Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 721 c.p.c. – Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
I provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.
Ratio
L'articolo 721 c.p.c. disciplina il procedimento per l'adozione dei provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso, istituto regolato sostanzialmente dall'art. 48 c.c. La norma processuale risponde all'esigenza di tutelare il patrimonio di chi è sparito senza lasciare notizie, in attesa che si chiarisca la sua sorte. Il procedimento camerale, più snello rispetto al giudizio ordinario, si giustifica con l'urgenza spesso connessa alla gestione dei beni di uno scomparso e con la natura tipicamente conservativa (non dispositiva) dei provvedimenti adottabili.
Il coinvolgimento obbligatorio del pubblico ministero riflette l'interesse pubblicistico alla tutela di soggetti privi di rappresentanza, analogamente a quanto avviene in altri procedimenti di volontaria giurisdizione.
Analisi
La norma è di struttura semplice: individua il giudice competente (tribunale), la forma del procedimento (camera di consiglio), la legittimazione attiva (gli interessati, categoria da intendersi in senso lato: parenti, affini, creditori, chiunque abbia interesse alla conservazione del patrimonio) e l'obbligo di audizione preventiva del pubblico ministero. Il ricorso è l'atto introduttivo, coerentemente con la natura camerale del procedimento. Il richiamo all'art. 48 c.c. è dinamico: i provvedimenti adottabili includono la nomina di un curatore dello scomparso e ogni altra misura idonea alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio.
Quando si applica
La norma si applica nei casi in cui una persona sia scomparsa dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza senza che si abbiano notizie di essa, e il suo patrimonio sia privo di chi possa legalmente rappresentarla o amministrarla. Casi tipici: imprenditore scomparso con azienda in corso di attività, proprietario di immobili scomparso senza procuratori, debitore scomparso con controversie pendenti.
I provvedimenti conservativi si distinguono dalla dichiarazione di assenza (che richiede un anno di scomparsa) e dalla morte presunta (che richiede termini più lunghi): possono essere adottati anche in un momento precedente, non appena si manifesti la necessità di tutelare il patrimonio.
Connessioni
La norma si coordina con l'art. 48 c.c. (provvedimenti conservativi), gli artt. 49-58 c.c. (assenza e morte presunta), e gli artt. 722-729 c.p.c. per i procedimenti successivi. Rilevano inoltre le norme generali sul procedimento in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, titolare di una piccola impresa commerciale, scompare improvvisamente senza lasciare notizie. La moglie e i figli, preoccupati per la gestione dell'attività e per i rapporti con fornitori e banche, presentano ricorso al tribunale competente chiedendo l'adozione di provvedimenti conservativi ex art. 721 c.p.c. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, nomina un curatore dello scomparso con poteri di ordinaria amministrazione, consentendo la continuazione dell'attività nell'interesse di Tizio fino all'eventuale ritorno o dichiarazione di assenza.
Caso 2: Caia scompare durante un viaggio all'estero
È proprietaria di tre appartamenti locati e di un conto corrente con significative disponibilità. Il fratello Sempronio, non avendo procura né altra legittimazione gestoria, non riesce a incassare i canoni di locazione né a pagare le utenze. Ricorre al tribunale chiedendo la nomina di un curatore per l'amministrazione conservativa del patrimonio immobiliare e finanziario. Il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, adotta i provvedimenti conservativi necessari, nominando Sempronio stesso curatore con obbligo di rendiconto periodico.
Domande frequenti
Chi può chiedere i provvedimenti conservativi per uno scomparso?
Gli 'interessati' in senso ampio: parenti, affini, creditori, soci in affari, e in generale chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Il pubblico ministero può intervenire d'ufficio.
Qual è la differenza tra provvedimenti conservativi e dichiarazione di assenza?
I provvedimenti conservativi possono essere adottati immediatamente dopo la scomparsa, senza attendere termini minimi. La dichiarazione di assenza richiede almeno due anni dalla scomparsa e produce effetti più ampi, consentendo anche l'apertura della successione provvisoria.
Il pubblico ministero può bloccare i provvedimenti conservativi?
Il pubblico ministero deve essere sentito prima della decisione, ma la sua opposizione non vincola automaticamente il tribunale. Il giudice valuta autonomamente la necessità dei provvedimenti, tenendo conto anche del parere del PM.
Come si nomina un curatore per uno scomparso?
Tramite ricorso al tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o residenza dello scomparso, corredato da documenti che attestino la scomparsa, l'assenza di notizie e la necessità di tutela del patrimonio. Il tribunale decide in camera di consiglio.
I provvedimenti conservativi durano per sempre?
No. Cessano quando lo scomparso ricompare o quando si procede alla dichiarazione di assenza o di morte presunta, che hanno un regime giuridico più articolato e definitivo.