Testo dell'articoloAbrogato
Art. 726 c.p.c. – Domanda per dichiarazione di morte presunta
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il ricorso per dichiarazione di morte presunta deve indicare nome e domicilio dei presunti successori legittimi, del procuratore e di tutti coloro che perderebbero diritti per effetto della morte.
Ratio
L'articolo 726 c.p.c. disciplina la forma e il contenuto del ricorso per la dichiarazione di morte presunta, istituto più grave e definitivo rispetto alla semplice dichiarazione d'assenza. La norma impone un contenuto del ricorso più ampio rispetto all'art. 722 c.p.c.: non solo i presunti successori legittimi, ma anche tutti i soggetti che subirebbero effetti giuridici dalla dichiarazione di morte, coloro che perderebbero diritti (legatari, donatari, beneficiari di contratti) o sarebbero gravati da obbligazioni (fideiussori, garanti, controparti contrattuali). Questa ampiezza riflette la maggiore portata degli effetti della morte presunta, che produce conseguenze analoghe alla morte accertata.
L'indicazione del domicilio (anziché della residenza, come nell'art. 722) facilita le notifiche in un procedimento in cui i destinatari possono essere geograficamente dispersi.
Analisi
Il contenuto obbligatorio del ricorso comprende: (a) generalità dello scomparso; (b) nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi; (c) generalità del procuratore o rappresentante legale, se esistenti; (d) generalità di tutte le persone che, a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte. Quest'ultima categoria è la più ampia e eterogenea: include il coniuge che potrebbe risposarsi, i beneficiari di assicurazioni sulla vita, i soci di una società con clausola di continuazione, i creditori con garanzie personali dello scomparso. Il riferimento alla conoscenza del ricorrente ('a notizia del ricorrente') relativizza l'obbligo: si richiede la completezza informativa ragionevolmente esigibile, non la ricerca esaustiva.
Quando si applica
La morte presunta si dichiara nelle ipotesi previste dall'art. 58 c.c.: scomparsa da almeno dieci anni, o da almeno cinque anni se lo scomparso aveva compiuto settant'anni, o in conseguenza di operazioni di guerra, naufragio, infortunio aereo, disastro e simili eventi. Il procedimento può essere avviato da chiunque vi abbia interesse, compreso il pubblico ministero.
Connessioni
La norma si coordina con l'art. 58 c.c. (morte presunta), gli artt. 65-73 c.c. (effetti della dichiarazione di morte presunta), e gli artt. 727-729 c.p.c. per le fasi successive del procedimento (pubblicazione della domanda, comparizione, sentenza). Rilevante anche l'art. 65 c.c. per gli effetti sullo stato civile e il matrimonio.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è scomparso in mare durante una tempesta undici anni fa, senza che il corpo sia mai stato ritrovato. La moglie Caia, che vorrebbe risposarsi, presenta ricorso per la dichiarazione di morte presunta. Nel ricorso indica i figli Sempronio e Mevio come presunti successori legittimi, il cognato Filano che aveva una fideiussione personale di Tizio in favore della sua azienda e il compagno assicurativo della società marittime di Tizio, che aveva stipulato una polizza vita. Non essendovi procuratori, questa voce viene omessa con apposita dichiarazione.
Caso 2: Caio scompare durante un conflitto armato
La sorella Sempronia, trascorsi cinque anni, presenta ricorso per morte presunta indicando se stessa come erede legittima e il socio di Caio come soggetto che perderebbe diritti (quota sociale) e assumerebbe obbligazioni (obbligo di liquidazione della quota) per effetto della morte presunta. Indica anche il locatore dell'appartamento di Caio come soggetto che verrebbe liberato dal contratto di locazione, pur rientrando tra gli obbligati piuttosto che tra i danneggiati dalla dichiarazione.
Domande frequenti
Dopo quanti anni si può chiedere la morte presunta?
In generale dopo dieci anni dalla scomparsa. Il termine si riduce a cinque anni se lo scomparso aveva compiuto settant'anni. Per eventi catastrofici (guerra, naufragio, disastro aereo) i termini sono diversi e disciplinati dall'art. 58 c.c.
Chi può presentare il ricorso per morte presunta?
Chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante: coniuge che vuole risposarsi, eredi che vogliono definire la successione, soci, creditori, beneficiari di assicurazioni. Può agire anche il pubblico ministero.
Il coniuge dello scomparso dichiarato morto presunto può risposarsi?
Sì. La dichiarazione di morte presunta scioglie il matrimonio. Il coniuge superstite può contrarre nuovo matrimonio. Tuttavia, se lo scomparso ricompare, la situazione giuridica del secondo matrimonio è disciplinata dall'art. 68 c.c.
Cosa succede ai beni dell'ereditati dopo la morte presunta?
Gli eredi entrano definitivamente nel possesso dei beni, non più in via temporanea come nell'assenza. Si apre la successione definitiva, con il solo obbligo di fare inventario. Se lo scomparso ritorna, può recuperare i beni nello stato in cui si trovano.
La morte presunta è definitiva o revocabile?
È revocabile. Se lo scomparso ricompare o se si accerta che era ancora in vita alla data della dichiarazione, il tribunale revoca la dichiarazione di morte presunta. Le conseguenze del ritorno sono disciplinate dagli artt. 66-68 c.c.