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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 724 c.p.c. – Procedimento

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice interroga le persone comparse sulle ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

In sintesi

  • Il giudice interroga le persone comparse all'udienza per raccogliere informazioni sullo scomparso.
  • Dopo l'interrogatorio, il giudice riferisce in camera di consiglio al tribunale collegiale.
  • Il tribunale pronuncia la propria decisione con sentenza.
  • Il procedimento si svolge nelle forme camerali, con prevalenza dell'oralità nella fase istruttoria.

Nel procedimento per assenza, il giudice interroga i comparenti, riferisce al collegio in camera di consiglio e il tribunale pronuncia sentenza sulla dichiarazione d'assenza.

Ratio

L'articolo 724 c.p.c. disciplina la fase centrale del procedimento per la dichiarazione d'assenza: l'istruttoria orale davanti al giudice designato e la successiva deliberazione del tribunale collegiale. La norma adotta un modello procedurale in due fasi distinte, l'interrogatorio delle parti davanti al giudice istruttore e la deliberazione in camera di consiglio del collegio, tipico dei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui la decisione ha natura non contenziosa ma autoritativa.

La scelta di attribuire la decisione finale al tribunale in composizione collegiale, anziché al giudice monocratico, riflette la rilevanza degli effetti della dichiarazione d'assenza sui diritti delle persone coinvolte.

Analisi

La norma articola il procedimento in tre momenti: (1) l'interrogatorio delle persone comparse, condotto dal giudice per raccogliere tutte le informazioni utili sulla sorte dello scomparso; (2) il riferimento in camera di consiglio al tribunale, attraverso cui il giudice istruttore trasmette i risultati dell'istruttoria al collegio; (3) la pronuncia della sentenza da parte del tribunale, che decide sulla domanda di dichiarazione d'assenza. La brevità della norma è compensata dal rinvio implicito alle regole generali del rito camerale (artt. 737 ss. c.p.c.) per quanto non espressamente disciplinato.

Quando si applica

La norma opera nella fase che segue la comparizione delle parti fissata dal decreto presidenziale ex art. 723 c.p.c. In concreto, all'udienza si presentano i parenti dello scomparso, eventuali testimoni, il procuratore dello scomparso se esistente, e il pubblico ministero. Il giudice li interroga sulle ultime notizie dello scomparso, sulle circostanze della scomparsa, sulla situazione patrimoniale e familiare. L'interrogatorio è libero e non formale.

Connessioni

La norma si inserisce nel procedimento disciplinato dagli artt. 722-725 c.p.c. e si raccorda con l'art. 49 c.c. per i presupposti e gli artt. 50-58 c.c. per gli effetti della dichiarazione. Rilevante è anche l'art. 70 c.p.c. per l'intervento del pubblico ministero e gli artt. 737-742-bis c.p.c. per le regole generali del procedimento in camera di consiglio.

Domande frequenti

Il giudice che sente le parti è lo stesso che decide la causa?

No. Il giudice designato conduce l'interrogatorio e poi riferisce al tribunale in composizione collegiale, che è l'organo che pronuncia la sentenza. Si tratta di una distinzione tipica dei procedimenti camerali collegiali.

Cosa succede se nessuno compare all'udienza?

Il giudice prende atto della mancata comparizione e riferisce ugualmente al tribunale in camera di consiglio. Il procedimento non si estingue automaticamente per la sola mancata comparizione delle persone convocate, poiché il ricorrente può aver prodotto documentazione sufficiente.

Si può presentare documentazione scritta oltre all'interrogatorio?

Sì. L'interrogatorio orale si affianca alla documentazione scritta che le parti possono depositare in atti: certificati, comunicazioni, denunce di scomparsa, corrispondenza. Il giudice valuta complessivamente tutti gli elementi disponibili.

La sentenza di assenza è impugnabile?

Sì. La sentenza che dichiara l'assenza è impugnabile con appello e, successivamente, con ricorso per cassazione, secondo le regole ordinarie dell'impugnazione delle sentenze civili.

Quanto tempo passa dall'udienza alla sentenza?

Non vi sono termini legali fissi. Il tribunale delibera in camera di consiglio con la celerità che i procedimenti camerali consentono, in genere entro poche settimane dall'udienza, salvo complessità particolari del caso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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