Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 724 c.p.c. – Procedimento
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 723 - Art. 723 c.p.c.: Fissazione dell’udienza di comparizione→Cod. proc. civ. art. 725 - Art. 725 c.p.c.: Immissione in possesso temporaneo→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 722 c.p.c.: Domanda per dichiarazione d’assenza→Art. 726 c.p.c.: Domanda per dichiarazione di morte presunta→Art. 721 c.p.c.: Provvedimenti conservativi nell’interesse dello→Articolo 727 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione della domanda→Art. 720 c.p.c.: Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione→Articolo 728 Codice di Procedura Civile: Comparizione→Art. 719 c.p.c.: Termine per l’impugnazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel procedimento per assenza, il giudice interroga i comparenti, riferisce al collegio in camera di consiglio e il tribunale pronuncia sentenza sulla dichiarazione d'assenza.
Ratio
L'articolo 724 c.p.c. disciplina la fase centrale del procedimento per la dichiarazione d'assenza: l'istruttoria orale davanti al giudice designato e la successiva deliberazione del tribunale collegiale. La norma adotta un modello procedurale in due fasi distinte, l'interrogatorio delle parti davanti al giudice istruttore e la deliberazione in camera di consiglio del collegio, tipico dei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui la decisione ha natura non contenziosa ma autoritativa.
La scelta di attribuire la decisione finale al tribunale in composizione collegiale, anziché al giudice monocratico, riflette la rilevanza degli effetti della dichiarazione d'assenza sui diritti delle persone coinvolte.
Analisi
La norma articola il procedimento in tre momenti: (1) l'interrogatorio delle persone comparse, condotto dal giudice per raccogliere tutte le informazioni utili sulla sorte dello scomparso; (2) il riferimento in camera di consiglio al tribunale, attraverso cui il giudice istruttore trasmette i risultati dell'istruttoria al collegio; (3) la pronuncia della sentenza da parte del tribunale, che decide sulla domanda di dichiarazione d'assenza. La brevità della norma è compensata dal rinvio implicito alle regole generali del rito camerale (artt. 737 ss. c.p.c.) per quanto non espressamente disciplinato.
Quando si applica
La norma opera nella fase che segue la comparizione delle parti fissata dal decreto presidenziale ex art. 723 c.p.c. In concreto, all'udienza si presentano i parenti dello scomparso, eventuali testimoni, il procuratore dello scomparso se esistente, e il pubblico ministero. Il giudice li interroga sulle ultime notizie dello scomparso, sulle circostanze della scomparsa, sulla situazione patrimoniale e familiare. L'interrogatorio è libero e non formale.
Connessioni
La norma si inserisce nel procedimento disciplinato dagli artt. 722-725 c.p.c. e si raccorda con l'art. 49 c.c. per i presupposti e gli artt. 50-58 c.c. per gli effetti della dichiarazione. Rilevante è anche l'art. 70 c.p.c. per l'intervento del pubblico ministero e gli artt. 737-742-bis c.p.c. per le regole generali del procedimento in camera di consiglio.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
All'udienza fissata nel procedimento per la dichiarazione d'assenza di Tizio compaiono il figlio Caio (ricorrente), il fratello Sempronio e un vicino di casa. Il giudice designato interroga ciascuno di essi sulle ultime notizie di Tizio, sulle ragioni probabili della scomparsa e sulla situazione patrimoniale. Raccoglie verbalmente le dichiarazioni e, concluso l'interrogatorio, redige una relazione scritta che deposita in cancelleria. Il tribunale, riunito in camera di consiglio, esamina la relazione e, ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 49 c.c., pronuncia sentenza dichiarativa dell'assenza.
Caso 2: Caso 2
All'udienza nel procedimento per assenza di Mevio nessuno dei convocati compare, nonostante le regolari notifiche. Il giudice prende atto della mancata comparizione e riferisce comunque in camera di consiglio, allegando la documentazione depositata dal ricorrente Filano (certificato di residenza, denuncia di scomparsa ai carabinieri, attestazioni bancarie di inattività dei conti). Il tribunale, valutata la documentazione, pronuncia sentenza dichiarando l'assenza di Mevio, ponendo le basi per la successiva immissione nel possesso temporaneo dei beni.
Domande frequenti
Il giudice che sente le parti è lo stesso che decide la causa?
No. Il giudice designato conduce l'interrogatorio e poi riferisce al tribunale in composizione collegiale, che è l'organo che pronuncia la sentenza. Si tratta di una distinzione tipica dei procedimenti camerali collegiali.
Cosa succede se nessuno compare all'udienza?
Il giudice prende atto della mancata comparizione e riferisce ugualmente al tribunale in camera di consiglio. Il procedimento non si estingue automaticamente per la sola mancata comparizione delle persone convocate, poiché il ricorrente può aver prodotto documentazione sufficiente.
Si può presentare documentazione scritta oltre all'interrogatorio?
Sì. L'interrogatorio orale si affianca alla documentazione scritta che le parti possono depositare in atti: certificati, comunicazioni, denunce di scomparsa, corrispondenza. Il giudice valuta complessivamente tutti gli elementi disponibili.
La sentenza di assenza è impugnabile?
Sì. La sentenza che dichiara l'assenza è impugnabile con appello e, successivamente, con ricorso per cassazione, secondo le regole ordinarie dell'impugnazione delle sentenze civili.
Quanto tempo passa dall'udienza alla sentenza?
Non vi sono termini legali fissi. Il tribunale delibera in camera di consiglio con la celerità che i procedimenti camerali consentono, in genere entro poche settimane dall'udienza, salvo complessità particolari del caso.