosi di un procedimento davanti al tribunale, è necessaria la difesa tecnica. L'avvocato redige il ricorso, raccoglie la documentazione necessaria e segue il procedimento fino alla sentenza.

Se lo scomparso ricompare dopo la dichiarazione d'assenza, cosa succede?

La dichiarazione d'assenza viene revocata. Chi aveva il possesso temporaneo dei beni deve restituirli. Eventuali atti di disposizione compiuti in buona fede dai possessori temporanei rimangono validi, ma l'assente ha diritto alla restituzione dei beni o del loro controvalore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 11 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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